Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione in caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza del reo con contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.), in quanto mentre l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti penali, diversamente la gravità del fatto attiene alla condotta concretamente posta in essere e prescinde dalla circostanza di essere o meno il reo immune da precedenti penali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, a ritenere diversamente, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di minore gravità se commesso da un incensurato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 19966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19966 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A F.N.
19 9 66 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CANCELLIERE C1 TERZA SEZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE
(Paolo Mensurati) CASA UDIENZA PUBBLICA
Ui DEL 09/04/2008
25.
SENTENZA
N. 00945 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1.Dott. CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA N. 020229/2007
3. Dott.SARNO GIULIO
# 4.Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) M.G. N. IL "omissis"
avverso SENTENZA del 02/02/2007
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO
Udito il Procuratore Generale inpersonadel che ha concluso peril rigetts del
Udito, per la parte. civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
dott. Las Gwarchous ewes. O S C U RATA
!
PR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.9.2005 il G.u.p. di Benevento condannava col rito abbreviato M.G. alla pena di tre anni e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli art. 609 bis, 609 ter c. I, 609 quater C.p. per avere compiuto atti sessuali sulla pronipote minore degli anni 12, consistenti nel toccarla al seno ed alle gambe, nel F.M. farle vedere il proprio organo genitale, toccandola, ed altro (capo A); ed agli art. 609 bis, 609 ter I ed ultimo comma, 609 quater C.p. per avere compiuto analoghi atti sulla pronipote FF.N. minore degli anni 10, consistenti nel toccarla nella zona vicina ai genitali, nel baciarla sulla bocca, nell'abbassarle in parte i pantaloni (capo B). Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore e nel dibattimento l'imputato, contumace, faceva pervenire una missiva con cui eccepiva di aver chiesto al precedente difensore il giudizio abbreviato subordinatamente all'esame della nuora[ M.C. che avrebbe potuto lumeggiare i suoi comportamenti con gli altri bambini che era solito frequentare: ma tale intendimento era stato disatteso, in quanto il difensore aveva chiesto il rito alternativo senza alcuna subordinazione probatoria. Riteneva la Corte di Napoli che tale doglianza, riportata anche nei motivi d'appello, fosse destituita di fondamento, in quanto all'udienza preliminare del 29.9.2005 non solo era presente il M. ma la richiesta probatoria subordinata al giudizio abbreviato era stata proposta dal difensore e rigettata con articolata ordinanza del primo giudice, che induceva l'esponente a richiedere, iure proprio, il giudizio abbreviato non condizionato. Tanto premesso, e ribadito che non era necessario ascoltare la M. la Corte rigettava l'impugnazione con la seguente motivazione:
1) quanto all'eccezione che, agli esiti dell'incidente probatorio, risultava la conferma solo dei toccamenti al seno e alla gamba della F.M. e quelli alla gamba della F.N. riteneva che tali episodi erano sufficienti a configurare penalmente la responsabilità dell'imputato;
2) la M. aveva riferito che lo zio le toccava la gamba, il seno, tentava di baciarla sulla bocca, mentre stava seduto con i pantaloncini corti le faceva vedere le sue “cose basse”, si toccava, col pretesto di una ferita le voleva far abbassare i pantaloncini, non le toccava la
“farfallina” ma andava sempre là vicino;
che le stesse attenzioni aveva per| N. facendola sedere in grembo per toccarle le gambe e l'aveva baciata sulla bocca;
3) le due ragazzine non avevano alcun interesse a mentire, e dalla consulenza espletata si evinceva che non avevano difficoltà nell'orientamento né distorsioni percettive, per cui erano pienamente attendibili;
4) quanto alla diminuente di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis C.p. per non essere avvenuti stupri e per l'assenza di conseguenze psicopatologiche, affettive o relazionali, essa non poteva essere concessa per la gravità e la reiterazione della condotta contestata;
5) la pena inflitta era stata generosamente ridotta grazie alle generiche e non era suscettibile di ulteriori decurtazioni in ossequio ai parametri di cui agli art. 132 e 133 C.p. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il M. tramite il difensore, deducendo quanto segue: a) la Corte territoriale si era incentrata solo sui pochi e scarsamente rilevanti elementi accusatori, omettendo di valutare i numerosi riscontri probatori a sostegno della tesi difensiva; B O S C U RA T A
b) mancava una puntuale verifica delle capacità a testimoniare delle minori, nonostante le vistose discrasie e contraddizioni;
c) la motivazione era illogica anche sui riscontri esterni che non si riferivano alle presunte molestie, ma a fatti nulla aventi in comune con esse;
d) al più, i fatti contestati potevano configurare la tentata violenza sessuale e on quella consumata, mancando l'intenzione di appagamento degli istinti sessuali;
e) per integrare il reato contestato occorreva quanto meno il toccamento di quelle parti del corpo suscettibili di essere diretti al pieno conseguimento dell'eccitazione e dell'orgasmo; f) in ogni caso, dovevasi verificare se il comportamento del M. integrasse l'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609 bis, c. III C.p.: g) se l'incensuratezza, l'avanzata età e la personalità non incline a commettere azioni criminose aveva comportato la concessione delle attenuanti generiche, contraddizione per iL diniego dell'ipotesi attenuata per glielementi di gravità e di reiterazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevare e ribadire ancora una volta questa Corte, che, ai sensi dell'art. 606 del
C.p.p., il ricorso può essere proposto per ipotesi tassativamente determinate, tra cui, per qual che qui interessa, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale,
l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ex art. 495 c. II C.p.p., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato.
Orbene, dalla sintesi della decisione impugnata sopra riportata, risulta chiaramente che la Corte territoriale ha preso esaurientemente in esame tutti i punti controversi, dandone una valutazione immune da vizi logico-giuridici, per cui è preclusa in questa sede la verifica della correttezza della stessa in rapporto ai dati processuali, ed essendo estraneo a questa
Corte di Cassazione il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, sussistendo il vizio di motivazione solo quando il giudice abbia omesso del tutto di valutare una prova regolarmente acquisita, purché decisiva, ovvero quando l'abbia valutata in modo incontrovertibilmente opposto all'evidenza, e non già quando l'abbia valutata in modo diverso rispetto a quanto dedotto dall'imputato. Infatti, il giudizio di legittimità non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, dovendosi limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzarne una inesistente o un risultato di essa inconfutabilmente diverso nella sua oggettività da quello effettivo, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato di detta prova ed alla sua capacità dimostrativa, non potendosi accedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa loro interpretazione, essendo precluso in questa sede il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, e rimanendo suo unico oggetto i vizi di cui al citato art. 606 C.p.p.
Non solo ciò, ma i motivi di ricorso sono del tutto generici ed aspecifici, mancando l'indicazione concreta dei dedotti elementi a discolpa, nonché delle asserite contraddizioni delle minori ed alla pretesa illogicità della motivazione sui riscontri esterni. Quanto alla eccepita contraddizione tra la concessione delle attenuanti generiche ed il non aver ravvisato la minore gravità del fatto ex art. 609 quater, c. III, C.p., le prime furono date dal G.u.p. unicamente per l'incensuratezza, mentre la seconda ipotesi fu respinta dalla
Corte d'appello per la reiterazione e la gravità della condotta, attuata su due bimbe minori degli anni 12 e degli anni 10: e nessuna illogicità può essere in ciò ravvisata, in quanto l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti, mentre la gravità dei fatti riguarda la condotta concretamente posta in essere nel caso concreto, indipendentemente dall'essere o
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non il reo immune da precedenti penali: altrimenti, il più efferato delitto potrebbe essere ritenuto di "minore gravità” se commesso da un incensurato. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, come da dispositivo, per manifesta infandar
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso in Roma il 9 Aprile 2008. A. Cordova, rel. G. De Maio, pres. делкой
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 9 MAG 2008
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IL CANCELLIERE C1 Paolo Mensurati)
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