Art. 20.
Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.