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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottana - Via Libertà 66 08020 Ottana NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il Comune di Ottana non si è costituito in giudizio nè è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15 aprile 2024 e depositato in data 14 giugno 2024, Ricorrente_1 propone ricorso contro il Comune di Ottana avverso l'atto di accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023 (Prot. n. 8329 del 28/11/2023) per asserito omesso pagamento dell'imposta per fabbricati e aree fabbricabili in relazione all'anno d'imposta 2018, notificato al ricorrente in data 17/02/2024.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Il ricorrente è individuato quale debitore sebbene non sia l'unico od il solo erede della sig.ra Nominativo_1
(dec. In Ottana il Data_1), già comproprietaria pro quota dei beni discendenti mortis causa ex art. 565 segg. cod.civ. dal coniuge fu Nominativo_2 e del fratello germano fu Nominativo_3.
Le quote di legittima sono trasferite al ricorrente in concorso con altri legittimari indicati nell'unita dichiarazione di successione.
L'accertamento IMU individua nel ricorrente l'unico soggetto passivo malgrado l'accessibilità a informazioni dei pubblici registri, a volture e trascrizioni, sebbene comunque il soggetto intimato non sia l'unico erede della fu Nominativo_1.
Sono riportati nell'accertamento soltanto alcuni dei beni derivati mortis causa, venendo infatti integrato successivamente per giustificare il versamento effettuato nel mese di dicembre 2023. Tra questi, con la risposta del Comune di Ottana (prot. 1596 del 05/03/2024), l'ufficio tributi informa che il predetto versamento per la medesima controversa causale è stato “attribuito” al fabbricato in corso di costruzione (
Foglio_Mapp_Sub_1), di cui al ricorrente è riconosciuto l'intero possesso, e all'area Foglio_Mapp_2
di cui il ricorrente possiede il 13.30%.
Con l'istanza di accesso agli atti, oltre alla situazione tributaria, si è chiesto all'ufficio tributi di voler indicare l'atto o la perizia estimativa del corrente prezzo mercato ai fini tributari ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs
504/1992 ss.mm.ii.
L'accertamento omette ogni indicazione alla predetta normativa ed è confermato dalla produzione dell'ufficio tributi allorché rilascia la deliberazione n. 69/2014 per i valori determinati per il corrispondente anno d'imposta
2014.
Con istanza di riesame per l'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'ufficio tributi è stato sollecitato all'annullamento dell'atto di accertamento avendo accertato a) violazione di legge, b) insussistenza del presupposto per il fabbricato in corso di costruzione, c) difetto della motivazione, d) difetto di soggettività passiva.
Rispetto alle domande ed ai rilievi ivi formulati, l'ufficio rimane silente venendosi a integrare, per l'effetto, il silenzio rigetto.
L'accertamento IMU 2018 è illegittimo in molteplici profili di diritto, derivandone erroneità nelle intimazioni in limine a eccesso di potere.
In diritto
(I). Violazione art. 1 comma 743 Legge 27/12/2019 n. 160; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 co.
5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.; Violazione del principio di legalità e del principio di cui all'art. 23 Cost.; Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi.
La norma di riferimento individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. (art. 1 comma 743 cit.)
L'azione accertativa del comune di Ottana vede nel ricorrente l'unico soggetto debitore intimato di pagare per un'area che risulta già fabbricata mentre talaltre sono possedute in comunione ereditaria con altri.
In spregio alla norma citata ed in addendum all'accertamento, l'ufficio conferma che il versamento effettuato dallo scrivente per conto del medesimo anno d'imposta è stato attribuito per l'intero per il fabbricato F3 e per le quota posseduta per aree fabbricabili delle quali il valore è ascritto ad nutum ovvero con libera determinazione e a prescindere dalle specifiche tassative attività peritali.
In tema di violazione di legge, infatti, è certa e rilevante la violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii. e l'assunzione del valore di vendita di un fabbricato in corso di costruzione per ricavare la rendita catastale od il valore dell'area fabbricabile.
Invero, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. L'ufficio procede a intimare sanzioni e peggiori conseguenze al contribuente pur in assenza del detto atto estimativo, vero che omette ogni indicazione nell'accertamento impugnato a integrazione della motivazione ex art. 3 L.
241/90 ss.mm.ii.
Il punto è decisivo per la trattazione di merito anche per la granitica posizione del giudice di legittimità. Il valore venale di un'area edificabile ai fini Ici/Imu va individuato in base a tutti i parametri tassativamente indicati dalla legge. La sola delibera o il regolamento del Comune non rappresenta un elemento sufficiente per individuare il valore per l'applicazione del tributo locale (ex multiis Cass.civ. Ordinanza n. 27873 del
03/10/2023).
Inammissibile deve essere la produzione postuma dell'ufficio a integrare l'accertamento con la deliberazione
69/2014, siccome pretermesso nel richiamo ad relationem, oltre al fatto che è riferita all'anno d'imposta
2014, in ogni caso assunta in violazione della norma.
L'ufficio assume il valore di vendita di un fabbricato in corso di costruzione per calcolare l'imposta sugli immobili. Trattasi di porzione del fabbricato – come detto – sopraelevato rispetto ad altro già adibito all'uso abitativo (fg. 13 mapp.le 207 sub 2), con l'effetto che è assorbita la porzione di area edificabile vero che è lo stesso ufficio resistente ad applicare l'IMU ordinaria per il medesimo corpo di fabbrica. Del fatto si ha prova con la verifica dei cespiti riportati nell'accertamento impugnato con la relativa imposta che è già corrisposta.
Ricorre la fattispecie della duplice imposizione sul medesimo cespite o quella più innovativa dell'imposta per area fabbricata, innovando secondo un'aspirazione irreale la tipologia indicata in numerus clausus all'art. 1 comma 741 Legge 160/2019.
La tematica è stata delibata, sul merito, anche dalla prima sezione della commissione tributaria di Nuoro nel procedimento RG 187/2019 a cui è riferita la sentenza n. 45/2022 (Presidente A. Mammone), con la controversia in epigrafe che si attaglia perfettamente al prefato giudicato interno.
(II) Illogicità e/o irragionevolezza manifesta dell'atto di accertamento ex art. 7 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Carenza e/o difetto di elementi essenziali per l'accertamento quale atto a contenuto vincolato, mancanza di certezza in ordine ai valori di mercato.
L'atto di accertamento impugnato omette ogni indicazione sia alla normativa di riferimento per la determinazione del valore di mercato ai fini tributari sia i valori effettivamente applicati per gli immobili la cui imposta è pretesa all'odierno ricorrente.
L'ufficio è ben consapevole di tale deplorevole carenza e cerca di integrare la motivazione, nel tentativo più virtuale che reale, con la nota prot. 1596 del 05/03/2024.
Vengono in rilievo le disposizioni dello statuto del contribuente, ed in particolare dell'art. 7, vuoi per la definizione di an e quantum, vuoi per l'escussione del sottoscritto sebbene possessore di taluni beni per il
2% c.a. della quota di legittima. L'esame del provvedimento omette ogni riferimento al valore del prezzo di mercato di talché alcun apprezzamento è possibile in ordine a congruità e correttezza del calcolo, oltreché del principio di legalità.
L'ufficio assume che il versamento di 88,00 euro, effettuato dalla fu Nominativo_1 in ravvedimento, sommato al versamento di 204,15 effettuato dallo scrivente, siano insufficienti al pagamento dell'imposta 2018 sebbene il fabbricato in costruzione è per definizione privo di ogni rendita catastale ed insiste sopra area già costruita.
In ulteriore, alcun valore parametrico è reso noto per consentire la congruità dei valori e la correttezza della pretesa tributaria, con l'intimazione a versare l'ulteriore somma di 134,00 euro è sicuramente illegittima e neanche dovuta.
Ove poi l'ufficio provi a confutare la presente tesi ricorsiva per dimostrare la debenza per la sola quota parte, in tal caso, ci troveremmo dinanzi ad aree il cui valore di mercato potrebbe ragguagliare quello della Costa
Smeralda.
I rilievi di sopra non sono superabili da alcuna prova contraria siccome l'imposta per le aree fabbricabili è stata corrisposta bonariamente e spontaneamente dal ricorrente.
Il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
nel merito: dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto di accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023
(Prot. n. 8329 del 28/11/2023) per tutte le ragioni in parte espositiva, qui da intendersi richiamati, confermati e trascritti. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, di competenze e onorari anche per la successiva assistenza di procuratore legale, vista l'inutile attività svolta a scongiurare la presente controversia tramite l'istanza di autotutela.
In data 20 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Il Comune di Ottana non si è costituito in giudizio.
La causa viene trattata nell'udienza del 17 dicembre 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti e esposti i fatti di causa;
sentito il ricorrente che insiste su quanto chiesto nei propria atti difensivi;
non comparsa parte resistente, si riserva la decisione.
In data 21 gennaio 2026, il giudice, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la doglianza di “Violazione art. 1 comma 743 Legge 27/12/2019 n. 160” avendo l'accertamento impugnato individuato nel ricorrente il debitore esclusivo per l'intero importo dell'accertamento. L'art. 1, comma 743, Legge 27/12/2019 n. 160, disciplinando l'imposta municipale propria (IMU), dispone
“[…] In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
La norma che prevede la solidarietà tra eredi (art. 65 del d.P.R. 600/1973) riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non può essere estesa per analogia ai tributi locali.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 11097/2025, ha chiarito che l'art. 65 del D.P.
R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte sui redditi, mentre per i tributi locali non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius
“Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014,
n. 22426; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966;
Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)”.
Pertanto, nel caso in esame, la pretesa tributaria del Comune di Ottana nel richiedere l'intera IMU in questione ad un solo erede, nel caso di specie il ricorrente, benché fosse a conoscenza della presenza di altri coeredi,
è illegittima per la componente di spettanza degli altri coeredi.
Sulla doglianza di “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 co. 5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.” nella parte in cui si sostiene che delibera o il regolamento del Comune non rappresenta un elemento sufficiente per individuare il valore per l'applicazione del tributo locale.
E pur vero che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in tema di ICI, ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU, “ […] l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi
(eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass., Sez. 6^-5, 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681;
Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2024, n. 24161)” (Corte di
Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 14559/2025).
E' altrettanto vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta (Cass., Sez. 5^,
26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.
16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass.,
Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121) e che l'indicazione, attraverso un prospetto analitico e riassuntivo, dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è bastevole ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sta di fatto però che nel caso in esame, relativamente alle aree edificabile, l'avviso di accertamento impugnato
è carente dell'indicazione della superficie delle aree, elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum dell'imposta. Questa carenza si riverbera sulla motivazione dell'atto rendendola insufficiente. Infatti non consente al contribuente di verificare la correttezza del calcolo dell'imposta operato dall'Ente impositore.
La mancata indicazione della superficie delle aree comporta quindi un vizio di motivazione dell'atto con conseguente illegittimità in parte de qua dell'avviso di accertamento impugnato.
L'avviso di accertamento è illegittimo anche per un ulteriore ed assorbente motivo.
Risulta documentato agli atti di causa il versamento di € 204,15, effettuato dal ricorrente in data 27.11.2023 per IMU 2018. Questo versamento, sommato al versamento di € 88,00, effettuato dalla fu Nominativo_1 in ravvedimento, è sufficiente a coprire l'intero importo dovuto per il pagamento dell'imposta 2018.
Come lamentato dal ricorrente, nel calcolo dell'imposta dovuta, di cui all'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Ottana non ha considerato il versamento di €204,15 eseguito per lo stesso anno dal ricorrente per l'IMU.
Come denunciato dal ricorrente, il Comune tenta di integrare la motivazione dell'accertamento con la nota prot. 1596 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Avviso di Accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023 - Istanza di accesso agli atti del fascicolo del contribuente e alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini tributari ex art. 5 comma 5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.”, in risposta all'istanza del ricorrente, attribuendo il versamento di 204,15 del 27/11/2023 in parte a compensazione della debenza per un fabbricato F/3.
La motivazione postuma non è consentita.
Con l'ordinanza n. 21875 del 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione, in materia di tributi locali, ha confermato il divieto di integrazione della motivazione successiva all'emissione dell'avviso di accertamento, ribadendo così un principio consolidato: l'integrazione postuma della motivazione dell'avviso di accertamento non è consentita, nemmeno a fini difensivi o interpretativi, qualora comporti l'introduzione di elementi essenziali non presenti nell'atto notificato in quanto l'obbligo di motivazione è un requisito intrinseco dell'atto impositivo.
Tutti i suddetti vizi dell'avviso di accertamento impugnato determinano l'illegittimità dello stesso e il suo conseguente annullamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Ottana al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €30,00.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottana - Via Libertà 66 08020 Ottana NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Il Comune di Ottana non si è costituito in giudizio nè è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15 aprile 2024 e depositato in data 14 giugno 2024, Ricorrente_1 propone ricorso contro il Comune di Ottana avverso l'atto di accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023 (Prot. n. 8329 del 28/11/2023) per asserito omesso pagamento dell'imposta per fabbricati e aree fabbricabili in relazione all'anno d'imposta 2018, notificato al ricorrente in data 17/02/2024.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Il ricorrente è individuato quale debitore sebbene non sia l'unico od il solo erede della sig.ra Nominativo_1
(dec. In Ottana il Data_1), già comproprietaria pro quota dei beni discendenti mortis causa ex art. 565 segg. cod.civ. dal coniuge fu Nominativo_2 e del fratello germano fu Nominativo_3.
Le quote di legittima sono trasferite al ricorrente in concorso con altri legittimari indicati nell'unita dichiarazione di successione.
L'accertamento IMU individua nel ricorrente l'unico soggetto passivo malgrado l'accessibilità a informazioni dei pubblici registri, a volture e trascrizioni, sebbene comunque il soggetto intimato non sia l'unico erede della fu Nominativo_1.
Sono riportati nell'accertamento soltanto alcuni dei beni derivati mortis causa, venendo infatti integrato successivamente per giustificare il versamento effettuato nel mese di dicembre 2023. Tra questi, con la risposta del Comune di Ottana (prot. 1596 del 05/03/2024), l'ufficio tributi informa che il predetto versamento per la medesima controversa causale è stato “attribuito” al fabbricato in corso di costruzione (
Foglio_Mapp_Sub_1), di cui al ricorrente è riconosciuto l'intero possesso, e all'area Foglio_Mapp_2
di cui il ricorrente possiede il 13.30%.
Con l'istanza di accesso agli atti, oltre alla situazione tributaria, si è chiesto all'ufficio tributi di voler indicare l'atto o la perizia estimativa del corrente prezzo mercato ai fini tributari ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs
504/1992 ss.mm.ii.
L'accertamento omette ogni indicazione alla predetta normativa ed è confermato dalla produzione dell'ufficio tributi allorché rilascia la deliberazione n. 69/2014 per i valori determinati per il corrispondente anno d'imposta
2014.
Con istanza di riesame per l'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'ufficio tributi è stato sollecitato all'annullamento dell'atto di accertamento avendo accertato a) violazione di legge, b) insussistenza del presupposto per il fabbricato in corso di costruzione, c) difetto della motivazione, d) difetto di soggettività passiva.
Rispetto alle domande ed ai rilievi ivi formulati, l'ufficio rimane silente venendosi a integrare, per l'effetto, il silenzio rigetto.
L'accertamento IMU 2018 è illegittimo in molteplici profili di diritto, derivandone erroneità nelle intimazioni in limine a eccesso di potere.
In diritto
(I). Violazione art. 1 comma 743 Legge 27/12/2019 n. 160; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 co.
5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.; Violazione del principio di legalità e del principio di cui all'art. 23 Cost.; Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi.
La norma di riferimento individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. (art. 1 comma 743 cit.)
L'azione accertativa del comune di Ottana vede nel ricorrente l'unico soggetto debitore intimato di pagare per un'area che risulta già fabbricata mentre talaltre sono possedute in comunione ereditaria con altri.
In spregio alla norma citata ed in addendum all'accertamento, l'ufficio conferma che il versamento effettuato dallo scrivente per conto del medesimo anno d'imposta è stato attribuito per l'intero per il fabbricato F3 e per le quota posseduta per aree fabbricabili delle quali il valore è ascritto ad nutum ovvero con libera determinazione e a prescindere dalle specifiche tassative attività peritali.
In tema di violazione di legge, infatti, è certa e rilevante la violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii. e l'assunzione del valore di vendita di un fabbricato in corso di costruzione per ricavare la rendita catastale od il valore dell'area fabbricabile.
Invero, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. L'ufficio procede a intimare sanzioni e peggiori conseguenze al contribuente pur in assenza del detto atto estimativo, vero che omette ogni indicazione nell'accertamento impugnato a integrazione della motivazione ex art. 3 L.
241/90 ss.mm.ii.
Il punto è decisivo per la trattazione di merito anche per la granitica posizione del giudice di legittimità. Il valore venale di un'area edificabile ai fini Ici/Imu va individuato in base a tutti i parametri tassativamente indicati dalla legge. La sola delibera o il regolamento del Comune non rappresenta un elemento sufficiente per individuare il valore per l'applicazione del tributo locale (ex multiis Cass.civ. Ordinanza n. 27873 del
03/10/2023).
Inammissibile deve essere la produzione postuma dell'ufficio a integrare l'accertamento con la deliberazione
69/2014, siccome pretermesso nel richiamo ad relationem, oltre al fatto che è riferita all'anno d'imposta
2014, in ogni caso assunta in violazione della norma.
L'ufficio assume il valore di vendita di un fabbricato in corso di costruzione per calcolare l'imposta sugli immobili. Trattasi di porzione del fabbricato – come detto – sopraelevato rispetto ad altro già adibito all'uso abitativo (fg. 13 mapp.le 207 sub 2), con l'effetto che è assorbita la porzione di area edificabile vero che è lo stesso ufficio resistente ad applicare l'IMU ordinaria per il medesimo corpo di fabbrica. Del fatto si ha prova con la verifica dei cespiti riportati nell'accertamento impugnato con la relativa imposta che è già corrisposta.
Ricorre la fattispecie della duplice imposizione sul medesimo cespite o quella più innovativa dell'imposta per area fabbricata, innovando secondo un'aspirazione irreale la tipologia indicata in numerus clausus all'art. 1 comma 741 Legge 160/2019.
La tematica è stata delibata, sul merito, anche dalla prima sezione della commissione tributaria di Nuoro nel procedimento RG 187/2019 a cui è riferita la sentenza n. 45/2022 (Presidente A. Mammone), con la controversia in epigrafe che si attaglia perfettamente al prefato giudicato interno.
(II) Illogicità e/o irragionevolezza manifesta dell'atto di accertamento ex art. 7 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Carenza e/o difetto di elementi essenziali per l'accertamento quale atto a contenuto vincolato, mancanza di certezza in ordine ai valori di mercato.
L'atto di accertamento impugnato omette ogni indicazione sia alla normativa di riferimento per la determinazione del valore di mercato ai fini tributari sia i valori effettivamente applicati per gli immobili la cui imposta è pretesa all'odierno ricorrente.
L'ufficio è ben consapevole di tale deplorevole carenza e cerca di integrare la motivazione, nel tentativo più virtuale che reale, con la nota prot. 1596 del 05/03/2024.
Vengono in rilievo le disposizioni dello statuto del contribuente, ed in particolare dell'art. 7, vuoi per la definizione di an e quantum, vuoi per l'escussione del sottoscritto sebbene possessore di taluni beni per il
2% c.a. della quota di legittima. L'esame del provvedimento omette ogni riferimento al valore del prezzo di mercato di talché alcun apprezzamento è possibile in ordine a congruità e correttezza del calcolo, oltreché del principio di legalità.
L'ufficio assume che il versamento di 88,00 euro, effettuato dalla fu Nominativo_1 in ravvedimento, sommato al versamento di 204,15 effettuato dallo scrivente, siano insufficienti al pagamento dell'imposta 2018 sebbene il fabbricato in costruzione è per definizione privo di ogni rendita catastale ed insiste sopra area già costruita.
In ulteriore, alcun valore parametrico è reso noto per consentire la congruità dei valori e la correttezza della pretesa tributaria, con l'intimazione a versare l'ulteriore somma di 134,00 euro è sicuramente illegittima e neanche dovuta.
Ove poi l'ufficio provi a confutare la presente tesi ricorsiva per dimostrare la debenza per la sola quota parte, in tal caso, ci troveremmo dinanzi ad aree il cui valore di mercato potrebbe ragguagliare quello della Costa
Smeralda.
I rilievi di sopra non sono superabili da alcuna prova contraria siccome l'imposta per le aree fabbricabili è stata corrisposta bonariamente e spontaneamente dal ricorrente.
Il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
nel merito: dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto di accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023
(Prot. n. 8329 del 28/11/2023) per tutte le ragioni in parte espositiva, qui da intendersi richiamati, confermati e trascritti. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, di competenze e onorari anche per la successiva assistenza di procuratore legale, vista l'inutile attività svolta a scongiurare la presente controversia tramite l'istanza di autotutela.
In data 20 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Il Comune di Ottana non si è costituito in giudizio.
La causa viene trattata nell'udienza del 17 dicembre 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti e esposti i fatti di causa;
sentito il ricorrente che insiste su quanto chiesto nei propria atti difensivi;
non comparsa parte resistente, si riserva la decisione.
In data 21 gennaio 2026, il giudice, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la doglianza di “Violazione art. 1 comma 743 Legge 27/12/2019 n. 160” avendo l'accertamento impugnato individuato nel ricorrente il debitore esclusivo per l'intero importo dell'accertamento. L'art. 1, comma 743, Legge 27/12/2019 n. 160, disciplinando l'imposta municipale propria (IMU), dispone
“[…] In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
La norma che prevede la solidarietà tra eredi (art. 65 del d.P.R. 600/1973) riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non può essere estesa per analogia ai tributi locali.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 11097/2025, ha chiarito che l'art. 65 del D.P.
R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte sui redditi, mentre per i tributi locali non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius
“Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014,
n. 22426; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966;
Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)”.
Pertanto, nel caso in esame, la pretesa tributaria del Comune di Ottana nel richiedere l'intera IMU in questione ad un solo erede, nel caso di specie il ricorrente, benché fosse a conoscenza della presenza di altri coeredi,
è illegittima per la componente di spettanza degli altri coeredi.
Sulla doglianza di “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 co. 5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.” nella parte in cui si sostiene che delibera o il regolamento del Comune non rappresenta un elemento sufficiente per individuare il valore per l'applicazione del tributo locale.
E pur vero che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in tema di ICI, ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU, “ […] l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi
(eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass., Sez. 6^-5, 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681;
Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2024, n. 24161)” (Corte di
Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 14559/2025).
E' altrettanto vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta (Cass., Sez. 5^,
26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.
16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass.,
Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121) e che l'indicazione, attraverso un prospetto analitico e riassuntivo, dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è bastevole ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sta di fatto però che nel caso in esame, relativamente alle aree edificabile, l'avviso di accertamento impugnato
è carente dell'indicazione della superficie delle aree, elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum dell'imposta. Questa carenza si riverbera sulla motivazione dell'atto rendendola insufficiente. Infatti non consente al contribuente di verificare la correttezza del calcolo dell'imposta operato dall'Ente impositore.
La mancata indicazione della superficie delle aree comporta quindi un vizio di motivazione dell'atto con conseguente illegittimità in parte de qua dell'avviso di accertamento impugnato.
L'avviso di accertamento è illegittimo anche per un ulteriore ed assorbente motivo.
Risulta documentato agli atti di causa il versamento di € 204,15, effettuato dal ricorrente in data 27.11.2023 per IMU 2018. Questo versamento, sommato al versamento di € 88,00, effettuato dalla fu Nominativo_1 in ravvedimento, è sufficiente a coprire l'intero importo dovuto per il pagamento dell'imposta 2018.
Come lamentato dal ricorrente, nel calcolo dell'imposta dovuta, di cui all'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Ottana non ha considerato il versamento di €204,15 eseguito per lo stesso anno dal ricorrente per l'IMU.
Come denunciato dal ricorrente, il Comune tenta di integrare la motivazione dell'accertamento con la nota prot. 1596 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Avviso di Accertamento IMU 94/2018 del 28/11/2023 - Istanza di accesso agli atti del fascicolo del contribuente e alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini tributari ex art. 5 comma 5 D.Lgs 504/1992 ss.mm.ii.”, in risposta all'istanza del ricorrente, attribuendo il versamento di 204,15 del 27/11/2023 in parte a compensazione della debenza per un fabbricato F/3.
La motivazione postuma non è consentita.
Con l'ordinanza n. 21875 del 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione, in materia di tributi locali, ha confermato il divieto di integrazione della motivazione successiva all'emissione dell'avviso di accertamento, ribadendo così un principio consolidato: l'integrazione postuma della motivazione dell'avviso di accertamento non è consentita, nemmeno a fini difensivi o interpretativi, qualora comporti l'introduzione di elementi essenziali non presenti nell'atto notificato in quanto l'obbligo di motivazione è un requisito intrinseco dell'atto impositivo.
Tutti i suddetti vizi dell'avviso di accertamento impugnato determinano l'illegittimità dello stesso e il suo conseguente annullamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Ottana al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €30,00.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026.