Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2014, n. 23904
CASS
Sentenza 13 marzo 2014

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I reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - come modificato dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei. (Conf. n. 27624/2014 n.m.).

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (In applicazione del principio la Corte ha rilevato come per la fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 risalente all'anno 1999 dovesse, ai fini della prescrizione, considerarsi più favorevole la disciplina introdotta dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, disposizione che ha applicato, dichiarando, per l'effetto, prescritto il reato contestato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2014, n. 23904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23904
    Data del deposito : 13 marzo 2014

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