Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma quarto cod. pen., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell'art. 63, comma terzo stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. (Nella fattispecie, il Tribunale aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 reato autonomo rispetto alla previsione di cui al comma primo dello stesso articolo, e, considerate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva ammesso l'imputato al patteggiamento irrogando all'esito una pena considerata dalla Corte illegale).
Commentario • 1
- 1. Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2007, n. 16444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16444 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 285
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 047787/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di BRESCIA;
nei confronti di:
1) ER SS, N. IL 15/03/1963;
avverso SENTENZA del 17/10/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI Carlo;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G..
OSSERVA
II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione contro la sentenza emessa il 17/10/2006 dal Giudice monocratico del Tribunale della stessa città, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato ER SS la pena di mesi 10 di reclusione e 2000,00 Euro di multa per il reato ascrittogli di detenzione a fini di spaccio di due involucri contenenti eroina, del peso di gr. 8,30 e, rispettivamente, di gr. 4,10 circa, riconosciuta la configurabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, dichiarata, unitamente alle concesse attenuanti genetiche, equivalente alla recidiva contestata.
Il ricorrente deduce violazione di legge, rilevando che il primo giudice, nel considerare in sentenza la fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, stupefacenti come reato autonomo, anziché come una attenuante della violazione prevista dai precedenti commi del medesimo articolo, sarebbe incorso in palese errore di diritto, con la conseguenza che il giudizio di comparazione espressamente limitato alla equivalenza rispetto alla recidiva contestata, avrebbe dovuto comportare non già l'applicazione della pena concordata in misura illegale, bensì il più severo trattamento sanzionatorio stabilito per il reato base, da ridursi solo per la scelta del rito. Il ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Invero, è principio giuridico consolidato, quello correttamente propugnato dal P.G. ricorrente, secondo il quale la lieve entità dei fatti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata ad elementi (i mezzi, la modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non mutano, nell'obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell'articolo, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.
Da tale premessa, giuridicamente corretta, deve trarsi, quindi, la coerente conseguenza che, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto concorre, come nel caso di specie, con una circostanza aggravante, deve applicarsi la previsione dell'art. 69 c.p., comma 4, ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell'art. 63 c.p.p., comma 3, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. L'anzidetto comporta che, in caso, come quello in esame, di giudizio equivalenza, la pena deve essere determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69 c.p., comma 3,). La pena concordata tra le parti e, poi, omologata in sentenza dal primo giudice si palesa, quindi, illegale, in quanto è di gran lunga inferiore a quella che avrebbe dovuto essere determinata in coerenza logica con i principi giuridici sopra indicati, a quella cioè, risultante dalla applicazione della sanzione penale ritenuta congrua per il reato-base di cui al D.P.R. n. 309, art. 73, comma 1, citato, ridotta, in misura non superiore ad 1/3, soltanto per effetto della diminuente dovuta, ex art. 444 c.p.p., per la scelta del rito speciale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007