Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2014, n. 12235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/02/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 424
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 28461/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO DO, n. 26/10/1973 a VIBO VALENTIA;
avverso la sentenza del Tribunale di VIBO VALENTIA in data 11/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv..
RITENUTO IN FATTO
1. RO DO proponeva tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario, avverso la sentenza dal Tribunale di VIBO VALENTIA, emessa in data 11/02/2013, depositata in data 6/03/2013, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 500,00 Euro di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95, con concessione del beneficio della non menzione;
con la medesima sentenza questi è stato, peraltro, assolto, per insussistenza del fatto, dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, e prosciolto, per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. 2. Con il ricorso, proposto dal difensore cassazionista, vengono dedotti tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 157 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95). Rileva il ricorrente come dagli atti emergesse che il fabbricato abusivamente realizzato fosse stato realizzato negli anni 1999/2000, già con destinazione d'uso a civile abitazione;
il reato per cui è intervenuta condanna ha natura istantanea, sicché il dies a quo per il computo del termine di prescrizione decorre dalla data di consumazione del reato, individuata nell'anno 2000. 2.2. Deduce, con un secondo motivo, la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza (art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà tra motivazione e atti del processo. Rileva il ricorrente che, al fine di motivare la decisione di condanna, il giudice afferma che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la struttura fosse stata traslata rispetto alla pianta allegata al progetto originario, con conseguente obbligo della previa denuncia ed allegazione del progetto in variante firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori, al competente ufficio tecnico regionale;
tale affermazione sarebbe affetta da vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto, in merito alla variazione planimetrica, da un lato, l'ufficio di Procura avrebbe omesso di fornire la prova dei fatti contestati e, dall'altro, dalla deposizione del teste Mauri sarebbe emersa la prova del contrario, ossia che per la traslazione vi erano state delle varianti, titoli all'epoca inesistenti per quanto attiene la variazione d'uso, sicché il giudice avrebbe dovuto pronunciare quantomeno sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2. 2.3. Deduce, con un terzo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95. Rileva il ricorrente che, seppure vi fosse stata una leggera rotazione del fabbricato per allinearlo all'inclinazione della strada, come emerge dalla deposizione del teste Mauri, la sua struttura sarebbe rimasta conforme a quella da progetto, per cui non vi sarebbe stata alcuna variazione strutturale del medesimo, con conseguente venir meno dell'obbligo di comunicazione;
il giudice, quindi, avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
4. S'impone, preliminarmente, l'analisi del primo motivo di ricorso, afferente la natura istantanea o permanente dell'illecito di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, unico per il quale è intervenuta condanna. La soluzione della natura giuridica dell'illecito de quo, infatti, rileva ai fini dell'accertamento dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.
Sul punto, com'è noto, sussiste in atto un contrasto giurisprudenziale in senso a questa Sezione. Espressione dell'orientamento secondo cui si tratta di reato permanente, è quel filone giurisprudenziale (da ultimo sostenuto da Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013 - dep. 11/07/2013, Velia Pasquale, Rv. 255823), che ritiene che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio. Tale decisione, consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento, rinvia alle conformi osservazioni in precedenza sviluppate da Sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 17217, LL (non massimata), secondo cui "la lesione dell'interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell'autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell'omissione¯ ed, inoltre, "il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell'autorità competente". La decisione ha, inoltre, posto in evidenza l'intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell'opera¯, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio "il riconoscimento della natura permanente (fino all'ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire". Alla stessa conclusione era giunta anche Sez. 3, 25 giugno 2008, n. 35912, Cancro, Rv. 241093 per la quale, a causa della protrazione nel tempo della lesione del bene giuridico tutelato, "le contravvenzioni antisismiche previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 hanno natura di reato permanente" e Sez.
3, 5 dicembre 2007, n. 3069/98, MI, Rv. 238629, secondo cui "a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogato, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17, 18 e 20), i reati previsti dal cit. Decreto, artt. 93 e 94, sanzionati dall'art. 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione". Per giungere a tale conclusione, in quest'ultima decisione si è evidenziato che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo. Più specificamente, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la denuncia del lavoro con l'allegato progetto, ovvero non termina il lavoro medesimo. Sino a quel momento, infatti, persiste la lesione o l'offesa al bene giuridico protetto, perché il competente ufficio tecnico regionale - non essendo informato dei lavori - non è messo in grado di controllarne la conformità alle norme tecniche stabilite al riguardo. Per la stessa ragione, sino a quel momento persiste il carattere antigiuridico della condotta mista (commissiva/omissiva) del contravventore, il quale potrà farla cessare solo interrompendo i lavori o presentando la denuncia anche dopo l'inizio dei medesimi. In altri termini, il dovere di agire imposto dall'art. 93 perdura nel tempo anche dopo l'inizio dei lavori, benché cominci a essere vincolante prima di tale inizio.
In senso adesivo si era pronunciata anche Sez. 3, 19 marzo 1999, n. 7873, PM in proc. Guerra, Rv. 214501, per la quale "nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17. Ed invero la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finché l'obbligo non si estingue perché l'adempimento di esso è divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perché diventato inutile essendosene esaurita la finalità". Nell'applicazione della legislazione antisismica, dunque, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali, in ossequio al principio suesposto, la permanenza non cessa con l'esaurimento dell'attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attività costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile. La formulazione del testo normativo, che parla di preavviso scritto ed esige, quindi, anche il deposito preventivo, in allegato, del progetto dell'edificio che si intende costruire, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell'obbligo di consentire il controllo dell'attività costruttiva anche dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché deve ritenersi che alla consumazione del reato segua la permanenza dell'omissione criminosa finché l'adempimento dell'obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all'esaurimento dell'attività costruttiva.
Come si accennava in precedenza, però, nella giurisprudenza di questa Sezione è presente un diverso orientamento, sostenuto, da ultimo, da Sez. 3, 26 maggio 2011, n. 23656, Armatori, Rv. 250487, per il quale "Il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea".
Il principio di diritto così affermato segue, peraltro, l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite affermato con la decisione del 14 luglio 1999, n. 18, P.M. in proc. AU ed altri, Rv 213933 che, sulla medesima questione e sotto la vigenza della abrogata L. n. 64 del 1974, artt. 18 e 19, avevano enunciato il seguente principio di diritto: "I reati previsti dalla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei".
Tale orientamento è stato ulteriormente seguito da: Sez. 3, dell'8 ottobre 2008, n. 41854, Patanè Tropea, Rv. 241383; Sez. 3, dell'8 ottobre 2008, n. 41858 P.M. in proc. Gifuni, Rv. 241424; Sez. 3, 13/11/2003, n. 3351/04, Catanese, Rv. 227396. Nella stessa direzione si era già pronunciata anche Sez. 3, 10 novembre 1999, n. 3505, PM in proc. La Manna, Rv. 216382, secondo cui "il fatto di iniziare i lavori omettendo gli adempimenti preventivi (preavviso scritto, deposito del progetto, autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico competente, idonea direzione dei lavori) costituisce reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui tali lavori iniziano, senza essere preceduti dai preavvisi, dal deposito e dall'autorizzazione prescritti".
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento sostenuto dalle più recenti decisioni, in particolare dalla sentenza MI (cui aderisce la sentenza Velia), essendo infatti corretta l'esegesi normativa da essa condotta, non rilevando, peraltro, il contrasto (chiaramente inconsapevole) determinato dalla sentenza Armatori, in quanto dalla motivazione di quest'ultima emerge all'evidenza come la stessa non tenga conto del diverso orientamento a sostegno della natura permanente del reato.
Ed infatti, la sentenza MI, in particolare, nel discostarsi consapevolmente dall'orientamento consolidato enunciato dalle Sez. Un. con la richiamata sentenza P.M. in proc. AU ed altri e ribadito dalla sentenza Armatori, afferma che "ciò che non appare condivisibile nella sentenza AU è la logica che sottende tutto il ragionamento e che è applicabile sia ai sistemi fondati sull'autorizzazione preventiva sia a quelli basati sul controllo successivo all'inizio dei lavori. Questa logica finisce per confondere il criterio della persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato.....col diverso criterio desunto dalla apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall'adempimento tardivo del contravventore", discendendone, dunque, secondo la sentenza MI, che "in realtà, la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perché) l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo". Alla stregua delle predette considerazioni, la sentenza MI concludeva affermando che "atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 devono ritenersi permanenti nel senso anzidetto".
Ritiene il Collegio condivisibili le argomentazioni espresse dalla predetta decisione, che, superando l'autorevole arresto delle Sezioni Unite, consente di qualificare il reato in esame come permanente. Ne discende, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione difensiva, posto che il reato, dopo l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, operate dalla L. n. 251 del 2005,
applicabili ratione temporis ai fatti per cui si procede, si prescrive in anni cinque e, dunque, alla data del 12 maggio 2015. 6. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Ritiene, infatti, il Collegio sussistere il denunciato vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, in quanto in relazione all'accertata traslazione, il giudice si esprime in termini dubitativi, così contraddicendo il fondamentale canone esegetico derivante dalla regula iuris oggi imposta dall'art. 533 c.p.p., comma 1. Si legge, in particolare, a pag. 6 della sentenza, nella parte in cui si fa riferimento agli elementi di fatto non provati dalla difesa, che, vi sarebbe in atti una variante in corso d'opera a firma del ricorrente relativa ad una variante planimetrica "diversa, a quanto pare, dalla traslazione della struttura rispetto alla pianta originaria di cui riferiva il teste Mauri in dibattimento". Orbene, tale affermazione, in quanto espressa in termini dubitativi, tradisce in realtà, nel ragionamento del tribunale, il mancato superamento del dubbio circa l'effettiva configurabilità dell'illecito penale, in quanto, come parrebbe desumersi dal sillogismo giudiziale, ove tale dubbio non vi fosse stato, il risultato sarebbe stato favorevole al ricorrente.
7. L'accoglimento di tale motivo di ricorso, tuttavia, non esime la Corte dal trattare il terzo motivo d'impugnazione, essendo evidente che la soluzione della prospettata questione di diritto, si riflette inevitabilmente sulla stessa attribuibilità del fatto al ricorrente. Ritiene, peraltro, il Collegio infondato il terzo motivo. Ed invero, non convince la tesi difensiva secondo cui, seppure vi fosse stata una leggera rotazione del fabbricato per allinearlo all'inclinazione della strada, la sua struttura sarebbe rimasta conforme a quella da progetto, per cui non vi sarebbe stata alcuna variazione strutturale del medesimo, con conseguente venir meno dell'obbligo di comunicazione. La prospettazione difensiva, pur suggestiva, non tiene conto, anzitutto, del chiaro disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 che vieta l'inizio di lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. La norma va letta in necessaria correlazione con il cit. T.U., art. 93, che, impone denuncia dei "lavori" individuando in maniera chiara la tipologia degli stessi (chiunque intenda procedere a "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni"), ossia richiamando quanto disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 90 e 91. È, dunque, chiaro che il D.P.R. citato, art. 93, nel riferirsi alla tipologia dei predetti interventi, non opera alcuna ulteriore distinzione, in seno agli stessi, ne' per quanto riguarda il grado nè, soprattutto, per quanto concerne l'entità degli interventi. Ciò, in altri termini, significa che, anche la mera rotazione del fabbricato per allinearlo all'inclinazione della strada, a prescindere dalla variazione strutturale del fabbricato medesimo, dev'essere comunicata al competente ufficio tecnico della regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non potendo il privato sostituirsi ad una valutazione che la legge riserva in via esclusiva alla pubblica autorità. Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, l'obbligo imposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 sussiste a prescindere dalla natura marginale degli interventi e dall'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali (v., tra le tante: Sez. 3, n. 30224 del 21/06/2011 - dep. 29/07/2011, Floridia, Rv. 251284), applicandosi le norme antisismiche a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa "comunque" interessare la pubblica incolumità, prescindendo, dunque, dalla natura ed entità della modifica, non limitando l'art. 93 citato l'obbligo di presentare gli atti progettuali in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle opere da eseguire e, tanto meno, non escludendone alcuna, per l'ovvio fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell'attività edilizia nelle zone sismiche.
8. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, conclusivamente, impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al tribunale di Vibo Valentia, altro giudice, al fine di svolgere gli accertamenti di merito che si riterranno opportuni per superare il predetto ragionevole dubbio (v., supra, 6) sulla configurabilità dell'illecito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014