Versione
14 maggio 1954
14 maggio 1954
Art. 4.
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.