Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.) nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 cod. pen. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
4 3 1/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Bruno - Presidente -U.P.- 30.6.2015 Sentenza N. 23 20 dott. Gerardo Sabeone dott. Alfredo Guardiano - Relatore- dott. Angelo Caputo R.G.N. 48973/2014 dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Livorno il 25.2.2014 nei confronti di NÈ EM, nato ad [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il Patané, il difensore di ufficio, avv. Antonio Strillacci, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 25.2.2014 il tribunale di Livorno, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava NÈ EM alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, c.p. (capoa); 707, c.p. (capo b); 4, I. n. 110/75 (capo c), ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice di primo grado, da un lato ha omesso di considerare che, avendo l'imputato utilizzato gli arnesi sequestrati per perpetrare il tentato furto immediatamente prima che venissero rinvenuti, il reato contravvenzionale di cui all'art. 707, c.p., deve ritenersi assorbito nel suddetto delitto, dall'altro ha erroneamente concesso le circostanze attenuanti generiche, di cui, ad avviso del ricorrente, non ricorrono i presupposti, sia perché la condotta dell'imputato non è stata affatto rudimentale, come preteso dal giudice procedente, sia perché deve ritenersi irrilevante la sua confessione, essendo stato egli sorpreso nella quasi flagranza del reato di furto.
3. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.
4. Fondato, invero, deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Va, infatti, ribadito, il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, l'assorbimento del reato di possesso 2 ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 c.p.) nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 c.p. risulti, come nel caso in esame (in cui gli arnesi atti allo scasso rinvenuti in possesso dell'imputato erano stati utilizzati per forzare la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale oggetto dell'azione predatoria non portata a compimento), strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. Con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 19/02/2010, n. 19047, rv. 247250; Cass., sez. VI, 25/02/2005, n. 12847).
5. Infondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso, che si pone ai limiti dell'inammissibilità, in quanto con esso il pubblico ministero propone doglianze che attengono al merito del trattamento sanzionatorio. In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi, in quanto il giudice di merito ha specificamente indicato le ragioni che lo hanno indotto a riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, individuandole nel carattere rudimentale della condotta del reo, nel comportamento processuale e nella manifestata resipiscenza, richiamandosi ai parametri di cui all'art. 133, c.p. Come è noto, infatti, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere 3 sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere concesse in base al positivo comportamento processuale dell'imputato ed alla sua accertata resipiscenza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 22/02/2006, n. 8634, rv. 234744; Cass., sez. III, 25/09/2013, n. 41483).
6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b), perché assorbito nel reato sub a), con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena, pari a mesi uno di reclusione ed euro 25,00 di multa, mentre nel reato il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché assorbito nel reato sub a) ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro 25,00 di multa;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma il 30.6.2015 Il Consigliere Estensoreпа Il Presidente Фо рев DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cbrindle Lanzuise use 4