Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere di stampo mafioso) nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2011, n. 30504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30504 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/07/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2479
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 9842/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) IT DO TO N. IL 09/10/1964 C/;
avverso l'ordinanza n. 223/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE G. che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e revoca della sospensione condizionale della pena.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.01.2011 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Procuratore generale di revoca, nei confronti di PO DO TO, del beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 07.02.1997 del Pretore di Vibo Valentia, irrevocabile il 07.03.1997. Rilevava invero detta Corte come il reato che avrebbe dovuto comportare la revoca (associazione di tipo mafioso) fosse stato commesso dal 1990 al 2007, e dunque anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza attributiva del beneficio.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l'impugnazione deducendo: si trattava di reato associativo permanente, commesso fino al 2007, dunque anche nel quinquennio successivo alla condanna concessiva del beneficio.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e revoca diretta del concesso beneficio.
4. In data 30.06.2011 perveniva memoria di replica della difesa.
5. Il ricorso della pubblica accusa, fondato, deve essere accolto. Deve rilevare invero questa Corte come in caso di reato permanente, come quello associativo, la perdurante commissione dello stesso anche nell'ambito del periodo quinquennale successivo alla sentenza con la quale sia stato concesso il beneficio ex art. 163 c.p., ne determina la revoca. A nulla rileva, dunque, che tale reato permanente sia eventualmente iniziato prima, essendo invece essenziale che la condotta di reato si sia protratta durante il periodo di tempo rilevante ai fini della revoca del beneficio in parola. Nel caso di specie risulta dunque che il reato associativo (accertato con sentenza di condanna 19.06.2009) è stato commesso dal PO dal 1990 in poi (con data finale indicata nel 29.11.2007). Ne consegue pertanto che la sospensione condizionale della pena debba essere revocata di diritto.
Nè tale conclusione può essere posta in dubbio in relazione alle deduzioni della difesa, proposte con la sopra citata memoria, con le quali si sostiene che, giusta la sentenza 19.06.2009, "solo dal 1999 in poi il PO era nelle condizioni di far parte del sodalizio", atteso che - anche così opinando - si tratterebbe pur sempre di condotta di reato posta in essere entro il quinquennio dalla sentenza 07.02.1997. Si impone pertanto annullamento, per violazione di legge, dell'impugnata ordinanza, con revoca diretta del beneficio in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensione condizionale concessa a PO DO TO con sentenza 07.02.1997 del Pretore di Vibo Valentia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 Luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011