Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest'ultimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido IETTI Presidente del 20/10/1999
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 5037
3. " LI FERRUA " REGISTRO GENERALE
4. " ZI HE " N. 15753/99
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FI CO, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Pretore di Foggia in data 27.1.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al
Tribunale di Foggia per il seguito di competenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di richiesta della Procura della Repubblica presso la
Pretura di Foggia di revocare nei confronti di FI CO il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenze 15.10.1990 e 19.11.1992 del Tribunale di Foggia, il Pretore
di Foggia, in esito all'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione, rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dalla difesa dell'interessato che sosteneva essere competente ad emettere il provvedimento il Tribunale di detta città,
revocava i benefici della sospensione condizionale concessi al FI
con le sopra citate sentenza del Tribunale.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
FI, il quale deduce la violazione dell'art. 665 c.p.p., la violazione degli artt. 168 e 163 c.p. nonché la contraddittorietà
della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un unico giudice, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, quarto comma, c.p.p. Detto giudice è quindi funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi fra le sentenze di condanna, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia o meno compresa in un provvedimento di cumulo e che la relativa pena sia stata o meno espiata o risulti in altro modo estinta. Ne consegue che competente alla revoca del benefici della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva
è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal Pretore e da altro giudice ordinario, ai sensi del citato art. 665 quarto comma, c.p.p., è competente in ogni caso,
quest'ultimo.
Ciò posto, la circostanza che sia stato il Pretore di Foggia a pronunciare la sentenza che determina la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, non attribuisce a quest'ultimo la competenza sul proposto incidente di esecuzione, questa restando attribuita, ai sensi della sopra citata norma, al Tribunale. Si
impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, disponendosi al trasmissione degli atti al competente tribunale di foggia per l'ulteriore corso;
restando precluso dalla presente decisione l'esame delle ulteriori lagnanze avanzate dal ricorrente.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'impugnata ordinanza, e dispone la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1999