CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27047 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL CO RG BA LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RR, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RCH Edificio n.11, Avv. CLAUDIO SCHIAFFINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, confermare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e condannare lo stesso al pagamento delle spese legali;
-t Penale Sent. Sez. 2 Num. 27047 Anno 2023 Presidente: BELTRANI RG Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 luglio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di FR LI in relazione ai reati commessi ai danni di tre condominii per mancanza di querela, confermava la condanna per appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. commessa ai danni di altri tre condominii, rideterminava la pena inflitta e condannava FR LI al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritti i reati commessi prima del 6 agosto 2012; la Corte di appello i affermando che i termini di prescrizione decorrevano dalla cessazione della carica di LI da amministratore dei condominii, aveva operato una reformatio in peius, ritenendo non prescritte tutte le condotte ascritte all'imputato. 1.2 Il difensore osserva che il ragionamento della Corte di appello era errato anche con riferimento alle ipotesi delittuose contestate successivamente al 6 agosto 2012, dal momento che il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ha natura istantanea, per cui tutte le condotte contestate fino al 2 febbraio 2014 dovevano ritenersi prescritte. 1.3 Il difensore eccepisce l'errata applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità in quanto per il condominio RCH edificio 16 non era stata reiterata l'istanza di punizione, visto che VE CO si era limitato a depositare costituzione di parte civile, e per il condominio RCH edificio 11 solo il legale aveva depositato costituzione di parte civile, dichiarando quale procuratore speciale della parte civile Dell'Orto di ribadire la querela senza però averne i poteri. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 1.5 Il difensore rileva che il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 cod. pen. in misura prevalente o quanto meno equivalente alle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, si deve rilevare che correttamente la Corte di appello abbia rilevato che il termine di prescrizione dei reati decorre dalla cessazione di LI nella carica di amministratore, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Nel caso di appropriazione indebita 2 di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)" (Sez.2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336); ciò non significa che la Corte di appello abbia "recuperato" le condotte precedenti al 6 agosto 2012, non essendovi alcun passo della motivazione dal quale si possa giungere a tale conclusione. 1.2 Relativamente alle censure di cui al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello secondo cui le parti offese avevano già presentato querela quando il reato di cui all'art. 646 cod. pen. era procedibile d'ufficio, per cui la censura è manifestamente infondata. 1.3 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 3 01); nel caso in esame, la genericità della richiesta contenuta nell'atto di appello, in cui l'appellante si era limitato a chiedere "i benefici di legge, ove concedibili", senza specificare altro, comporta che non vi fosse un onere di motivazione della Corte di appello sul punto. 1.4 Quanto infine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato la reiterazione della condotta in un lungo arco temporale e la notevole consistenza degli importi sottratti, elementi ai quali il ricorrente contrappone l'incensuratezza ed il corretto comportamento processuale;
pertanto, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che non ha apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitata la stessa a chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese della parte civile Condominio RCH Edif. n.11 in persona del leg. rappr. p.t. Così deciso il 12/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA RR, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RCH Edificio n.11, Avv. CLAUDIO SCHIAFFINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, confermare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e condannare lo stesso al pagamento delle spese legali;
-t Penale Sent. Sez. 2 Num. 27047 Anno 2023 Presidente: BELTRANI RG Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 luglio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di FR LI in relazione ai reati commessi ai danni di tre condominii per mancanza di querela, confermava la condanna per appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. commessa ai danni di altri tre condominii, rideterminava la pena inflitta e condannava FR LI al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritti i reati commessi prima del 6 agosto 2012; la Corte di appello i affermando che i termini di prescrizione decorrevano dalla cessazione della carica di LI da amministratore dei condominii, aveva operato una reformatio in peius, ritenendo non prescritte tutte le condotte ascritte all'imputato. 1.2 Il difensore osserva che il ragionamento della Corte di appello era errato anche con riferimento alle ipotesi delittuose contestate successivamente al 6 agosto 2012, dal momento che il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ha natura istantanea, per cui tutte le condotte contestate fino al 2 febbraio 2014 dovevano ritenersi prescritte. 1.3 Il difensore eccepisce l'errata applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità in quanto per il condominio RCH edificio 16 non era stata reiterata l'istanza di punizione, visto che VE CO si era limitato a depositare costituzione di parte civile, e per il condominio RCH edificio 11 solo il legale aveva depositato costituzione di parte civile, dichiarando quale procuratore speciale della parte civile Dell'Orto di ribadire la querela senza però averne i poteri. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 1.5 Il difensore rileva che il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 cod. pen. in misura prevalente o quanto meno equivalente alle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, si deve rilevare che correttamente la Corte di appello abbia rilevato che il termine di prescrizione dei reati decorre dalla cessazione di LI nella carica di amministratore, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Nel caso di appropriazione indebita 2 di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)" (Sez.2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336); ciò non significa che la Corte di appello abbia "recuperato" le condotte precedenti al 6 agosto 2012, non essendovi alcun passo della motivazione dal quale si possa giungere a tale conclusione. 1.2 Relativamente alle censure di cui al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello secondo cui le parti offese avevano già presentato querela quando il reato di cui all'art. 646 cod. pen. era procedibile d'ufficio, per cui la censura è manifestamente infondata. 1.3 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 3 01); nel caso in esame, la genericità della richiesta contenuta nell'atto di appello, in cui l'appellante si era limitato a chiedere "i benefici di legge, ove concedibili", senza specificare altro, comporta che non vi fosse un onere di motivazione della Corte di appello sul punto. 1.4 Quanto infine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato la reiterazione della condotta in un lungo arco temporale e la notevole consistenza degli importi sottratti, elementi ai quali il ricorrente contrappone l'incensuratezza ed il corretto comportamento processuale;
pertanto, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che non ha apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitata la stessa a chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese della parte civile Condominio RCH Edif. n.11 in persona del leg. rappr. p.t. Così deciso il 12/04/2023