Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
I reati previsti dagli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio dei lavori hanno natura di reati istantanei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 10/11/1999
Dott. FRANCESCO S. MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO DI NUBILA rel. Consigliere N. 3505
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO LOMBARDI Consigliere N. 20093/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Foggia
avverso la sentenza del GIP della Pretura di Foggia 28.3.98 n. 235 con la quale dichiarava non doversi procedere contro
LA MANNA ROCCANTONIO N. A MONTELEONE IL 3.1.22 IVI RES. BORGO MOLARATOCCO PASQUALE N. A DELICETO IL 18.13.63 IVI RES. VIA FONTANA 21
LAMANNA ANTONIO. A MONTELEONE IL 12.9.49 IVI RES. CORSO UMBERTO 42 in ordine ai reati di cui "infra".
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Nubila;
lette le conclusioni del PG con le quali chiede respingersi la proposta impugnazione;
Considerato, in fatto e in diritto:
1. I tre indagati indicati in epigrafe sono stati prosciolti dal GIP con sentenza pronunciata a sensi dell'art. 129 CPP, dalla duplice contravvenzione pp. dagli artt. 17, 18 e 20 della Legge n. 64.74, 14 della Legge n. 219.81, 62 della Legge Regionale n. 27.85,per avere iniziato lavori edili senza darne preavviso al Sindaco ed al Genio Civile e senza preventivo deposito del progetto. In Monteleone acc. il 20.2.95.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il PM, rilevando che i reati in questione hanno natura permanente, fino alla modificazione dell'immobile in modo da renderlo conforme alle prescrizioni di legge.
3. Con la propria requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione chiede il rigetto del ricorso del PM, perché i reati, da considerarsi di natura istantanea e comunque cessati alla data di accertamento, risultano prescritti.
4. Il ricorso del PM è infondato. La Legge n. 64.74 prevede agli artt. 17 e 18, come contravvenzione il comportamento di chi intraprende lavori senza alcuni adempimenti preventivi : preavviso scritto, deposito del progetto, autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico competente, idonea direzione dei lavori.
5. il fatto di iniziare i lavori omettendo gli adempimenti preventivi costituisce reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui tali lavori iniziano, senza essere preceduti daì preavvisi, dal deposito e dall'autorizzazione prescritti. Quanto alla direzione dei lavori, che deve essere curata da un tecnico idoneo, il reato si perfeziona con l'inizio dei lavori e permane fino a che i lavori continuano. "Per incidens" deve ritenersi che anche la contravvenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 64.74 (esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche di sicurezza) sia reato permanente che cessa con il termine dei lavori.
6. Tali principi sono stati recepiti nella recente sentenza della SSUU di questa Corte pronunciata in data 14.7.99 imp. Lauriola e altri. A tale indirizzo questa Sezione si uniforma. Nella specie, il termine massimo di prescrizione è di tre anni ed esso risulta decorso il 20.2.98.
P.T.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999