Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quanto in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di "reformatio in peius". (In motivazione, la Corte ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2015, n. 42583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42583 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
42583/ 1 5 85 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2121 Aniello Nappi - Presidente - Sent. n. sez. Silvana De Berardinis PU 11/06/2015 Grazia Lapalorcia R.G. N. 4507/2015 Paolo Micheli - Relatore - Paolo Giovanni Demarchi Albengo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IS IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/06/2014 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, in data 10/05/2013, nei confronti di IO IS, condannato in primo grado a pena ritenuta di giustizia in ordine a reati di cui agli artt. 615-ter e 494 cod. pen.: la Corte territoriale dichiarava estinto il primo delitto per remissione di querela, e rideterminava la pena inflitta per il secondo in 20 giorni di reclusione, sostituiti in 760,00 euro di multa (confermando il beneficio della sospensione condizionale, già concesso dal Tribunale e sul quale non vi erano state richieste di revoca). I fatti si riferivano a condotte poste in essere dal IS, secondo l'ipotesi accusatoria, introducendosi abusivamente nei sistemi informatici della MC s.r.l., riconducibile al fratello ed alla cognata dell'imputato, nonché inviando a varie ditte, con cui la stessa MC aveva rapporti commerciali, una e-mail apparentemente firmata da tale LV BE, già dipendente della suddetta società: con la missiva de qua, il IS aveva richiesto dati inerenti fatture ed estremi bancari di interesse della MC, sostituendosi sia a quella persona giuridica che alla BE. Nella motivazione della pronuncia, la Corte territoriale escludeva fra l'altro che potessero ravvisarsi gli estremi di possibili scriminanti in favore dell'imputato, che aveva rappresentato come il fratello e/o la cognata si fossero resi responsabili di gravi condotte, dinanzi alle quali egli aveva dovuto assumere iniziative a tutela propria e dei propri genitori: secondo i giudici di appello, al contrario, l'imputato non era stato certamente costretto a inviare a terzi le comunicazioni anzidette, spacciandosi per altra persona, per difesa legittima od in una situazione di stato di necessità, dal momento che ben avrebbe potuto ricorrere agli strumenti previsti dal codice civile, o rivolgersi al Pubblico Ministero con una circostanziata denuncia in ordine alle presunte attività illecite> di cui si assumeva vittima.
2. Propone ricorso per cassazione, che affida a quattro motivi, il difensore del IS.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione degli artt. 163, 164 cod. pen. e 597 del codice di rito. A dispetto di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva appellato la sentenza del Tribunale domandando espressamente, in subordine, che in caso di conferma la pena detentiva fosse sostituita con una pena di genere diverso [...] senza reiterare la domanda di concessione del beneficio della sospensione condizionale per quell'ipotesi subordinata»; la tesi difensiva è pertanto che non fosse «necessario uno specifico motivo di gravame a sostegno della revoca di quel beneficio per la più semplice delle ragioni: e cioè perché era intimamente ed esclusivamente collegato alla pena detentiva, per scelta esclusiva del giudice di primo grado». 2 - 2.2 Il secondo motivo riguarda profili di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla evitabilità della condotta, in relazione alle cause di giustificazione invocate ed escluse invece dai giudici di merito. La difesa ribadisce che il comportamento descritto in rubrica è, nella sua materialità, ammesso dal IS, che tuttavia insiste nella tesi di avere agito sussistendo la «necessità di verificare comportamenti illegittimi in capo al fratello LU ed alla di lui moglie»; ciò in quanto il germano, come accertato su base obiettiva, si era trovato ad affrontare una forte esposizione debitoria, garantita da fideiussioni prestate dagli stessi genitori del ricorrente (con il rischio concreto che essi perdessero tutti i beni di proprietà, ivi compresa la casa di abitazione, financo in un momento in cui la madre era stata colpita da una grave malattia). Ergo, in quel contesto non potevano assumere concretezza i rimedi segnalati dalla Corte territoriale, quali una denuncia a carico del fratello o di altri (al più, il IS poteva nutrire soltanto sospetti), ovvero un'opposizione avverso eventuali decreti ingiuntivi (si trattava di una fideiussione omnibus, perciò il debito dei genitori esisteva in ragione della sola esistenza di quello principale): i giudici di appello, sul punto, avrebbero operato soltanto un apodittico richiamo alle argomentazioni svolte dal Tribunale di Ferrara.
2.3 Con il terzo motivo, il difensore dell'imputato denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione di legge processuale, con riferimento alla revoca - da parte del giudice di primo grado dell'ordinanza con cui erano stati - inizialmente ammessi alcuni testimoni a discarico. La deposizione dei genitori dell'odierno ricorrente e dei direttori di istituti di credito, fra gli altri, avrebbe consentito di far emergere il descritto stato di necessità, come pure che non vi erano state in concreto le condizioni per iniziative in sede penale o per paventare opposizioni a possibili provvedimenti monitori. Sul punto, la Corte di appello avrebbe travisato i limiti dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, in quanto il gravame non si limitava a censurare la pronuncia (unitamente alla ordinanza de qua), ma sollecitava espressamente anche una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 del codice di rito.
2.4 La difesa lamenta infine, anche in relazione a quanto dedotto al punto precedente, l'autonomo vizio di omessa assunzione di prove decisive, con riferimento all'escussione dei sei testimoni di cui all'ordinanza istruttoria sopra richiamata e ad una perizia contabile sui conti correnti riferibili alla MC (che era stata a sua volta invocata per dimostrare che l'intervento del IS doveva intendersi scriminato dallo stato di necessità, ovvero dalla legittima difesa a 3 tutela di beni costituzionalmente garantiti, facenti capo ai genitori» dell'odierno ricorrente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Con riguardo al tema di cui al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena» (Cass., Sez. IV, n. 15688 del 29/01/2015, Jordan, Rv 263136). Interesse che, invece, la stessa Sezione Quarta ha inteso escludere con riferimento alle condanne disposte relativamente ad illeciti di natura contravvenzionale, rilevando che l'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 che non - consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta>> (Cass., Sez. IV, n. 18072 del 12/02/2015, Blasco, Rv 263439). Può dirsi dunque, in linea generale, che il soggetto condannato a pena pecuniaria per un delitto sia legittimato ad impugnare la statuizione con cui gli sia stata concessa la sospensione condizionale, statuizione che un oramai costante interpretazione giurisprudenziale ammette poter non corrispondere ad un concreto interesse dell'imputato (v. Cass., Sez. I, n. 8560 del 18/11/2014, Merenda, Rv 262553, secondo cui «quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato»>; v. altresì Cass., Sez. V, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv 258822, dove si afferma che «il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la 4 для sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto»). Tuttavia, laddove come nel caso di specie la sospensione condizionale della sanzione pecuniaria sia stata concessa dal giudice di primo grado, con apprezzamento o meno delle reali conseguenze del beneficio, è pur sempre necessario che il relativo capo della decisione sia oggetto di espressa impugnazione ad opera dell'imputato (che ne sostenga invece i concreti effetti pregiudizievoli): trattandosi, comunque, di una causa di estinzione del reato, e perciò di norma da considerare di favore, deve ritenersi «illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del favor rei, in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius» (Cass., Sez. III, n. 6313 del 20/12/2007, Pagano, Rv 238831). Nella fattispecie oggi sub judice, malgrado le contrarie asserzioni del ricorrente, non vi fu impugnazione del capo della sentenza di primo grado che concedeva la sospensione condizionale della pena: è infatti nello stesso corpo del ricorso che si legge, come sopra espressamente riportato, che l'atto di appello si limitava a sollecitare, in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria di genere corrispondente. Né può ritenersi che l'istituto di cui agli artt. 163 e segg. cod. pen. si dovesse considerare correlato in via esclusiva alla scelta del giudice di primo grado di irrogare una condanna alla reclusione, facendo le norme appena evocate espresso riferimento anche alle sanzioni pecuniarie.
1.2 I tre, ulteriori motivi di ricorso, incentrati sulla configurabilità di cause di giustificazione della condotta dell'imputato ex artt. 52 e/o 54 cod. pen., si rivelano manifestamente infondati. Il IS, per rappresentare di aver dovuto ricorrere all'espediente di mascherarsi dietro l'apparente identità della BE, o comunque di fingersi un soggetto legittimato a spendere il nome della MC, non può che sostenere di essere stato intimamente convinto della illiceità dei comportamenti del fratello o della moglie di costui;
salvo poi, dietro all'immediata ed insuperabile obiezione dei giudici di merito, secondo cui egli avrebbe dovuto, piuttosto, sporgere denuncia, contraddirsi evidenziando che in quel momento poteva nutrire non più di semplici sospetti. 5 L'argomentazione appare dunque di palese inconsistenza, sì da rendere certamente corrette le decisioni dei giudici di merito di non ammettere le istanze istruttorie che miravano come oggi ribadito dalla difesa del ricorrente ad - illustrare la sussistenza dei presupposti delle ricordate scriminanti. Deve peraltro rilevarsi, a proposito della doglianza di carattere processuale formulata ai sensi dell'art. 606, lett. d), del codice di rito, che «la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione» (Cass., Sez. VI, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv 253707).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del IS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/06/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Anjello Nappi Na r Paolo Micheli DEPOSITATA IN CANCELLERIA ado 22 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise их 6