Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 19966
CASS
Sentenza 9 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati sessuali, deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione in caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza del reo con contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.), in quanto mentre l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti penali, diversamente la gravità del fatto attiene alla condotta concretamente posta in essere e prescinde dalla circostanza di essere o meno il reo immune da precedenti penali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, a ritenere diversamente, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di minore gravità se commesso da un incensurato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 19966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19966
    Data del deposito : 9 aprile 2008

    Testo completo