Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2007, n. 16444
CASS
Sentenza 20 febbraio 2007

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In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma quarto cod. pen., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell'art. 63, comma terzo stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. (Nella fattispecie, il Tribunale aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 reato autonomo rispetto alla previsione di cui al comma primo dello stesso articolo, e, considerate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva ammesso l'imputato al patteggiamento irrogando all'esito una pena considerata dalla Corte illegale).

Commentario1

  • 1Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2007, n. 16444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16444
Data del deposito : 20 febbraio 2007

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