Articolo 4 della Legge 31 marzo 1954, n. 109
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 maggio 1954
Art. 4.
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.
Entrata in vigore il 14 maggio 1954