Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 2
In tema di contravvenzioni antisismiche, l'esecuzione, nel territorio della Regione Sicilia, di varianti in corso d'opera al progetto originario, eseguite in difetto dell'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, configura la contravvenzione di cui all'art. 94, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della necessità della preventiva autorizzazione per gli interventi in zona sismica, prevista dall'art. 32 della Legge reg. Sicilia 19 maggio 2003, n. 7, impone comunque per le varianti il rispetto delle procedure semplificate previste dal predetto articolo).
Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 30224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30224 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/06/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1478
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 16400/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 ottobre 2010 dal giudice del tribunale di Modica;
udita nella pubblica udienza del 21 giugno 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Modica dichiarò RI OB colpevole, quale direttore dei lavori, del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94, comma 1, e art. 95 per avere eseguito lavori in difformità rispetto a quanto autorizzato dall'ufficio del genio civile, condannandolo alla pena di Euro 600,00 di ammenda.
In sostanza il tribunale accertò che le varianti in questione (innalzamento della linea di gronda della copertura e rotazione dell'orditura di una porzione di copertura) erano state autorizzate dalla conferenza di servizi del 20.12.2005 alla quale però non aveva partecipato il genio civile, il quale, quindi, nella successiva conferenza di servizi dell'8.9.2006, aveva evidenziato che le opere oggetto di variante avrebbero avuto necessità del suo preventivo parere. Osservò il tribunale che non rilevava la disposizione di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 25, comma 3, la quale regola solo l'aspetto economico dell'appalto.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea interpretazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione.
Lamenta che non è stata indicata la difformità riscontrata in termini di consistenza, dal che deriva la genericità della contestazione. Osserva poi che si era trattato di interventi volti a risolvere aspetti assolutamente marginali di scarsa consistenza, finalizzati al miglioramento dell'opera e rispettosi delle norme di legge, tanto che poi furono approvati dalla Conferenza di servizi cor la partecipazione del genio civile.
Lamenta anche che il tribunale ha errato nel non tenere conto della L. n. 109 del 1994, art. 25 che disciplina le varianti in corso d'opera e non riguarda soltanto l'aspetto economico. Ribadisce che nella specie si trattava di modifiche esigue e marginali eseguite nella convinzione che fossero consentite dalla legge. Osserva poi che le piccole modifiche di variante in questione erano consentite anche dall'art. 10 dell'ordinanza 3050/2000 e succ. modif. Le modifiche furono tanto irrilevanti che non richiesero la presentazione di verifiche strutturali e furono poi approvate dal genio civile.
Osserva infine che la L.R. n. 7 del 2003, art. 32 prevede la possibilità di realizzare edifici in cemento armato sotto la responsabilità del direttore dei lavori, senza autorizzazione all'inizio dei lavori da parte del genio civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va invero ricordato che si tratta di reato formale che si consuma con la realizzazione in zona sismica di un intervento edilizio senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale. Il fatto che, come sostiene il ricorrente, si sarebbe trattato di interventi marginali e di esigua entità che non richiedevano verifiche strutturali, è irrilevante. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi tipo di intervento edilizio in zona sismica deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 95. L'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti previsto dall'art. 93 cit. testo unico dell'edilizia e quello di preventiva autorizzazione previsto dall'art. 94 riguardano tutte le opere realizzate nelle zone sismiche e precisamente, come prevede l'art. 83, "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Infatti, la finalità perseguita dal legislatore è quella di rispettare le esigenze di una più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche.
È poi evidente che queste norme, dettate per la finalità di tutela della pubblica incolumità, non sono derogate, nel caso di lavori pubblici, dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 25 (Legge Quadro in materia di lavori pubblici), peraltro ora abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 256 che dettala) norme in tema di varianti in corso d'opera esclusivamente sotto il profilo della disciplina del contratto di appalto di opere pubbliche e non sotto quella della tutela antisismica.
Per la stessa ragione è irrilevante l'art. 10 dell'ordinanza 3050/2000 e succ. modif. che oltretutto non costituisce nemmeno un atto avente forza di legge, idoneo a derogare alle norme legislative antisismiche.
È infine irrilevante anche la L.R. n. 7 del 2003, art. 32. Infatti, a parte ogni questione sul fatto che la disciplina antisismica non attiene alla materia urbanistica, ma a quella della sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., comma 2 (Sez. 3, 9.7.2008, n. 38405, Di Benedetto, m. 241287), è decisivo rilevare che l'art. 32, comma 1 della citata L.R. esclude sì la necessità della autorizzazione all'inizio lavori di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18; ma il comma 2 dispone che i lavori possono pur sempre essere avviati soltanto dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17. Il successivo comma 5 dell'art. 32,
poi, dispone che "Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3". Nella specie è pacifico che non sono state seguite neppure le procedure semplificate prevista dalla citata L.R. n. 7 del 2003, art. 32 in quanto l'esecuzione delle varianti al progetto originario è stata avviata senza l'attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto rilasciata dal genio civile.
Nella specie la prescrizione non si è ancora maturata. Infatti il reato si è consumato il 1 marzo 2006. Il termine ordinario massimo di prescrizione scadeva quindi il 1 marzo 2011. Va però considerato il periodo complessivo di sospensione del corso della prescrizione di mesi 5 e giorni 18 (giorni 60 alla udienza del 10.7.2009, mesi 1 e giorni 22 alla udienza del 5 ottobre 2009, e mesi 1 e giorni 26 alla udienza del 27 novembre 2009, tutti per impedimento del difensore). La prescrizione quindi si maturerà solo il 19 agosto 2011. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011