Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 37016
CASS
Sentenza 15 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 73 comma 5 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma 4 cod. pen., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione - con la conseguenza che, in caso di equivalenza, la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69, comma 3) - e non la disposizione dell'63, comma 3 stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.

Commentario1

  • 1Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 37016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37016
Data del deposito : 15 ottobre 2002

Testo completo