Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1730
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Il ricorso incidentale condizionato deve essere deciso con priorità rispetto al ricorso principale, come se la condizione non fosse stata apposta, quando investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio che non siano state decise neppure implicitamente dalla sentenza impugnata.

Proposta in primo grado dal promittente acquirente domanda di accertamento della legittimità della sospensione dell'adempimento, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile perché involgente un mutamento sia nel "petitum" che nella "causa petendi", e senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che la possibilità o l'esigenza di proporre la domanda siano sorte nel corso del giudizio, quella - conseguente all'esercizio della facoltà del curatore fallimentare del promittente venditore di sciogliersi dal preliminare non ancora eseguito (art. 72 legge fallimentare) - diretta all'accertamento dell'effetto liberatorio, anche nei confronti del terzo detentore dei titoli di credito incorporanti la prestazione di esso promittente acquirente, derivante da tale scioglimento, e alla condanna alla restituzione di titoli, girati al terzo dal promittente venditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1730
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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