Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7422
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Sentenza 21 maggio 2002

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Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", conseguendo alla mancanza di tale requisito la inesistenza di un'obbligazione contrattuale a carico della p.a., senza che rilevi la eventuale esistenza di una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente pubblico, costituendo tale deliberazione costituisce mero atto interno e preparatorio del negozio, che richiede l'incontro delle volontà dei contraenti nella forma sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva escluso la esistenza di un valido rapporto contrattuale di fornitura di materiale elettrico da parte di una ditta ad un Comune - convenuto in giudizio per non aver effettuato i pagamenti convenuti - per mancanza del requisito della forma scritta, ritenendo che la delibera, con la quale successivamente alla convenzione tra le parti il Comune aveva riconosciuto la somma in questione come debito fuori bilancio, era un atto privo di rilevanza esterna. Nell'occasione, la S.C. ha precisato che nessuna conseguenza di ordine contrattuale poteva derivare dalla predetta delibera, che costituiva solo applicazione di una disposizione contenuta nel D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge 144/1989, il quale, dopo aver previsto la diretta responsabilità dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito l'acquisizione di beni e servizi per conto dell'ente in violazione della procedura di assunzione degli impegni di spesa dallo stesso decreto regolata, ha ammesso, all'art. 24, la possibilità di sanatoria delle situazioni pregresse attraverso una iniziativa da parte dell'ente intesa a definire con atti unilaterali di riconoscimento le situazioni debitorie fuori bilancio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7422
    Data del deposito : 21 maggio 2002

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