Sentenza 7 luglio 2015
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Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.
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In caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: un caso di conflitto di competenza territoriale Il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento ad un incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2015, n. 33923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33923 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/07/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1972
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 13537/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE GELA;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE MESSINA;
con l'ordinanza n. 11/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GELA, del 10/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Corasaniti Giuseppe, dichiararsi la competenza del Gip Trib. Messina.
udito il difensore avv. Marinari.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Gela solleva conflitto di competenza avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Messina che aveva declinato la propria competenza, quale giudice dell'esecuzione, in relazione alla domanda di CI ES di declaratoria di estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna emesso dallo stesso G.I.P. del Tribunale di Messina.
Il giudice che solleva il conflitto osserva che, poiché l'esecuzione ha per oggetto esclusivamente il decreto penale emesso dal G.I.P. di Messina, non trova applicazione il disposto dell'art. 665 c.p.p., comma 4. 2. Il difensore di CI ES ha depositato memoria con la quale chiede che venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Gela.
Questa Corte ha ripetutamente insegnato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. L'art. 665 c.p.p., comma 4, introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - dep. 17/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253).
L'opposto orientamento, in base al quale, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (Sez. 1, n. 4825 del 04/07/2000 - dep. 09/08/2000, Confl., comp. in proc. Molinari, Rv. 216915), è stato abbandonato dopo il 2000 e non più riproposto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Gela cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015