CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98122 ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5227/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.04.2025 AR OV impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202400003280000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la riscossione dell'importo di €. 2.931,10, portato nella cartella di pagamento n. 29520200004920549000 presuntivamente notificata il 14.03.2022, per omesso versamento di TARES Comune di Messina dall'anno 2013 al 2017 nonché sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva esclusivamente l'inesistenza della pretesa impositiva attesa l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che la cartella sottesa al preavviso impugnato era stata regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza del procuratore di parte ricorrente che insisteva in atti rilevando l'invalidità di notifiche delle cartelle fatte mediante posta privata, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto prova delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte. In particolare, risultano notifiche in data 2 e 3 marzo 2022 perfezionatesi per compiuta giacenza nei termini di legge.
Va richiamato, inoltre, per quanto attiene alle notifiche mediante poste private l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 com la quale la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Banca_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Pertanto, alla luce del corretto operato dell'Agente della Riscossione e del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'atto interruttivo (14.3.2022) all'atto che qui si impugna (12.3.2025), in ricorso va rigettato e le spese poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 1.600,00 oltre spese e accessori.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98122 ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003280000 TARES 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5227/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.04.2025 AR OV impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202400003280000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la riscossione dell'importo di €. 2.931,10, portato nella cartella di pagamento n. 29520200004920549000 presuntivamente notificata il 14.03.2022, per omesso versamento di TARES Comune di Messina dall'anno 2013 al 2017 nonché sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva esclusivamente l'inesistenza della pretesa impositiva attesa l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che la cartella sottesa al preavviso impugnato era stata regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza del procuratore di parte ricorrente che insisteva in atti rilevando l'invalidità di notifiche delle cartelle fatte mediante posta privata, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto prova delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte. In particolare, risultano notifiche in data 2 e 3 marzo 2022 perfezionatesi per compiuta giacenza nei termini di legge.
Va richiamato, inoltre, per quanto attiene alle notifiche mediante poste private l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 com la quale la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Banca_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Pertanto, alla luce del corretto operato dell'Agente della Riscossione e del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'atto interruttivo (14.3.2022) all'atto che qui si impugna (12.3.2025), in ricorso va rigettato e le spese poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 1.600,00 oltre spese e accessori.