Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 665 comma quarto, cod.proc.pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi).
Commentario • 1
- 1. Competenza del giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile in caso di pluralitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2024
In caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: un caso di conflitto di competenza territoriale Il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento ad un incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2014, n. 52201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52201 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3089
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34449/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP PALERMO;
nei confronti di:
GIP TERMINI IMERESE;
con l'ordinanza n. 1360/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, del 22/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, che ha chiesto di dichiarare la competenza del GIP di Termini Imerese. RITENUTO IN FATTO
Con istanza depositata presso il Tribunale di Termini Imerese il 18.6.2014, NI FA chiedeva di rideterminare la pena irrogata dal Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale con la sentenza del 15.7.2009, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle pene previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Con ordinanza del 7.7.2014 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, quale giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Ricevuti gli atti il Giudice dell'udienza preliminare di Palermo solleva conflitto negativo di competenza per i seguenti motivi:
l'art. 665 c.p.p., comma 4 si applica soltanto quando la questione esecutiva riguarda una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, mentre nel caso in esame la questione proposta riguarda esclusivamente la determinazione dell'entità della pena irrogata con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l'affermazione della competenza funzionale de Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo.
Questo Collegio aderisce al consolidato, ma non univoco, orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sulla esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dal disposto dell'art. 665 c.p.p., comma 4. (Sez. 1, n. 4657 del 12/11/1992, Confi, comp. Trib. Forlì ed App. Milano in proc. Bergamaschi, Rv. 192593) Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, P.G.in proc. Casu, Rv. 213945; Sez. 1, n. 12991 del 12/01/2001, Conf.comp.in proc.Mascellino, Rv. 218510). Depone a favore di tale tesi interpretativa il dato letterale dell'art. 665 c.p.p., comma 4 che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di essi, nonché la maggior conformità al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quel è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014