CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18216 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RD CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2025 della CORTE d'APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe del 24 novembre 2025 (n. 703/2022 SIGE), ha revocato – su istanza della Procura generale avanzata ex art. 674 cod. proc. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a EN DO con la sentenza della Corte di appello di Trieste del 24 settembre 2013, irrevocabile il 24 giugno 2014, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per effetto della condanna riportata per altro delitto commesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma in data 12 luglio 2022 aveva adottato decreto di esecuzione di pene concorrenti (n. 1061/2022 SIEP) in relazione alle Penale Sent. Sez. 1 Num. 18216 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 12/05/2026 seguenti pronunce: 1) Corte d’appello di Trieste emessa in data 24 settembre 2013 (irrevocabile il 24 giugno 2014), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 22 settembre 2010, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen. – ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e 12 legge n. 197 del 1991, uniti sotto il vincolo della continuazione, commessi in Gorizia il 18 gennaio 2007; 2) Corte d’appello di Roma emessa in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile l’11/05/2022), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 10 luglio 2020, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine al reato di cui all’art. 416, comma secondo, cod. pen. commesso in Viterbo a partire dal 2015 e permanete almeno fino al novembre 2016, e, per l’effetto, aveva determinato la pena unificata nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa disponendo la carcerazione del condannato per l’espiazione della pena residua suindicata;
contestualmente, aveva chiesto alla Corte d’appello di voler revocare ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza indicata al punto sub 1), avendo il DO commesso a partire dal 2015 e permanente almeno fino al novembre 2016, quindi nel quinquennio dall’irrevocabilità (24 giugno 2014) della sentenza del reato sub 2. All’udienza camerale del 17/09/2025 tenutasi innanzi alla Corte d’appello di Roma fissata sull’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (n. 703/2022 SIGE), la Procura Generale aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza di revoca mentre la difesa del DO si era opposta non ravvisandosi il presupposto della medesima indole tra i reati da considerare. 2. Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione EN DO, tramite il difensore di fiducia, Avv. Francesco Paolo Ferragonio, articolato in quattro motivi, qui di seguito riassunti negli stretti termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. la mancata valutazione d’ufficio della sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne. Si lamenta l’automatismo col quale la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, quale conseguenza della condanna intervenuta nel quinquennio, senza aver preliminarmente esaminato se i due reati, pur diversi per natura (truffa e associazione per delinquere) e commessi in epoche differenti, potessero essere ricondotti ad un’unica programmazione delittuosa ex art. 81 cpv. cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. violazione degli artt. 168 cod. pen., 27 e 31 Cost. per essere stata disposta la revoca automatica della sospensione condizionale in mancanza di una valutazione sulla personalità e sul percorso rieducativo del condannato ed in violazione dei principi costituzionali di proporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Si lamenta che imporre l’esecuzione di una pena detentiva a distanza di molti anni dai fatti (il primo reato risale al 2007) senza alcuna valutazione della personalità del condannato e sulla concreta necessità di una nuova carcerizzazione a fini rieducativi si traduce in un trattamento contrario al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena: il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto interpretare l’art. 168 cod. pen. in modo costituzionalmente orientato, procedendo ad una valutazione complessiva della situazione del condannato prima di disporre una misura così afflittiva come la revoca.
2.3. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. l’erroneo inquadramento della revoca della sospensione condizionale della pena nell’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in luogo della corretta disciplina di cui al comma secondo, nonché il vizio di omessa valutazione discrezionale, nel rilievo che il reato di cui alla seconda condanna era stato commesso in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio revocato, Si denuncia l’automatismo col quale la Corte territoriale ha disposto la revoca omettendo ogni valutazione circa l’indole e la gravità del reato, in violazione della norma applicabile, da individuarsi in quella di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen., e non in quella del precedente comma primo, n. 1: dalla lettura dell’ordinanza emerge che il delitto per cui è intervenuta la seconda condanna è stato commesso “dal 2013 al novembre 2016”, dunque in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, configurandosi pertanto l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 168 cod. pen.; inoltre la Corte ha richiamato genericamente la richiesta della Procura Generale istante senza compiere alcuna valutazione circa il momento di commissione del reato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, elemento decisivo per l’individuazione della corretta disciplina applicabile.
2.4. Con il quarto motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen. violazione dell’art. 674 cod. proc. pen. sussistendo ed invocandosi la competenza funzionale del Tribunale di Gorizia, che aveva pronunciato la sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale e non quella della Corte di appello di Roma;
si eccepisce, conseguentemente, la nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., 3. Il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, con requisitoria scritta del 19 aprile 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni di seguito esposte. 3 1. Il quarto motivo di ricorso – che va trattato per primo in quanto logicamente pregiudiziale rispetto agli altri – è manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta (ex multis, Sez. 1, n. 9816 del 05/12/2025, dep. 2026, [...], non mass.; Sez. 1, n. 21880 del 23/04/2003, [...], Rv. 224433-01; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, [...], Rv. 222805-01; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, [...], Rv. 215042- 01). La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez.
1. n. 43181 del 12/05/2011, [...], non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, [...]). Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto è pacificamente affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord. n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, [...], Rv. 264679-01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, [...], Rv. 261459-01): l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., infatti, introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
1.2. Ciò premesso, nella fattispecie al vaglio la Corte di appello di Roma - organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sub 3 casellario giudiziale) – ha correttamente radicato presso di sé propria competenza funzionale, donde la manifesta infondatezza del motivo di doglianza. 2. Il primo motivo di ricorso – col quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. per omesso vaglio officioso in ordine alla possibile sussistenza della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna – è, anzitutto, non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
2.1. Premesso che anche in tema di incidente di esecuzione il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 32921 del 16/09/2025, [...], non 4 mass. in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124-01), nel caso in esame la Difesa non risulta aver chiesto giammai l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. – pur essendovi tenuta per espressa previsione normativa (v. postea § 2.2.2.) – nel corso del procedimento concernente la richiesta della Procura Generale di revoca della sospensione condizionale della pena relativa ai reati oggetto delle due sentenze di condanna.
2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile anche per ulteriori, plurime ragioni.
2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata perché, in disparte la considerazione generale che il Giudice dell’esecuzione procede sempre a domanda, nell’istituto processuale dell’art. 671 cod. proc. pen. per espressa previsione normativa «il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l'applicazione della disciplina del […] o del reato continuato»; pertanto la deduzione secondo la quale la Corte d’appello avrebbe completamente omesso di esaminare, d’ufficio, se i due i reati potessero essere ricondotti ad un’unica programmazione delittuosa, nell’assunto di un preteso “potere-dovere di applicare, anche d’ufficio, la disciplina del reato continuato” (pag. 3 ricorso), è totalmente priva di base legale.
2.2.2. La censura articolata nel primo motivo di ricorso sarebbe in ogni caso generica perché il ricorrente non ha allegato elementi in base ai quali potrebbe riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze di condanna in esecuzione, peraltro offensivi di beni giuridici eterogenei (truffa e associazione per delinquere) e commessi ad oltre otto anni di distanza l’uno dall’altro, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente (“pur diversi per natura […] e commessi in epoche differenti”: pag. 3 ricorso), donde l’ulteriore profilo di perplessità del rilievo difensivo che lo renderebbe, per ciò solo, inammissibile anche sotto questo profilo. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi – sono manifestamente infondati.
3.1. Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione») disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena: a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza obbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente: 1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388-01; conf. già Sez. U, n. 19 del 12/05/1956, [...], Rv. 097623- 01); 5 2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163» (nel senso che il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v. Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, [...], Rv. 232669-01); b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza facoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed è perciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi di revoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, [...], Rv. 277142-01; conf. Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, [...], Rv. 228912-01). c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n. 128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative;
la revoca «è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, [...], Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01).
3.1.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, la differenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo comma è netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentre la revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria” nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, la sospensione condizionale è stata erroneamente concessa sin dall’inizio (cd. “illegittimità genetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla sua concessione (da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], non mass. in motiv. § 2.1). 6 3.1.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della pena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantemente sostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui al primo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha natura meramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, [...], in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice, diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere “costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, che implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell’11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, [...], Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, [...], Rv. 233980-01; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798-01).
3.1.3. Come autorevolmente ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.). La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], in motiv. § 2.3).
3.1.4. Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso. Diversamente, la revoca prevista nel terzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al 7 quale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, [...], non mass. in motiv. § 3).
3.2. Nel delineato (e diversificato) contesto di disciplina, come costantemente interpretato da questa Corte, l’ordinanza impugnata ha rettamente applicato il disposto dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della cui esegesi non è dato dubitare nei termini infondatamente prospettati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso: la revoca è obbligatoria perché la somma delle due condanne supera i due anni di reclusione e, quindi, non richiede, né permette, alcuna valutazione della personalità del condannato.
3.2.1. Va richiamato e ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. va disposta se il nuovo reato permanente (anche associativo, come nella specie) è commesso durante il periodo di osservazione (cinque anni per delitti successivi alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione), indipendentemente dalla circostanza che l’irrevocabilità della precedente sentenza sia successiva all’inizio della permanenza;
una diversa interpretazione renderebbe possibile commettere un reato permanente, in via indefinita nel tempo, senza subire il rischio della revoca della sospensione condizionale (cfr. Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, [...], Rv. 280756-01; conf. Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, [...], Rv. 251029-01).
3.2.2. Inoltre, come si evince dal testo dell’ordinanza impugnata, la data di inizio consumazione del reato ex art. 416 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2 della Corte d’appello di Roma (dal 2015 al novembre 2016) risulta successiva a quella di irrevocabilità della sentenza sub 1 della Corte d’appello di Trieste (24 giugno 2014): la consumazione, pertanto, non appare essere iniziata “dal 2013” come erroneamente sostenuto dal ricorrente (pag. 5 ricorso); né la difesa allega per autosufficienza documentazione, nella presente sede di legittimità, a sostegno del proprio assunto, che, pertanto, si rivela, oltreché manifestamente infondato, anche generico.
4. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe del 24 novembre 2025 (n. 703/2022 SIGE), ha revocato – su istanza della Procura generale avanzata ex art. 674 cod. proc. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a EN DO con la sentenza della Corte di appello di Trieste del 24 settembre 2013, irrevocabile il 24 giugno 2014, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per effetto della condanna riportata per altro delitto commesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma in data 12 luglio 2022 aveva adottato decreto di esecuzione di pene concorrenti (n. 1061/2022 SIEP) in relazione alle Penale Sent. Sez. 1 Num. 18216 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 12/05/2026 seguenti pronunce: 1) Corte d’appello di Trieste emessa in data 24 settembre 2013 (irrevocabile il 24 giugno 2014), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 22 settembre 2010, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen. – ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e 12 legge n. 197 del 1991, uniti sotto il vincolo della continuazione, commessi in Gorizia il 18 gennaio 2007; 2) Corte d’appello di Roma emessa in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile l’11/05/2022), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 10 luglio 2020, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in ordine al reato di cui all’art. 416, comma secondo, cod. pen. commesso in Viterbo a partire dal 2015 e permanete almeno fino al novembre 2016, e, per l’effetto, aveva determinato la pena unificata nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa disponendo la carcerazione del condannato per l’espiazione della pena residua suindicata;
contestualmente, aveva chiesto alla Corte d’appello di voler revocare ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza indicata al punto sub 1), avendo il DO commesso a partire dal 2015 e permanente almeno fino al novembre 2016, quindi nel quinquennio dall’irrevocabilità (24 giugno 2014) della sentenza del reato sub 2. All’udienza camerale del 17/09/2025 tenutasi innanzi alla Corte d’appello di Roma fissata sull’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (n. 703/2022 SIGE), la Procura Generale aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza di revoca mentre la difesa del DO si era opposta non ravvisandosi il presupposto della medesima indole tra i reati da considerare. 2. Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione EN DO, tramite il difensore di fiducia, Avv. Francesco Paolo Ferragonio, articolato in quattro motivi, qui di seguito riassunti negli stretti termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. la mancata valutazione d’ufficio della sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne. Si lamenta l’automatismo col quale la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, quale conseguenza della condanna intervenuta nel quinquennio, senza aver preliminarmente esaminato se i due reati, pur diversi per natura (truffa e associazione per delinquere) e commessi in epoche differenti, potessero essere ricondotti ad un’unica programmazione delittuosa ex art. 81 cpv. cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. violazione degli artt. 168 cod. pen., 27 e 31 Cost. per essere stata disposta la revoca automatica della sospensione condizionale in mancanza di una valutazione sulla personalità e sul percorso rieducativo del condannato ed in violazione dei principi costituzionali di proporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Si lamenta che imporre l’esecuzione di una pena detentiva a distanza di molti anni dai fatti (il primo reato risale al 2007) senza alcuna valutazione della personalità del condannato e sulla concreta necessità di una nuova carcerizzazione a fini rieducativi si traduce in un trattamento contrario al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena: il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto interpretare l’art. 168 cod. pen. in modo costituzionalmente orientato, procedendo ad una valutazione complessiva della situazione del condannato prima di disporre una misura così afflittiva come la revoca.
2.3. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. l’erroneo inquadramento della revoca della sospensione condizionale della pena nell’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in luogo della corretta disciplina di cui al comma secondo, nonché il vizio di omessa valutazione discrezionale, nel rilievo che il reato di cui alla seconda condanna era stato commesso in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio revocato, Si denuncia l’automatismo col quale la Corte territoriale ha disposto la revoca omettendo ogni valutazione circa l’indole e la gravità del reato, in violazione della norma applicabile, da individuarsi in quella di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen., e non in quella del precedente comma primo, n. 1: dalla lettura dell’ordinanza emerge che il delitto per cui è intervenuta la seconda condanna è stato commesso “dal 2013 al novembre 2016”, dunque in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, configurandosi pertanto l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 168 cod. pen.; inoltre la Corte ha richiamato genericamente la richiesta della Procura Generale istante senza compiere alcuna valutazione circa il momento di commissione del reato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, elemento decisivo per l’individuazione della corretta disciplina applicabile.
2.4. Con il quarto motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen. violazione dell’art. 674 cod. proc. pen. sussistendo ed invocandosi la competenza funzionale del Tribunale di Gorizia, che aveva pronunciato la sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale e non quella della Corte di appello di Roma;
si eccepisce, conseguentemente, la nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., 3. Il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, con requisitoria scritta del 19 aprile 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni di seguito esposte. 3 1. Il quarto motivo di ricorso – che va trattato per primo in quanto logicamente pregiudiziale rispetto agli altri – è manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta (ex multis, Sez. 1, n. 9816 del 05/12/2025, dep. 2026, [...], non mass.; Sez. 1, n. 21880 del 23/04/2003, [...], Rv. 224433-01; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, [...], Rv. 222805-01; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, [...], Rv. 215042- 01). La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez.
1. n. 43181 del 12/05/2011, [...], non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, [...]). Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto è pacificamente affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord. n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, [...], Rv. 264679-01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, [...], Rv. 261459-01): l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., infatti, introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
1.2. Ciò premesso, nella fattispecie al vaglio la Corte di appello di Roma - organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sub 3 casellario giudiziale) – ha correttamente radicato presso di sé propria competenza funzionale, donde la manifesta infondatezza del motivo di doglianza. 2. Il primo motivo di ricorso – col quale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. per omesso vaglio officioso in ordine alla possibile sussistenza della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna – è, anzitutto, non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
2.1. Premesso che anche in tema di incidente di esecuzione il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 32921 del 16/09/2025, [...], non 4 mass. in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124-01), nel caso in esame la Difesa non risulta aver chiesto giammai l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. – pur essendovi tenuta per espressa previsione normativa (v. postea § 2.2.2.) – nel corso del procedimento concernente la richiesta della Procura Generale di revoca della sospensione condizionale della pena relativa ai reati oggetto delle due sentenze di condanna.
2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile anche per ulteriori, plurime ragioni.
2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata perché, in disparte la considerazione generale che il Giudice dell’esecuzione procede sempre a domanda, nell’istituto processuale dell’art. 671 cod. proc. pen. per espressa previsione normativa «il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l'applicazione della disciplina del […] o del reato continuato»; pertanto la deduzione secondo la quale la Corte d’appello avrebbe completamente omesso di esaminare, d’ufficio, se i due i reati potessero essere ricondotti ad un’unica programmazione delittuosa, nell’assunto di un preteso “potere-dovere di applicare, anche d’ufficio, la disciplina del reato continuato” (pag. 3 ricorso), è totalmente priva di base legale.
2.2.2. La censura articolata nel primo motivo di ricorso sarebbe in ogni caso generica perché il ricorrente non ha allegato elementi in base ai quali potrebbe riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze di condanna in esecuzione, peraltro offensivi di beni giuridici eterogenei (truffa e associazione per delinquere) e commessi ad oltre otto anni di distanza l’uno dall’altro, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente (“pur diversi per natura […] e commessi in epoche differenti”: pag. 3 ricorso), donde l’ulteriore profilo di perplessità del rilievo difensivo che lo renderebbe, per ciò solo, inammissibile anche sotto questo profilo. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi – sono manifestamente infondati.
3.1. Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione») disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena: a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza obbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente: 1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388-01; conf. già Sez. U, n. 19 del 12/05/1956, [...], Rv. 097623- 01); 5 2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163» (nel senso che il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v. Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, [...], Rv. 232669-01); b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza facoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed è perciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi di revoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, [...], Rv. 277142-01; conf. Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, [...], Rv. 228912-01). c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n. 128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative;
la revoca «è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, [...], Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01).
3.1.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, la differenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo comma è netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentre la revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria” nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, la sospensione condizionale è stata erroneamente concessa sin dall’inizio (cd. “illegittimità genetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla sua concessione (da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], non mass. in motiv. § 2.1). 6 3.1.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della pena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantemente sostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui al primo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha natura meramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, [...], in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice, diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere “costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, che implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell’11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, [...], Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, [...], Rv. 233980-01; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798-01).
3.1.3. Come autorevolmente ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.). La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], in motiv. § 2.3).
3.1.4. Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso. Diversamente, la revoca prevista nel terzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al 7 quale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, [...], non mass. in motiv. § 3).
3.2. Nel delineato (e diversificato) contesto di disciplina, come costantemente interpretato da questa Corte, l’ordinanza impugnata ha rettamente applicato il disposto dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della cui esegesi non è dato dubitare nei termini infondatamente prospettati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso: la revoca è obbligatoria perché la somma delle due condanne supera i due anni di reclusione e, quindi, non richiede, né permette, alcuna valutazione della personalità del condannato.
3.2.1. Va richiamato e ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. va disposta se il nuovo reato permanente (anche associativo, come nella specie) è commesso durante il periodo di osservazione (cinque anni per delitti successivi alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione), indipendentemente dalla circostanza che l’irrevocabilità della precedente sentenza sia successiva all’inizio della permanenza;
una diversa interpretazione renderebbe possibile commettere un reato permanente, in via indefinita nel tempo, senza subire il rischio della revoca della sospensione condizionale (cfr. Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, [...], Rv. 280756-01; conf. Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, [...], Rv. 251029-01).
3.2.2. Inoltre, come si evince dal testo dell’ordinanza impugnata, la data di inizio consumazione del reato ex art. 416 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2 della Corte d’appello di Roma (dal 2015 al novembre 2016) risulta successiva a quella di irrevocabilità della sentenza sub 1 della Corte d’appello di Trieste (24 giugno 2014): la consumazione, pertanto, non appare essere iniziata “dal 2013” come erroneamente sostenuto dal ricorrente (pag. 5 ricorso); né la difesa allega per autosufficienza documentazione, nella presente sede di legittimità, a sostegno del proprio assunto, che, pertanto, si rivela, oltreché manifestamente infondato, anche generico.
4. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8