TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2061
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Mancata esecuzione del giudicato

    Sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L'Amministrazione è ordinata a provvedere nel termine di sessanta giorni.

  • Accolto
    Nomina del Commissario ad acta

    Viene nominato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato, munito delle adeguate competenze tecniche.

  • Accolto
    Condanna alle spese processuali

    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2061
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2061
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo