Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale postula la dimostrazione della diversità di paternità rispetto a quella dichiarata, e la relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. CECO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato ROSSELLA GALANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIAPIA MAIER, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 5, presso l'avvocato FRANCO DI MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DI MARIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATORE DEL MINORE RT CA, OR AI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 534/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 20/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Consigliere Dott. NCco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del febbraio 1996 AS FA - premesso che il 3.12.1994 ER NC aveva dato alla luce una bambina, alla quale era stato imposto il nome di CA, e che questa, nel maggio 1995, era stata riconosciuta come figlia naturale da GA OR - conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia sia la minore, in persona di un curatore speciale, che GA OR impugnando il riconoscimento per difetto di veridicità.
I convenuti si costituivano in giudizio ed il OR contestava la fondatezza dell'azione, opponendosi alla prova genetica chiesta dall'attore.
Veniva disposta consulenza medico-legale, ma a seguito del rifiuto di ER RE di autorizzare il necessario prelievo dal corpo della figlia, il giudice istruttore ordinava la chiamata in causa della genitrice.
Costituitasi in giudizio, anche la ER si opponeva alla domanda del AS.
Le parti venivano interrogate liberamente sui fatti di causa. Anche in questa sede sia il OR che, per la minore, la ER rifiutavano di sottoporsi a prelievi di tessuti organici al fine di eseguire la prova genetica circa l'omologia proteica. Il consulente d'ufficio veniva sentito sulla documentazione, acquisita agli atti, relativa al gruppo sanguigno di tutte le parti. Con sentenza in data 21-28.5.1998 il Tribunale adito dichiarava non veridico il riconoscimento, effettuato da GA OR, di CA ER.
Avverso tale sentenza NC ER, con citazione notificata il 21.9.1998, proponeva appello alla Corte d'appello di Trieste, assumendo che non era sufficiente il mero rifiuto degli interessati a sottoporsi al prelievo, al fine di effettuare la prova di compatibilità proteica, per poter escludere con certezza che il OR fosse il padre di CA ER.
Con separato atto d'appello, notificato il 16-23 settembre 1998, anche GA OR impugnava la sentenza summenzionata, deducendo che gli elementi acquisiti non consentivano di affermare con certezza che egli non fosse il padre naturale della minore.
Sia il OR che la ER censuravano, poi, la condanna alle spese in presenza di situazione che ne avrebbe consigliata la compensazione.
Costituitosi in entrambi i processi, che successivamente venivano riuniti, FA AS, assumendo l'infondatezza dei gravami, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 16.7.1999, depositata il 20.8.1999, la corte d'appello adita respingeva le impugnazioni, condannando gli appellanti alle spese di lite.
Osservava la corte che erravano gli appellanti nel ritenere che colui, che impugna il riconoscimento per difetto di veridicità, debba provare che il soggetto, che lo ha effettuato, si trovava, al momento del concepimento, nella impossibilità fisica di procreare, essendo sufficiente, come ritenuto dal giudice a quo, che l'attore provi di essere il vero padre naturale del minore.
Rettamente, poi, il tribunale aveva ritenuto che il AS fosse il vero padre di CA ER, dando decisivo rilievo al reiterato ed immotivato rifiuto del OR e della ER alla effettuazione dei prelievi di tessuti organici necessari all'espletamento della consulenza medico-legale e ad una serie di elementi indiziari, indicativi della esistenza di rapporti tra la madre della minore ed il AS proprio nel periodo del concepimento, collocabile nel marzo 1994.
Le parti appellanti avevano cercato di svalutare tale elementi, quanto alla loro valenza probatoria, ma non ne avevano mai disconosciuto la verità.
Così era certo:
che sino al settembre 1993 la ER ed il AS avevano avuto una relazione, durata quasi dieci anni;
che, dopo la rottura del settembre 1993, proprio nel corso del primo semestre del 1994 la ER aveva avuto nuovamente rapporti con il AS ed erano stati rapporti tali da indurre questo ad intestarle un immobile acquistato con danaro proprio;
che il OR non aveva riconosciuto subito la sua paternità, ma solo il 3 maggio 1995, esattamente pochi giorni prima che il Tribunale per i Minorenni, dopo aver sentito la ER, si pronunciasse sull'istanza del AS, depositata il 15 marzo 95, di essere dichiarato padre della minore.
Inoltre vi era in atti un documento clinico, relativo ad un esame prenatale (ecografia), verosimilmente compilato dietro indicazione della paziente, nel quale la ER era indicata come moglie del AS.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio, in base all'esame documentale dei gruppi sanguigni delle parti, non aveva potuto escludere la paternità ne' del OR, ne' del AS. Avverso detta sentenza NC ER ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. AS FA ha resistito con controricorso. Gli intimati CA ER, in persona del curatore speciale, GA OR, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste non si sono costituiti in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 263 e 2697 segg. c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). La decisione impugnata sarebbe stata assunta in violazione di quanto previsto in materia di distribuzione dell'onere della prova con riferimento all'azione ex art. 263 c.c.. Detta azione richiederebbe che l'attore dimostri la assoluta impossibilità che il soggetto, il quale ha effettuato il riconoscimento, sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio, ovvero, in ogni caso, che dimostri di essere il vero genitore. Tale prova positiva non sarebbe stata fornita nel corso del procedimento di merito, non avendo l'attore offerto elemento alcuno a fondamento della sua (asserita) paternità e non avendo fornito del pari elementi, se non indiziari, a sostegno della impossibilità del OR di essere padre di CA.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione in punto valutazione degli elementi presuntivi raccolti - art. 2729 - correlati al contegno processuale delle parti - art. 116, comma 2, c.p.c. - (art. 360 n. 5 c. p. c.). La corte d'appello avrebbe dato rilievo a tutta una serie di elementi meramente indiziari, ai quali non potrebbero essere riconosciuti i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c.. Sarebbe la corte stessa a non ritenere sufficienti - ne' complessivamente ne', tantomeno singolarmente - detti elementi, quando afferma a pag. 17 della sentenza che questi "da soli, non permettevano ne' permettono di ritenere provato che il padre sia AS".
Tuttavia la corte aveva ritenuto di poter superare la riscontrata insufficienza grazie alla possibilità di porre detti elementi in correlazione con il contegno processuale delle parti ed in particolare con il rifiuto, manifestato anche da NC ER, di consentire al prelievo di tessuto organico.
Tale decisione sarebbe in contrasto con la norma di cui all'art. 116 c. p. c.. La scelta della parte di non consentire al prelievo di tessuto, costituendo esercizio del diritto inviolabile di ogni individuo di scegliere di non consentire che vengano eseguiti prelievi e/o esami sulla propria persona, non sarebbe sindacabile sotto il profilo del contegno delle parti.
Comunque il contegno delle parti non potrebbe essere utilizzato per far recuperare valore probatorio ad elementi già ritenuti insufficienti: e, quindi, ad elementi la cui rilevanza e valenza sono già state accertate.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione in punto decisione di rigetto delle istanze istruttorie proposte dalla ricorrente stessa (art. 360 n. 5 c.p.c.). La decisione di rigettare la prova testimoniale, da lei richiesta, non sarebbe adeguatamente motivata.
L'ammissione di detta prova sarebbe rilevante, in quanto tesa a dimostrare che, nel periodo in cui CA venne concepita, GA OR e la ER avevano una relazione. Dimostrando l'esistenza di tale relazione, si sarebbe giunti a dimostrare che GA OR verosimilmente poteva essere il padre naturale di CA e che, pertanto, padre di questa non poteva essere il AS. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa o comunque insufficiente motivazione in punto di condanna alle spese (art. 360 n. 5 c.p.c.). La decisione sulle spese sarebbe errata.
Essendovi stata parziale soccombenza dell'attore per essere stata respinta la domanda, da lui proposta, di accertamento della paternità ex art. 269 c.c., il giudice avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la ricorrente l'azione ex art. 263 cod. civ. richiederebbe che l'attore dimostri la assoluta impossibilità che il soggetto, il quale ha effettuato il riconoscimento, sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio, ovvero, in ogni caso, che dimostri di essere il vero genitore.
L'attore non avrebbe fornito alcun elemento di prova della sua asserita paternità e soltanto elementi indiziari per dimostrare che il OR non è il padre di CA.
L'art. 263, primo comma, cod. civ. stabilisce che il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
Da tale disposizione di evince che colui che agisce in giudizio deve provare che il riconoscimento manca di veridicità, vale a dire che non corrisponde alla realtà.
La norma non esige, data la sua generica formulazione, di dare tale dimostrazione provando fatti particolari;
perciò la mancanza di veridicità può essere dimostrata tanto provando che colui che ha effettuato il riconoscimento si trovava al momento del concepimento nella fisica impossibilità di procreare o di avere rapporti con la madre, quanto, come giustamente osservato dalla corte di merito, fornendo la prova di una diversa paternità, portando entrambe le circostanze alla logica conclusione che il riconoscimento non è conforme al vero (cfr. in tal senso cass. n. 12085/95). Nè la disposizione in esame limita i mezzi di prova.
Ne deriva che la dimostrazione del difetto di veridicità del riconoscimento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo (cfr. in tal senso cass. n. 1507/78; cass. n. 7700/90). Pertanto non è affatto vere che l'attore non abbia dato la prova di essere il vero genitore, essendo stati acquisiti una serie di elementi, sui quali poi sono state basate le presunzioni, che hanno portato il giudice al convincimento che CA non è figlia di GA OR (cioè del soggetto che ne ha effettuato il riconoscimento), ma di AS FA.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice a quo ha ritenuto le presunzioni, attraverso le quali è pervenuto al summenzionato convincimento, gravi, precise e concordanti, considerando l'apporto utile di ogni indizio nel quadro di una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari visti anche alla luce del comportamento delle parti, che più volte hanno rifiutato i prelievi necessari al fine dell'espletamento delle prove ematologiche e genetiche, contegno al quale giustamente è stato attribuito decisivo rilievo dato l'elevatissimo grado di attendibilità di tali prove.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, appare del tutto adeguata ed immune dagli errori logici e giuridici.
Nè vale osservare che il giudice non avrebbe potuto trarre argomenti di prova dal contegno summenzionato, avendo gli interessati il diritto di rifiutare i prelievi necessari al fine delle indagini suindicate.
Il giudice a quo ha affermato che del reiterato rifiuto di consentire al prelievo di tessuti per l'effettuazione delle indagini tecnico- scientifiche summenzionate non è stata data dalle parti interessate alcuna plausibile giustificazione.
Il giudice a quo, rettamente ha tratto dall'ingiustificato rifiuto argomenti di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., atteso che, se il legislatore consente alle parti di sottrarsi ai prelievi per l'effettuazioni di indagini ematologiche ed immunogenetiche, non riconosce loro il diritto di ostacolare senza un serio motivo l'accertamento, della verità.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa corte, il ricorrente per cassazione che lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, ha l'onere - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova sulla sola base dell'atto di impugnazione, stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - di riportare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso stesso inammissibile (cfr. in tal senso per tutte: cass. n. 2894/99; cass. n. 6115/2000). Alla luce di tale principio, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, il motivo di ricorso in esame deve essere ritenuto inammissibile, dato che la ricorrente non ha riportato nel ricorso i capitoli di prova non ammessi dal giudice di merito, non permettendo così a questa corte di valutarne la decisività.
Anche il quarto motivo è inammissibile.
Con tale motivo la ricorrente lamenta la mancata compensazione delle spese in presenza di soccombenza parziale della controparte. Osserva il collegio che, secondo il costante orientamento di questa corte, la compensazione in tutto o in pane delle spese di lite in caso di soccombenza parziale rientra nel potere discrezionale del giudice ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto e la ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese di questa fase del giudizio, che appare giusto liquidare in complessive lire 3.200.000, di cui, tenuto conto del valore della lite, lire 3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese giudiziali di questa fase del giudizio, liquidate in complessive lire 3.200.000 pari ad EURO 1652,66, di cui lire 3.000.000 pari ad EURO 1549,37, per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002