Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B E ) E 1 E N 9 C O 9 I 1 A Z - 1 P A 1 I R - T 1 D REPUBB 004 12 / 03 IS 2 E . G L E IC R 9 D 3 A D IU E E 6 G T 4 N . E E T S .N T E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T A IS ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. - R.G. N. 27073/01 Cron. 749 Dott. Massimo GENGHINI- Presidente di sezione- Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso 10 studio dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, SABINA DI LECCE, giusta delega a margine del ricorso;
2002 -- 1539 ricorrente - -1-
contro
RE NA GIOVNA;
- intimata avverso la sentenza n. 2519/00 del Giudice di pace di | BARI, depositata il 07/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato il 15 aprile 1999 NN GI Moretti conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle calamità previsioni della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1982 n. 38. La Regione Puglia in sede di precisazione delle conclusioni eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dopo avere in precedenza eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Bitonto e della Provincia di Bari, ai quali per legge era stata delegata l'istruttoria conclusasi con esito favorevole per l'attore, comunque il difetto diо integrazione del contraddittorio nei confronti di tali enti. Con sentenza in data 7 agosto 2000 il Giudice di pace di Bari ritenendo, per quanto in questa sedeaccoglieva la domanda, interessa, che a seguito del decreto ministeriale dichiarativo dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche, in base all'art. 3 della legge Regione Puglia 10 dicembre 1982 n. 38 sorge il diritto soggettivo al contributo per cui era causa. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con tre motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 1357/89, E BOLLO ESENTE DA REGISTRAL ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1791, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) a affermato dal Giudice di contrariamente quanto sarebbe stato pace, non avrebbe ilriconosciuto diritto dell'attore alla del contributo per cui è causa, ma avrebbecorresponsione subordinato la concessione di tale contributo al verificarsi di alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo a tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 novembre 2002 sta in Cancell прави Deposli 14 GEN 1 IL CANCELLIERE C1