Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
I reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del T.U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), previsti per le costruzioni in zone sismiche, e relativi all'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio lavori, che hanno sostituito i precedenti artt. 17, 18 e 20 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1867
3. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 012560/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATANESE Concetto n. a Riposto (CT) l'8/12/1936;
avverso la sentenza 3/10/2002 del Tribunale monocratico di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3.10.2002 il Tribunale, monocratico di Messina affermava la penale responsabilità di Catanese Concetto in ordine alla contravvenzione di cui:
- agli artt 18 e 20 legge n. 64/1974 (per avere iniziato ed eseguito, in zona sismica, lavori di costruzione di un balcone senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del Genio Civile - acc. in Messina, l'11.2.2000);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Catanese, il quale ha lamentato violazione di legge e vizio della motivazione per l'inadeguata valutazione della richiesta di autorizzazione presentata in data 26.6.1999 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Deve rilevarsi, infatti, che - con riferimento alla natura giuridica delle contravvenzioni alla legge 2.2.1974, n. 64 - il contrasto già sussistente nella giurisprudenza di questa Corte è stato risolto dalle Sezioni Unite (con sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri) nel senso che le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (trasfuse negli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche.
Nella fattispecie in esame, conseguentemente, in applicazione dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale - essendo stato il reato accertato l'11.2.2000 e non riscontrandosi alcuna sospensione - il termine massimo di prescrizione (di tre anni, ai sensi degli artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) deve ritenersi definitivamente compiuto alla data dell'11.2.2003.
Non ricorre la prova evidente per doversi far luogo ad una più favorevole pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 129, 2^ comma, c.p.p.. In seguito alla declaratoria di intervenuta prescrizione, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Siciliana, a norma degli artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 380/2001, per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato
è estinto per prescrizione.
Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficio tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004