Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale).
Commentari • 4
- 1. Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 ottobre 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. (nella versione ratione temporis applicabile) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. In via subordinata, il giudice a quo ha censurato la medesima norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., …
Leggi di più… - 3. trasferimento fraudolento di valori e 231/2001Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2023
- 4. AutoriciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
03935 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 12.01.2017 Sentenza n.43 Reg. gen. n. 36373/2016 composta dai signori: dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere Consigliere est. dott. EP Sgadari dott. AN Ariolli Consigliere dott. Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Di CO UR, nato a [...] il [...], 2) RO RI, nato a [...] il [...], 3) OV RC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 27/01/2016 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv. Gerardo Orlando, per la parte civile VI OS di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San AN di Dio Fatebenefratelli, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale depositando comparsa conclusionale e nota spese;
avv. FRnco Carlo Coppi e Titta Madia per OV RC, avv. Vincenzo Regardi per RO RI, avv. Ettore Stravino per Di CO UR;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 2 maggio 2012 del NA di Benevento, rideterminando la pena inflitta ai ricorrenti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermava la responsabilità di Di CO UR e OV RC per il reato di cui all'art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 (capi B e C, quest'ultimo come diversamente qualificato dal NA quanto al OV) e quella di RO RI per il reato di riciclaggio di cui al capo C).
2.La Corte riteneva provato che il Di CO ed il OV, nell'esercizio della loro professione di avvocati, investiti dell'incarico di recuperare un credito di oltre 16 milioni di euro vantato dalla VI OS di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San AN di Dio Fatebenefratelli nei confronti della USL n. 5 di Benevento, con la complicità di due prelati appartenenti al citato ente ecclesiastico e di un direttore di banca, si fossero indebitamente appropriati della parte più cospicua di detta somma, compiendo, su quella pari a quasi otto milioni di euro, diverse operazioni di intestazione fittizia alle loro rispettive genitrici ed alla madre di RO RI, così favorendo anche quest'ultimo nel riciclaggio di parte della medesima somma (due milioni di euro), proveniente dal reato di cui all'art. 646 cod.pen., infine "polverizzandone" l'intero importo con varie operazioni bancarie a ciò finalizzate, il tutto in danno dell'ente ecclesiastico, costituitosi parte civile.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. -RC OV deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita. Sostiene il ricorrente che entrambi i giudici di merito, travisando le prove, non avrebbero tenuto in conto della serie di elementi processuali - indicati ai fgg. 3 e 4 del ricorso e già segnalati con i motivi di appello che dimostrava come "tutti i frati componenti" l'ente ecclesiastico fossero stati d'accordo nell'attribuire al OV ed al Di CO una gestione "fiduciaria e riservata delle risorse rivenienti dal decreto ingiuntivo" ottenuto dalla VI OS nei confronti della USL di Benevento. Gestione che si era svolta attraverso "operazioni bancarie tutte tracciabili" e per questo incompatibili con il dolo del reato di intestazione fittizia. Il fatto che le ingenti somme incassate a seguito della procedura esecutiva, non fossero transitate nella contabilità ufficiale dell'ente ecclesiastico, sarebbe stato dovuto, secondo il ricorrente, alla deliberata volontà dell'ente di creare un "fondo 2 nero", eludendo l'imposizione fiscale;
tale finalità contra legem giustificherebbe tutte le "opacità" e le "anomalie" gestionali riscontrate dalla Corte di Appello, ponendosi come logica ipotesi alternativa idonea ad escludere il reato di appropriazione indebita presupposto. In particolare, la Corte di Appello avrebbe del tutto trascurato che negli archivi della VI OS, erano state reperite quietanze di pagamento di quanto versato dagli avvocati all'ente - una delle quali indicava la somma di 6,5 milioni di euro tutte "regolarmente archiviate presso gli uffici del Fatebenefratelli" e, - dunque, conosciute o conoscibili da tutti i componenti dell'ente medesimo (fg. 6 del ricorso). Tale circostanza, smentirebbe l'assunto che i ricorrenti non avrebbero versato alcunché al loro cliente, salvo la somma di 1.915.000 pacificamente transitata sui conti ufficiali del Fatebenefratelli. Del resto, quest'ultimo ente si sarebbe costituito parte civile per ottenere il risarcimento del danno di un importo che teneva conto dell'incasso di 6,5 milioni di euro. Inoltre, la complicità di tutti i componenti dell'ente ecclesiastico, sarebbe stata dimostrata dal fatto di non aver preso alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di FR CO IN, Superiore VIle del "Fatebenefratelli" e dotato di poteri di rappresentanza;
uno dei due prelati (l'altro essendo RÀ SI IO, Economo VIle ed anch'egli dotato di poteri di rappresentanza, deceduto nel settembre del 2004) che, secondo l'accusa, avrebbe agito in combutta con gli avvocati ma all'oscuro degli altri appartenenti alla VI OS. Inoltre, agli archivi dell'ente era stata reperita una lettera del 6.4.2004, a firma dell'avv. UR Di CO, che attestava la gestione fiduciaria e "riservata" dei fondi da parte del professionista, senza obbligo di rendiconto fino al 31 maggio del 2011, "periodo coincidente con la prescrizione degli illeciti tributari" (fg. 7 del ricorso). Tale lettera era stata prontamente consegnata dal responsabile dell'ente (NA AN) alla polizia giudiziaria, sicché se ne sarebbe dovuta escludere la falsità, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello;
2) vizio della motivazione per travisamento della prova con riguardo a due circostanze ritenute fondamentali. La prima in ordine alla protocollazione della posta in entrata dell'ente, che, secondo le dichiarazioni del NA AN equivocate dalla Corte, non esisteva e non avrebbe potuto assurgere ad indizio di falsità della lettera del 6.4.2004 dell'avv. di CO, non protocollata. 3 he La seconda, in ordine alla affidabilità del contenuto delle quietanze rilasciate dall'ente al Di CO, per somme non generiche come avrebbe sostenuto la Corte di Appello, ma pari, come si è già detto, ad euro 6,5 milioni di euro, con tutte le conseguenze in ordine alla inesistenza oggettiva dell'appropriazione indebita;
3) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento dei valori, avuto riguardo alla già accennata "tracciabilità informatica di tutte le operazioni bancarie" compiute dal OV (fg. 12 del ricorso), che non avrebbe ostacolato, in concreto, l'identificazione della provenienza illecita delle somme, tenuto conto anche della facilità con la quale i sistemi informatici sono capaci di rilevare eventuali operazioni "anomale"; 4) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che il ricorrente avrebbe commesso solo condotte di autoriciclaggio (con l'intestazione fittizia di somme alla madre ed il successivo rientro di esse nella disponibilità del medesimo OV), non rientranti nel paradigma dell'art. 12 quinquies legge 306/1992 e, perciò, non punibili all'epoca dei fatti in quanto precedente all'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter1 cod.pen.; 5) violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-ter1, comma 2, cod.pen., più favorevole rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori;
infatti, il reato presupposto, l'appropriazione indebita, prevede una pena massima inferiore a cinque anni di reclusione, non potendosi calcolare, così come ha fatto la Corte di Appello, le aggravanti comuni di cui all'art. 61, comma 1, nn. 7 e 11; 6) violazione di legge e del divieto di reformatio in peius in ordine alla data dell'ultima condotta illecita compiuta dal ricorrente, individuata dalla Corte di Appello nel novembre del 2009, quando il NA l'aveva stabilita nel 15 dicembre del 2008, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione della parte pubblica e, peraltro, sulla base di elementi processuali non fondati;
7) vizio della motivazione in ordine alla individuazione della data del commesso reato, che non avrebbe potuto stabilirsi neanche in quella del 15 dicembre del 2008, essendosi in quel momento effettuata soltanto una operazione di disinvestimento delle poste attive in capo alla madre del ricorrente, con riaccredito di esse allo stesso OV, così "annullando l'intestazione fittizia"; la qual cosa rileverebbe ai fini del calcolo della prescrizione, che il ricorrente assume essere maturata prima della sentenza di appello;
8) violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aumento per continuazione, dal momento che solo l'ultima condotta di intestazione fittizia non sarebbe caduta in prescrizione;
4 m 9) violazione di legge poiché l'ultima condotta di autoriciclaggio, ancora non prescritta, sarebbe stata finalizzata alla mera utilizzazione per godimento personale del denaro di provenienza illecita, sicché troverebbe applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter1, comma quarto, cod.pen; 10) mancanza di motivazione in ordine alla legittimità della confisca dell'immobile di proprietà della società Blu 40. UR Di CO, nei ricorsi a firma dell'avv. Ettore Stravino e dell'avv. Gennaro Strazzino, deduce motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli del OV. Dovendosi qui aggiungere, con specifico riferimento al Di CO, che: si eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito quale conseguenza - della nullità del decreto di giudizio immediato, per essere stato emesso prima della conclusione del giudizio incidentale de libertate, in pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dal NA in sede di riesame;
si censura la rilevanza autonoma dell'ultima condotta del 13 luglio del 2009, ritenuta come ulteriore ipotesi di intestazione fittizia peraltro indicativa - circa la decorrenza del termine di prescrizione essendosi trattato di una mera operazione di giroconto, priva di offensività rispetto all'interesse protetto dalla norma;
si censura la motivazione della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla irrogazione della pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di avvocato. -RI RO, del pari, deduce motivi sovrapponibili a quelli degli altri due ricorrenti, cui deve aggiungersi: la censura in ordine alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute da OV;
la censura secondo cui i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione e non riciclaggio;
la censura in ordine alla mancata applicazione dell'art. 648-bis, comma terzo, cod.pen.. Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse del OV, ad illustrazione del terzo e quarto motivo del ricorso principale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi del OV e del Di CO sono fondati nei limiti che seguono.
1. Deve premettersi che tutti e tre i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili dei reati prima indicati in entrambi i gradi del giudizio di merito. 5 M La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna degli imputati, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova, a più riprese lamentato dai ricorrenti. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
2. Fatte queste premesse, la lettura delle motivazioni di entrambe le sentenze consente di ritenere infondato il motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, secondo cui non sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita delle somme rivenienti dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente ecclesiastico nei confronti dell'USL di Benevento, pari complessivamente a circa 17 milioni di euro.
2.1 In primo luogo, i ricorrenti hanno sorvolato, nella loro ricostruzione, su un elemento oggettivo, messo chiaramente in rilievo dai giudici di merito, di portata decisiva ai fini di individuare l'estensione dell'illiceità della condotta degli imputati Di CO e OV nell'esercizio del loro incarico professionale per conto della VI OS (incarico assunto formalmente dal solo Di CO, collaboratore di studio dell'avv. OV, quale non ha contestato il ruolo di dominus occulto della vicenda attribuitogli dal NA e dalla Corte di Appello). 6 Vale a dire il fatto che le contestazioni di trasferimento fraudolento di valori ed il conseguente riciclaggio imputato ad RO, avessero avuto ad oggetto solo una parte della somma proveniente dalla procedura esecutiva, quella di quasi otto milioni di euro (7.951.000,00), investita dall'avv. Di CO in un fondo della LIQUID) oggetto di BNL (BNL TARGET RETURN successivamente movimentazioni varie. Della restante parte, esclusi euro 1.915.000 transitati in un conto dell'ente ecclesiastico (ma non per questo contabilizzati nel suo bilancio, come si chiarirà più avanti), se ne era persa ogni traccia, nonostante i successivi e cospicui approfondimenti investigativi. Per il che, la condotta di "polverizzazione" della somma da parte dei ricorrenti, ha avuto ad oggetto circa 15 milioni di euro, come correttamente indicato nel capo di imputazione sub A), che individua il reato di appropriazione indebita, già prescritto, quale presupposto rispetto a quelli contestati e per cui si procede.
2.2 I ricorrenti non hanno potuto negare l'illiceità dell'operazione, sia pure tentando di glissare sulla sua effettiva portata. per ripetere gli Hanno sostenuto che dietro tutte le "opacità" ed "anomalie" vi fosse stata altra causale illecita, consistente nel fatto eufemismi utilizzati- che l'ente ecclesiastico, evidentemente con la complicità degli avvocati, avesse voluto creare un fondo nero ai fini di eludere l'imposizione fiscale.
2.3 Orbene, la fondatezza di tale ricostruzione è stata esclusa dal NA e dalla Corte, con argomentazioni che relegano al merito le diverse censure difensive sul punto.
2.3.1 Infatti, in particolare il NA evidenziava, in primo luogo, che non era stata questa la versione fornita a loro difesa dagli stessi imputati: il OV aveva precisato che l'ente ecclesiastico avrebbe preteso il pagamento per contanti al fine di rendere più agevole il trasferimento degli importi destinati per missioni all'estero; giustificazione riguardo alla quale continua ad essere valida, anche in questa sede ed in assenza di allegazioni difensive di segno contrario successivamente intervenute, l'osservazione del primo giudice secondo cui si trattava di "una mera fantasia difensiva", del tutto priva di riferimenti concreti (fg. 126 della sentenza di primo grado). Ma il NA aveva anche evidenziato, spingendosi ad escludere "d'ufficio" ogni contraria alternativa nel pieno rispetto della regola di cui all'art. 546, comma 1, lett.e, cod. proc. pen. che l'ipotesi della costituzione di un fondo - nero, avrebbe comunque dovuto rivelare alle indagini la presenza di contanti anche depositati fuori dalla contabilità ufficiale dell'ente, dei quali non si è 7 trovata traccia, ad ulteriore confutazione di una tesi solo successivamente adattata a discarico rispetto alle stesse dichiarazioni degli interessati.
2.3.2 In secondo luogo, tutta la ricostruzione operata dai giudici di merito (con maggiore analiticità evincibile dalla sentenza di primo grado, tuttavia richiamata dalla Corte di Appello), portava ad escludere, con motivazioni ineccepibili sotto il profilo logico ed anche tratte da evidenze oggettive che la combutta con gli imputati potesse essere riferibile a soggetti appartenenti all'ente ecclesiastico diversi da RÀ SI IO (l'economo deceduto nel 2004) e FR CO IN (il Superiore VIle, imputato di reato connesso in altro procedimento del quale si sconosce l'esito). Ciò, non soltanto perché - come si rileva a più riprese dalla motivazione delle sentenze di merito ed, in particolare, dal resoconto di tutte le testimonianze assunte in dibattimento effettuato dal NA - tutti gli appartenenti all'ente escussi, anche quelli che avevano rivestito importanti cariche all'epoca di riferimento, avevano negato di avere avuto cognizione della vicenda prima dell'indagine giudiziaria avviata nel 2010. Ma anche e soprattutto perché, soltanto i due citati prelati, nelle loro rispettive qualità attribuitegli dall'ente, avevano personalmente firmato, ora uno ora per la l'altro, tutti i necessari documenti perpetrazione dell'illecita appropriazione del danaro per mano dei ricorrenti Di CO e OV, nonché anche le pezze giustificative del loro operato, che i giudici di merito consideravano insufficienti ad elidere l'illiceità dell'operazione. Dal conferimento del mandato agli avvocati - con il potere a loro conferito di riscuotere le somme provenienti dalla procedura esecutiva e quietanzare per conto dell'ente a firma del IN;
alla procura speciale conferita al Di CO a riscuotere ed incassare le somme, senza nessuna indicazione specifica ulteriore, liberando il debitore (a firma del IO); alle cinque quietanze ritrovate negli archivi dell'ente, quattro delle quali del tutto generiche sull'importo di quanto ricevuto ed una sola riportante la somma di 6 milioni e mezzo di euro (quattro a firma del IN ed una a firma del IO).
2.3.3 Inoltre, come precisava il NA ai fgg. 113 e 114 della sentenza di primo grado, anche la minima parte di denaro trasferito dal Di CO all'ente (1.915.000,00), era stata, in realtà, accreditata su un conto gestito dal IO il quale aveva successivamente movimentato in prima persona le somme trasferendole su un proprio conto personale estraneo all'ente adibito alle sole esigenze ordinarie dei frati e non, invece, come avrebbe dovuto essere, nel conto ufficiale relativo agli introiti della VI religiosa come 8 azienda ospedaliera, con consequenziale necessità di indicazione nel bilancio in quest'ultima sola ipotesi non verificatasi.
2.3.4 Ancora, i giudici di merito evidenziavano come la cifra di 6,5 milioni di euro, riportata nell'unica quietanza non generica a firma del IN, non avesse trovato alcuna indicazione in bilancio e dovesse considerarsi del tutto falsa, avuto riguardo al ruolo complice del prelato fimatario, a più riprese evidenziatosi e non negato dalle difese.
2.3.5 Quietanza inattendibile - per ragioni immuni da vizi logici rilevabili in questa sede - tanto quanto la lettera del 6.4.2004, nella quale lo stesso avvocato Di CO si attribuiva assoluta libertà di gestione delle somme incassate, senza obbligo di rendiconto all'ente se non prima del 31 maggio del 2011, data di sette anni successiva alla missiva e, per questo, del tutto priva di senso comune, salvo che nell'ottica di posticipare ogni resoconto a momento successivo alle indagini giudiziarie, avviate nel 2010, secondo quanto ragionevolmente evidenziato dai giudici di merito. Tale documento, come pure si precisava nelle sentenze, non risultava firmato da nessun componente dell'ente - neanche con la semplice dicitura "per presa visione ed accettazione" -e risultava falso nei suoi contenuti, poiché il Di CO dichiarava a quel momento che la procedura esecutiva era sospesa quando, invece, egli aveva già incassato (o si apprestava a farlo senza ostacoli per minima parte) tutte le somme rivenienti dal decreto ingiuntivo. Il che consente di ritenere del tutto marginale, oltre che di merito, il rilievo difensivo in ordine alle procedure di protocollazione della documentazione in entrata, mancando peraltro anche questa attestazione nel documento. La predisposizione ad hoc del medesimo, per fungere da giustificazione, non viene pregiudicata neanche dalle modalità della sua consegna alla polizia giudiziaria, tenuto conto di quanto implicitamente ricavabile dall'analisi delle quietanze fornita dal NA (fg. 117 della sentenza di primo grado), che rivela come RÀ IN, complice degli avvocati, era pienamente operativo all'interno della struttura dell'ente alla data di quel documento a firma del Di CO, avendo firmato l'ultima quietanza, generica, il 9.4.2004, tre giorni dopo la data della lettera del professionista.
2.3.6 E' significativo, altresì, così come messo in luce dalla sentenza di primo grado, che le modalità di relazione professionale, "fiduciaria e riservata", con l'avv. Di CO da parte dei rappresentanti dell'ente separatamente giudicati, si erano rivelate uniche nel loro genere, non essendo una prassi rinvenibile in alcun altra relazione dell'ente ecclesiastico con professionisti.
2.3.7 Queste considerazioni, tratte dalle sentenze di merito, sono idonee a travolgere la censura, comune ai ricorrenti, sulla ritenuta esistenza 9 dell'appropriazione indebita, con assorbimento logico di ogni altra deduzione sul punto (come quella in ordine all'assenza di procedimenti sanzionatori nei confronti del IN adottati dalla - insondabile - volontà dell'ente, od all'entità dell'importo richiesto dal medesimo ente nella costituzione di parte civile, già di per sé illustrativa del danno che la VI OS riteneva di aver subito e che sarebbe in ogni caso solo diminuito ad appena dieci milioni di euro - ma non eliso dalla supposta e per quanto detto indimostrata acquisizione della somma di euro 6,5 milioni da parte dell'ente). Dovendosi ricordare che è giurisprudenza consolidata di questa Corte il fatto che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
2.3.8 In ogni caso, vale considerare il fatto che i ricorrenti mirano a qualificare il reato presupposto come illecito tributario e non come appropriazione indebita;
ricostruzione che, oltre al fatto di essere smentita dalle considerazioni che precedono, potrebbe avere eventuali refluenze in altra sede, ma non in ordine alla esclusione della sussistenza dei reati di intestazione fittizia e di riciclaggio contestati ai ricorrenti e per i quali è intervenuta la loro condanna nel presente processo. Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, che il reato presupposto a quello di riciclaggio (e, nel caso di specie, anche a quello di intestazione fittizia volta ad agevolare il riciclaggio) non deve essere giudizialmente accertato e la sua prova può scaturire anche da elementi logici (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444). Dal che discende l'implicita fluidità nella valutazione del giudice circa l'esatta qualificazione del reato presupposto, il cui ipotetico cambiamento non vulnererebbe, nel caso concreto, alcuna garanzia difensiva, essendo stato prospettato dagli stessi imputati, a giustificazione di una condotta oggettivamente provata nei suoi contenuti illeciti. 10 Gu 3. E' del tutto infondato anche il terzo motivo di ricorso del OV, comune agli altri ricorrenti, volto a valorizzare la presunta "tracciabilità informatica" delle operazioni bancarie al fine di escludere il dolo del reato di intestazione fittizia. I ricorrenti, infatti, non si confrontano con quella parte della motivazione della sentenza impugnata, che riprende argomenti già affrontati dal NA, in cui la Corte di Appello indicava tutte le specifiche violazioni alla normativa antiriciclaggio che avevano permeato le numerose operazioni compiute dal Di CO, con la regia del OV (fgg. 10 e 11 della sentenza di appello), tra le quali anche l'omessa registrazione delle operazioni nell'archivio informatico quanto all'uso dei conti interni. Fino al fatto di aver consentito al procuratore dell'ente ecclesiastico (sempre Di CO), di incassare le somme ponendole su un conto corrente personale, anziché su quello del titolare del rapporto obbligatorio e intestatario di tutti i titoli emessi in suo favore, pure acceso presso la medesima agenzia della BNL di Benevento nella quale erano state effettuate le operazioni principali. Il tutto, con la complicità indispensabile del direttore di quella agenzia, MP EP, il quale, infatti, risulta tra gli imputati (separatamente giudicati) del reato di concorso nella intestazione fittizia di cui al capo B). Costui aveva consentito, secondo quanto indicato dai giudici di merito, che le patenti, oggettive e non contestate "irregolarità bancarie", in violazione anche della specifica normativa antiriciclaggio, fossero scoperte, in assenza di sua segnalazione, diversi anni dopo le prime operazioni e solo per effetto di una ispezione di altro servizio della banca avviata nel 2009 (fg. 34 sentenza di primo grado); a dimostrazione del fatto, che supera le ipotesi, che le condotte illecite avessero raggiunto il loro intento dissimulatorio ed anche della difficoltà occorsa per il loro svelamento. Considerazioni che valgono per entrambi gli imputati OV e Di CO, a prescindere dai ruoli (l'uno occulto, l'altro formale) e da chi avesse posto in essere materialmente le singole operazioni bancarie o risultasse da altre evidenze documentali. La "scissione" che si vorrebbe operare tra la responsabilità dell'uno o dell'altro nell'intera vicenda, attraverso una attribuzione di colpevolezza segmentata, secondo quanto dedotto con i motivi nuovi, non è condivisibile;
tenuto conto dell'attribuzione al OV (del quale il Di CO era collaboratore di studio), in ogni passaggio della vicenda (cfr., per esempio fg. 23 della sentenza di secondo grado e fg. 103 della sentenza del NA), del ruolo di dominus occulto di tutto l'illecito, dalla sua progettazione fino al riciclaggio della più cospicua parte di denaro ricevuto da RO in una società in parte riconducibile 11 (non formalmente) al OV, indicato dallo stesso RO come colui che gli impartiva le direttive relative agli investimenti da effettuare.
4. Anche il quarto motivo di ricorso del OV, comune al Di CO, è infondato. Si sostiene la non punibilità delle condotte di trasferimento fraudolento di valori finalizzate all'autoriciclaggio, dal momento che tali condotte che non sarebbero comprese nella norma di cui all'art. 12 quinquies legge 356/92. E' bene chiarire, anche per quanto si rileverà nel prosieguo, che la condotta di trasferimento fraudolento di valori compiuta dai ricorrenti, aveva avuto una duplice direzione: in parte, era stata diretta ad agevolare l'autoriciclaggio delle somme incassate, per quanto rientrato, alla fine, nella loro personale disponibilità dopo l'interposizione fittizia delle rispettive genitrici;
in altra parte, era stata diretta ad agevolare il riciclaggio commesso da RI RO, cui il OV, come nel resto, aveva occultamente partecipato (non potendo rispondere di tal ultimo reato in quanto autore del reato presupposto). E' evidente che l'assunto difensivo rileverebbe solo per il primo nucleo di condotte e non per il secondo. Tuttavia, i ricorrenti, pur citandola, non tengono conto dell'autorevole giurisprudenza di legittimità che è precedente all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter1 cod.pen. secondo cui i fatti di autoriciclaggio sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12 quinquies legge 356/92 (Sez. U, n. 25191 del 2014, Iavarazzo). Evidentemente, non poteva che farsi riferimento ai fatti di autoriciclaggio precedenti all'introduzione della specifica fattispecie, proprio come quelli realizzati dai ricorrenti nella misura detta. Ciò, all'evidente fine, esplicitato nel corpo di quella condivisibile decisione, di non escludere dall'ambito della punibilità l'autore del reato presupposto, il quale, come nella specie, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni od altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo. Vale a dire quello che è stato imputato ai ricorrenti, l'aver fittiziamente intestato denaro alle proprie rispettive madri, poi rientrato, anche se non del tutto sotto il profilo formale, nella loro personale disponibilità.
5. Una volta superate le censure volte ad escludere la responsabilità dei ricorrenti OV e Di CO con decisivi effetti sul mantenimento delle statuizioni civili occorre approfondire il tema, da entrambi posto, della - prescrizione del reato.
5.1 Per quanto attiene al OV, è stata correttamente individuata dal ricorrente una discrasia, tra la sentenza del NA e quella della Corte di 12 Appello, nella individuazione della data dell'ultima operazione di interposizione fittizia. Il NA aveva individuato la data del 17 dicembre del 2008 (fg.140 sentenza di primo grado). La Corte di Appello quella del novembre del 2009 (fg. 25 della sentenza di secondo grado). In tale ultima data, il OV aveva "liberato" una polizza assicurativa posta a garanzia di un credito di un congiunto, estinguendo il rapporto con provvista riveniente da un mutuo. Dalla sentenza di primo grado che non aveva qualificato tale operazione come ulteriore ipotesi di trasferimento fraudolento di valori risulta che l'importo della polizza (euro 250 mila) non fosse stato sostituito con altra operazione ed essa era stata oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria (fg.26 della sentenza di primo grado). Ne consegue che tale operazione, come correttamente messo in luce dal ricorrente ed implicitamente deducibile da quanto affermato dal NA, non può costituire ulteriore ipotesi di trasferimento fraudolento dei valori, non avendo prodotto alcun mutamento nello status del bene, rimasto tale e quale dopo essere stato "liberato" dalla funzione di garanzia cui era stato temporaneamente destinato dal ricorrente. Pertanto, in assenza di sospensioni per un periodo superiore ad un mese e 17 giorni, il reato ascritto al OV deve ritenersi prescritto alla data dell'1 agosto 2016, l'ultima operazione illecita essendo stata individuata il 15.12.2008. In proposito, non può condividersi l'assunto difensivo, di cui al settimo motivo di ricorso, secondo cui il reato si sarebbe prescritto in epoca addirittura precedente alla emissione della sentenza impugnata, tenuto conto che quantomeno l'operazione dell'1.12.2008 di trasferimento del controvalore di una polizza - disinvestita su un conto corrente della madre del OV (fg.139 della sentenza del NA) - aveva costituito ennesima operazione di interposizione fittizia ex art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992. Da quanto prima detto consegue l'assorbimento, quanto al solo OV, del sesto ed ottavo motivo di ricorso.
5.2 Quanto al Di CO, che ha posto omologhe questioni in ordine alla individuazione della data ultima del commesso reato ai fini della prescrizione, in questo caso, entrambe le sentenze di merito ritenevano di individuare l'ultima operazione utile idonea a qualificarsi come condotta di trasferimento fraudolento di valori, alla data del 13 luglio del 2019 (fg. 25 sentenza di appello). Per il che, tale ultima condotta illecita non si sarebbe prescritta alla data odierna. 13 Tuttavia, è fondata la censura difensiva secondo cui l'operazione bancaria compiuta in quella data, non avrebbe connotati illeciti, essendosi trattato di una mera operazione di giroconto;
con tale operazione, infatti, era stato effettuato un semplice passaggio della somma di euro 637.000 da un conto corrente intestato alla madre del Di CO, BA RI AR, ad altro conto corrente intestato alla medesima DI ed acceso presso altra agenzia della stessa BNL;
per il che, non si ritiene che tale operazione abbia determinato una modificazione tale nell'assetto del cespite da porsi come ulteriore atto illecito riconducibile al paradigma del reato contestato. Nel quale, invece, va ricompresa l'operazione di disinvestimento di polizze e successiva immissione del controvalore sul conto corrente della madre di Di CO effettuate il 15/12/2008 (fg.144 sentenza di primo grado). Ne consegue che anche per il Di CO il reato si è prescritto alla data odierna ma in epoca successiva alla sentenza di secondo grado.
6. La rilevata prescrizione del reato ascritto al OV ed al Di CO, consente di ritenere quasi del tutto assorbita la questione, comune ai ricorrenti e posta con motivi di ricorso, di una eventuale qualificazione delle loro condotte come autoriciclaggio, ai sensi dell'art. 648-ter1, comma 2, cod.pen., рій favorevole quoad poenam rispetto al reato di cui all'art. 12-quinquies; questione posta già con i motivi di appello e della quale la Corte territoriale si occupava a fg.21 della sentenza impugnata (comunque negando che il calcolo del massimo edittale della pena per il reato di appropriazione indebita presupposto potesse effettuarsi elidendo gli aumenti per le circostanze aggravanti contestate e ritenute, così da rientrare nell'ipotesi attenuata di autoriciclaggio evocata dai ricorrenti). L'assorbimento deriva dall'ossequio alla valutazione in concreto che deve operare il giudice, a proposito dei costi e dei benefici per l'imputato, quando di tratta di applicare la disciplina di cui all'art 2 cod.pen., secondo costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 49754 del 24/10/2014, Fetriche, Rv. 261170; Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014, RItti, Rv. 259377).
7.1 Soltanto in un caso la norma di cui all'art. 648-ter1, comma 2, cod.pen. potrebbe, in astratto, applicarsi agli imputati in quanto più favorevole rispetto alla declaratoria di intervenuta prescrizione: se fosse sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 648-ter1, comma 4, cod.pen., anch'essa oggetto di invocazione da parte della difesa e che prevede che "non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personali". che, dopo Tuttavia, ciò presupporrebbe ammettere l'introduzione (la situazione autoriciclaggio nell'ordinamento giuridico del reato di 14 temporalmente antecedente è già stata più sopra esaminata), la condotta di cui all'art. 12 quinquies quando finalizzata al solo autoriciclaggio, che non coprirebbe comunque, nel caso in esame, tutta l'estensione della condotta dei ricorrenti, per quanto prima detto con riguardo alla loro agevolazione anche del riciclaggio di RO sarebbe sussumibile nell'ambito della nuova fattispecie. Ma, ad avviso del collegio, così non è, in quanto i due reati concorrono. Invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. Questo è un elemento ulteriore, che l'ordinamento intende punire ai sensi dell'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992; elemento che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto il quale dovrà rendersi formale artefice - dell'autoriciclaggio dove aver funto da prestanome del dante causa autore del reato presupposto non può neanche ricomprendersi tra quelle "altre - operazioni", idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all'art. 648-ter1 cod. pen. e riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale. Inoltre, è evidente che le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, di nuovo a dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti: l'autore del reato presupposto, prima, compie l'operazione di interposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992. 7.2 In ogni caso, l'applicazione della causa di non punibilità sarebbe da escludere. Essa rimanda a situazioni di fatto ben lontane dagli investimenti milionari dei due imputati, caratterizzati da una serie di operazioni finanziarie speculative non assimilabili alla “mera utilizzazione" o al "godimento personale".
8. Non fondato è anche l'ultimo motivo di ricorso del OV, che non ha interesse a dolersi di una confisca che riguarda un bene di una società a responsabilità limitata della quale egli non fa parte formalmente, potendo agire in tal senso, in sede esecutiva e quale terzo, solo il soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale della società.
9. E' infondato anche il quinto motivo di ordine processuale del ricorso a firma dell'avv. Stravino, nell'interesse del Di CO, che residua all'analisi fin qui effettuata. Il decreto di giudizio immediato è stato emesso dopo la conclusione del procedimento incidentale davanti al NA della Libertà, sebbene la decisione 15 m non fosse definitiva per la pendenza del ricorso per cassazione, evenienza non preclusiva secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265877; Sez. 2, n. 17362 del 06/04/2011, Caputo, Rv. 250078). 10. E' infondato il ricorso di RI RO. 10.1 Quanto al primo motivo, esso ricalca le censure degli altri due ricorrenti, già superate da quanto fin qui esaminato con riguardo alla sussistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio contestato al ricorrente. 10.2.1 E' superata, in ragione della precedente analisi, anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in ordine alla supposta insussistenza oggettiva del reato di riciclaggio, siccome riveniente dalla tracciabilità delle operazioni bancarie compiute da RO;
le quali, sono della stessa natura e commesse nello stesso alveo di quelle degli altri due ricorrenti, sempre attraverso la fidata collaborazione del direttore di banca MP, imputato separatamente giudicato anche del reato di riciclaggio di cui al capo C). 10.2.2 In ordine all'altra censura, anch'essa contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa ai profili soggettivi del reato quanto alla ritenuta 1 consapevolezza dell'illecita provenienza delle somme da parte del ricorrente occorre precisare che il NA, più analiticamente della Corte di Appello, aveva sottolineato una serie di elementi che deponevano per la sussistenza del dolo di riciclaggio in capo all'RO. Il quale fonda le sue ragioni sull'affidamento avuto nei confronti del OV, del quale era fraterno amico;
omettendo di confrontarsi con il dato oggettivo, emergente fin dalle note del capo di imputazione, che egli aveva ricevuto due milioni di euro formalmente dal Di CO (con il quale non aveva rapporti personali significativi), per effetto della smobilitazione del fondo BNL TARGET RETURN LIQUID e che OV era stato "solo" il dominus occulto di tale trasferimento e dell'intera vicenda processuale. Circostanza che, sommata alle considerazioni del NA (cfr. fg. 148,149) - circa l'entità della somma incassata senza causale, la modalità e la diversificazione degli investimenti, il fatto di avere intromesso la madre quale sua prestanome, le avvedute conoscenze del ricorrente quale avvocato civilista di lunga esperienza rendono inconsistenti, oltre che di puro merito, le - argomentazioni difensive basate sulle dichiarazioni del ricorrente medesimo (riportate in ricorso) o su quelle del di lui fratello, ritenute inattendibili dai giudici di merito con ragionevole motivazione. 10.3 Peraltro, come sottolineato dal NA e contenuto nella nota all'imputazione sub C), l'RO aveva investito la parte più cospicua di quanto ricevuto (1.166.400,00 euro), in una società riconducibile a sé medesimo ed al OV, così dimostrando non solo di non voler solamente ricettare il provento 16 in del reato-secondo altra censura difensiva, contenuta nel terzo motivo di ricorso e relegabile, avuto riguardo alla omissione di tale dato oggettivo non contestato, tra i motivi futili che non meritavano apprezzamento specifico da parte della Corte di Appello - ma di avere partecipato ad ordire, per fini di lucro, proprio quelle operazioni bancarie in spregio della normativa antiriciclaggio nelle quali aveva coinvolto anche la propria madre. 10.4 E' del pari infondato anche il quarto motivo. Una volta escluso che la condotta del ricorrente possa qualificarsi come ricettazione, diventa sterile ogni questione in ordine alla individuazione dell'ultimo atto illecito, ai fini di una eventuale declaratoria di prescrizione. Invero, il reato di riciclaggio si prescrive in quindici anni, termine che non sarebbe maturato neanche nella non concessa ipotesi della sua decorrenza dal 2004, come sostenuto in ricorso. 10.5 In ordine all'ultimo motivo di ricorso, relativo all'applicabilità dell'art. 648- bis, comma 3, cod.pen., lo stesso ricorrente ammette di non rilevare, sul punto, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, essendo essa implicita nel ragionamento della Corte di Appello, per quanto correttamente osservato in ricorso. Rileva, invece, l'erroneità in diritto della decisione, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.. Tuttavia, osserva la Corte, nel calcolo del tetto edittale del reato presupposto, indicato nell'art. 648-bis, comma 3, cod.pen., devono farsi rientrare gli aumenti dipendenti dalle due circostanze aggravanti comuni, come quelle contestate nella specie, ponendo il legislatore espressa eccezione a tale regola generale, ricavabile dall'art. 63, comma 2 cod. pen., nel disciplinare altri istituti (per esempio ai fini della prescrizione, ex art. 157 cod.pen. od ai fini di cui all'art. 278 cod. proc. pen o di cui all'art. 4 stesso codice). A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, al delitto di appropriazione indebita, originariamente compiuto dai coimputati dell'RO, si era aggiunto quello di trasferimento fraudolento di valori, che aveva dato luogo alle condotte di riciclaggio contestate al ricorrente, anch'esso fungendo, dunque, da reato presupposto. E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il reato di cui all'art. 12 quinquies, legge n. 356 del 1992, può fungere da reato presupposto rispetto a quelli di riciclaggio e reimpiego (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193). Ne consegue che, essendo tale reato punibile con pena massima superiore ai cinque anni, non può comunque trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 3, cod.pen.. 17 m ' Al rigetto del ricorso dell'RO consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OV RC e Di CO UR perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi dei predetti nel resto. Conferma le statuizioni civili a carico dei predetti. Rigetta il ricorso di RO RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile VI OS di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San AN di Dio Fatebenefratelli, liquidate in euro diecimila oltre rimborso forfettario delle spese al 15% C.P.A. e I.V.A. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 12 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente EP Sgadari Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2017 IL N Cancelliere CANCELLIERE E P P Claudia Pianell U S 18