Sentenza 16 novembre 2012
Massime • 1
In caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2012, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/11/2012
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1991
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 11907/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG RO GI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Pavia in data 12 gennaio 2012 in sede di esecuzione con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, confermata dalla Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982, irrevocabile il 7 maggio 1984, data in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ed ha disposto ai sensi dell'art. 130 c.p.p. la rettifica del nome del condannato nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, e, a seguire in quella della Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982 e della corte di cassazione in data 7 maggio 1984, là dove recano erroneamente il nome AG GI TR in quello di AG TR GI";
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Diotallevi Giovanni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore avv.to Bruccoleri Lillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AG RO GI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice in sede di esecuzione con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, confermata dalla Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982, irrevocabile il 7 maggio 1984, data in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ed ha disposto ai sensi dell'art. 130 c.p.p. la rettifica del nome del condannato nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, e, a seguire in quella della Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982 e della corte di cassazione in data 7 maggio 1984, là dove recano erroneamente il nome AG GI TR in quello di AG TR GI".
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Nullità ai sensi dell'art. 130 c.p.p., in combinato disposto con gli artt. 179 e 546 c.p.p. della sentenza n. 221/1981 del Tribunale di Pavia pronunciata a carico di GI RO AG. Il ricorrente lamenta che in base agli atti del procedimento non è stato mai individuato con il corretto nome anagrafico AG TR GI", con la conseguenza che la sentenza è stata emessa a carico di AG GI TR. Tale circostanza, non corretta con la procedura dell'errore materiale avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità della sentenza. Erroneamente invece il giudice in sede di esecuzione ha rigettato la richiesta di annullamento della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, confermata dalla Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982, irrevocabile il 7 maggio 1984, data in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ed ha disposto ai sensi dell'art.130 c.p.p. la rettifica del nome del condannato nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Pavia in data 30 giugno 1981, e, a seguire in quella della Corte d'appello di Milano in data 16 marzo 1982 e della corte di cassazione in data 7 maggio 1984, là dove recano erroneamente il nome AG GI TR in quello di AG TR GI".
In data 13 novembre 2012 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma del ricorrente peraltro completamente eccentrica rispetto ai motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva la Corte che correttamente sia stata attivata la procedura della correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione, in quanto non vi è mai stata incertezza in ordine all'identità fisica del prevenuto. Come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato la inversione dell'ordine dei nomi è frutto di un semplice errore materiale commesso nella redazione grafica della intestazione della sentenza non essendovi alcun dubbio, in base alla documentazione presente agli atti, sulla riferibilità dell'attività giurisdizionale e dei provvedimenti finali, all'odierno ricorrente, anche in base alle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di udienza fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e al mandato conferito ai suoi difensori in sede di appello e di ricorso per cassazione.
Correttamente dunque è stato fatto riferimento alla disciplina prevista dall'art. 66 c.p.p., u.c., concernente l'ipotesi di semplice attribuzione di erronee generalità, situazione emendabile attraverso la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p.. Infatti la incertezza nella individuazione anagrafica, nella certezza che si trattava della stessa persona anche in forza delle sue stesse dichiarazioni, prevede sempre la possibilità di procedere alla rettifica delle generalità dell'imputato, erroneamente attribuite, nelle forme di cui all'art.130 c.p.p., (v,. Cass. 5 febbraio 1999, Nghiae, CED, n. 212623;
Cass., Sez. 1, 6 dicembre 2007, n. 3949/2008, Scatola, CED, n. 238376).
2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di Euro 500,00 considerati profili di colpa emergenti dal ricorso, da versarsi alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013