Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa impositiva per omessa notifica atto presupposto

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova delle notifiche delle cartelle di pagamento, avvenute tramite posta privata e perfezionatesi per compiuta giacenza nei termini di legge. La Cassazione ha confermato la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 117
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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