Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa (nella specie contestato in forma "aperta"), il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2020, n. 20135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20135 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
20135-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3572/2020 -Presidente - GIACOMO ROCCHI CC 16/12/2020- GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 31801/2020 -Relatore - RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
du be lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS per ip impermissibilité all ricorss. RM сомсию -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 31 agosto 2020 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc.pen., ha respinto l'appello proposto da IO SA avverso la decisione emessa dal Gip della medesima sede .
2. Oggetto delle decisioni di merito è la sussistenza o meno della ipotesi di retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297 co.3 cod. proc.pen.. In fatto, risulta che IO SA è stato destinatario di una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, per due ipotesi di tentata estorsione aggravata dal metodo o finalità mafiosa, emessa ed eseguita in data 1 dicembre 2017 e di una seconda ordinanza del 27 aprile 2020, quest'ultima per la partecipazione ad assciazione di stampo mafioso. Il primo procedimento è stato definito con adozione del rito abbreviato nel novembre del 2018. Le risultanze investigative trasfuse nel secondo titolo cautelare risultano pervenute all' Ufficio del Pubblico Ministero in data 18 maggio 2018. 2.1 Il Tribunale, nel confermare il diniego alla retrodatazione dei termini, osserva che: RY a) è esatto ritenere che i reati oggetto dei distinti procedimenti siano in rapporto di connessione, come prospettato dalla difesa;
b) è esatto ritenere che la conoscibilità dei fatti oggetto del secondo titolo è anteriore alla ammissione del IO al rito abbreviato, disposto nel primo procedimento;
c) tuttavia i fatti oggetto della seconda ordinanza non possono dirsi 'anteriormente commessi' rispetto a quelli oggetto della prima contestazione. Ciò perché trattasi di reato permanente (partecipazione alla associazione di stampo mafioso) la cui consumazione non può dirsi 'cessata' nel momento in cui il IO è stato (nel primo procedimento) privato della libertà personale. Durante il periodo di detenzione, peraltro, non sono emerse circostanze di fatto dalle quali desumere l'avvenuto distacco del IO dal sodalizio. La contestazione partecipativa mossa con la seconda ordinanza è formulata in termini aperti, sino alla data della proposizione della domanda cautelare e, dunque, sino al 22 marzo del 2019, momento posteriore alla commissione delle due condotte estorsive. a mezzo del3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione difensore IO SA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2 3.1 Secondo il ricorrente la avvenuta privazione della libertà personale, in data 1 dicembre 2017, ha determinato la interruzione della condotta partecipativa. Le condotte sintomatiche della partecipazione - indicate nella ordinanza sono tutte - antecedenti alla data del primo arresto e ricomprendono essenzialmente i fattti (tentate estorsioni) oggetto del primo titolo cautelare. Si rappresenta inoltre, come aspetto non considerato dal Tribunale, che il IO non è stato mai formalmente affiliato e non ricopre ruoli di vertice nell'ambito del sodalizio mafioso, secondo gli stessi contenuti della ordinanza.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale abbia opposto nel caso in la 'non anteriorità' della condotta di partecipazione alla associazione di esame- stampo mafioso rispetto alla consumazione delle condotte estorsive oggetto del primo titolo cautelare. Ed invero, secondo un recente orientamento interpretativo, cui il Collegio presta RM adesione, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (così Sez. VI n. 13568 del 29.11.2019, dep. 2020, rv 278840).
4.2 Detta decisione realizza una sintesi efficace dei diversi orientamenti che si sono confrontati nel tempo in punto di 'protrazione' o meno della condotta partecipativa (ad una associazione di stampo mafioso) in epoca posteriore alla applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di tipo custodiale. In particolare si è ritenuto che [..] si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione 3 deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie in cui in tema di contestazione a catena;
si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta. Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione [..].
4.3 Nel caso in esame, tuttavia, la 'presunzione di non interruzione' della condotta criminosa non ha trovato, in sede di merito, elementi contrari ed idonei a smentirla, essendosi il IO limitato a prospettare l'esigenza di retrodatazione ai sensi dell'art.297 co.3 cod.proc.pen., senza tener conto della necessità di addurre elementi specifici in grado di dimostrare che con il primo arresto si era interrotta la condotta partecipativa. Le prospettazioni sul tema, contenute (solo) nel ricorso, non appaiono valutabili, trattandosi di una procedura di appello ex art.310 cod.proc.pen., con necessaria specificità dei temi oggetto di allegazione in sede di merito. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso il 16 dicembre 2020 Il Consigliere estensore IL Presidente DEPOSITATA Raffaello Magi RcL MO CC IN CANCELLERIA рна 20 MAG 2021 m 4 M E R AL CANCELLIEREfich