Art. 5.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:
a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;
b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.
I programmi e le modalita' delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:
a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;
b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.
I programmi e le modalita' delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.