Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 30224
CASS
Sentenza 21 giugno 2011

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In tema di contravvenzioni antisismiche, l'esecuzione, nel territorio della Regione Sicilia, di varianti in corso d'opera al progetto originario, eseguite in difetto dell'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, configura la contravvenzione di cui all'art. 94, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della necessità della preventiva autorizzazione per gli interventi in zona sismica, prevista dall'art. 32 della Legge reg. Sicilia 19 maggio 2003, n. 7, impone comunque per le varianti il rispetto delle procedure semplificate previste dal predetto articolo).

Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali).

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  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 30224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30224
Data del deposito : 21 giugno 2011

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