Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2015, n. 42583
CASS
Sentenza 11 giugno 2015

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Massime1

La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quanto in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di "reformatio in peius". (In motivazione, la Corte ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2015, n. 42583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42583
Data del deposito : 11 giugno 2015

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