Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di contratti nei quali è parte una pubblica amministrazione o un ente pubblico, la mera deliberazione di concludere il contratto, assunta dall'organo della P.A. all'uopo preposto, costituisce atto preparatorio e interno, inidoneo a dare luogo ad incontro di volontà contrattuale, essendo a tal fine necessaria una apposita manifestazione di volontà da parte dell'organo rappresentativo, abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto della P.A..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL PUNTO DI EN AG & C SAS, in persona del legale rapp.te Ing. AG EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo difende, per procura speciale Dott. GROSSI MARIO, in CORBETTE, del 14/9/99, rep. n. 99822;
- ricorrente -
contro
C.I.M.E.P. CONS. INTERCOMUNALE MILANESE EDILIZIA POPOLARE, in persona del Presidente p.t. Sig. CAZZANIGA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato EN ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO PUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato CO ROMANELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3 ottobre 1990, la società Il UN in acc. sempl. di CO NO conveniva, innanzi al Tribunale di Milano, il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare - C.I.M.E.P. per sentire dichiarare la mancata conclusione del contratto di compravendita immobiliare, di cui alla proposta 5 dicembre 1989 di essa società attrice, a suo dire non accettata in modo conforme da quel Consorzio, e, in subordine, perché si dichiarasse rescisso tale contratto, ove ritenuto concluso.
Il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare - C.I.M.E.P. si costituiva e resisteva alle domande.
Con sentenza del 20 dicembre 1994/9 gennaio 1995, il Tribunale di Milano rigettava le domande, ritenendo perfezionato il contratto di compravendita in questione e poi rilevando l'insussistenza degli estremi per la sua rescissione.
Con citazione del 10 ottobre 1195, la società Il UN interponeva gravame, poi reiterato con successiva citazione del 12 ottobre. Il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare - C.I.M.E.P. resisteva ad entrambi i gravami.
Con sentenza del 17 novembre1998/15 gennaio 1999, la Corte d'appello di Milano rigettava i gravami. previa riunione.
In particolare, e con riguardo al rilievo preliminare di nullità del contratto in questione, sollevato in sede di gravame dalla società appellante, osservava che, se era vero che gli enti pubblici non possono assumere alcun valido obbligo verso terzi se non nel rispetto dei procedimenti regolativi della formazione e della estrinsecazione della loro volontà negoziale, era altresì vero che, nella specie, tale rispetto era avvenuto. Nel caso di specie, precisava la Corte territoriale, il Consiglio direttivo del C.I.M.E.P. già costituisce, a norma dello Statuto (articolo 4), un organo - si noti - rappresentativo del Consorzio medesimo, ed avente il compito di disporre tutto quanto concernente l'andamento gestionale ordinario, tant'è, del resto, che esso viene convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio (articolo 9), che poi stipula i contratti, e senza però che per ciò solo resti priva di efficacia la determinazione adottata e già manifestata dall'organo collegiale cui parimenti compete, nell'ambito delle sue attribuzioni, la funzione di rappresentanza esterna. E, pertanto, la delibera intervenuta di acquistare in sostituzione di esproprio ed in attuazione del Piano di Zona consortile gli immobili offerti in vendita nel caso in esame già integrava, con compiuta rispondenza alle norme di legge - la forma scritta, poi, era immanente al processo verbale della seduta del Consiglio direttivo stesso - e statutarie, il momento generativo e formativo della volontà negoziale dell'ente nei confronti della società proponente;
d'altro canto la stipulazione dell'atto pubblico si poneva quale adempimento complementare, di natura essenzialmente riproduttiva del consenso formatosi, e per esigenze particolari (si pensi alla trascrizione). "La stessa Corte valutava, poi, considerate la connotazione pubblica del Consorzio e la particolarità della contrattazione in oggetto, sostitutiva - appunto - di procedura amministrativa di esproprio, che la sopraindicata delibera del Consiglio direttivo del C.I.M.E.P. raffigurava accettazione utile della proposta di vendita, formulata dalla società Il UN, così desumendo l'avvenuto perfezionamento del contratto in questione, che, d'altro canto, non poteva essere rescisso in forza di meri e non comprovati assunti sulla ricorrenza dei requisiti all'uopo richiesti. Per la cassazione di tale sentenza, la società Il UN ha proposto ricorso in forza di due motivi.
Il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare - C.I.M.E.P. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto il perfezionamento del contratto di compravendita immobiliare in oggetto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., non tenendo conto delle particolari difformità (quanto a termini per consegna degli immobili, a libertà degli stessi da pesi, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, nonché quanto a loro stessa, puntuale individuazione), esistenti tra la propria proposta di vendita e l'accettazione della controparte, raffigurata dalla delibera del consiglio direttivo del C.I.M.E.P..
Con il secondo motivo, la ricorrente muove analoga censura, ma sotto il diverso profilo della violazione della normativa in materia di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2240 del 1923 e R.D. n. 827 del 1924) e delle norme statutarie del C.I.M.E.P. (artt. 8 e 9),
che conferiscono al presidente di tale ente pubblico il potere di stipula dei contratti, limitando invece al consiglio direttivo il potere di deliberare le contrattazioni, che si estrinseca in atti meramente preparatori, di per sè inidonei a dar luogo all'incontro di consensi e, quindi, alla stipula di contratti.
Al riguardo, indica il contenuto delle disposizioni sopraindicate e sottolinea come il suo assunto trovi conferma nella relazione di approvazione dell'acquisto, allegata alla citata delibera del consiglio direttivo C.I.M.E.P., prodotta nel giudizio di merito, ma non valutata nella sentenza impugnata, pur rappresentando un documento decisivo, per quanto raffigurante la richiesta che quel consiglio direttivo "deliberi di acquistare in sostituzione di esproprio.. di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il Presidente o uno dei Vicepresidenti del CIMEP alla stipulazione dell'allegata convenzione solo dopo adesione della Cassa Depositi e Prestiti alla concessione del mutuo..".
Dei motivi esposti va dapprima esaminato il secondo, per ragioni di priorità logica.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la denunciata violazione delle norme statutarie del C.I.M.E.P. quanto al potere di stipula dei contratti in capo soltanto al presidente di tale ente pubblico e, quindi, quanto alla necessità che questi e non altro organo potesse validamente manifestarne la volontà contrattuale in forma specifica di accettazione della proposta della controparte, traspare evidente dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, innanzi riportata, in parte qua, li dove afferma che il presidente del C.I.M.E.P. è per statuto (art. 9) preposto alla stipula dei contratti, per poi giungere alla conclusione che la delibera adottata e manifestata dal consiglio direttivo del C.I.M.E.P. (per statuto, art. 4, organo rappresentativo dell'ente, preposto all'andamento gestionale ordinario), con riguardo all'acquisto (in sostituzione di esproprio) degli immobili offerti in vendita dalla controparte, veniva di per sè a determinare il raggiungimento dell'accordo contrattuale, quale accettazione della proposta formulata dalla controparte.
In effetti, la sentenza impugnata mostra di confondere, interscambiandone natura e funzioni, il potere di deliberare la conclusione di contratti con il potere di stipulare i contratti,. poteri -questi- diversi tra loro, il cui esercizio, quanto agli enti pubblici, qual è appunto il C.I.M.E.P., dà luogo a due distinti atti: il primo, predeterminante il contenuto del contratto e interno all'ente, inidoneo quindi a dar luogo ad incontro di volontà contrattuale;
il secondo, invece, manifestante la volontà di contrarre e esterno, idoneo quindi ad un tal tipo di incontro di volontà.
Consolidato in materia è l'orientamento di questa Corte, che ha chiarito come la mera deliberazione di concludere un contratto, assunta dall'organo della P.A. all'uopo preposto, costituisce atto preparatorio e interno, inidoneo a dar luogo ad incontro di volontà contrattuale, necessitando invece - a tal fine - manifestazione apposita di volontà da parte dell'organo rappresentativo, abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto della P.A (v. ex plurimis Cass. n. 741/00, n. 10956/98, n. 5642/97, n. 6262/96 e n. 12728/95). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e tale accoglimento, che determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbe - la censura, di cui al primo motivo, afferente alla dipendente questione di conformità dell'accettazione alla proposta ex art. 1326 c.c.. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Milano, provvederà al riesame del merito, facendo applicazione del principio innanzi enunciato, e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002