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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 38294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38294 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIBUNALE DI PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco VERRI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/02/2023 il Tribunale di Perugia, ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di ZA Luigi, avverso l'ordinanza del Gip di Perugia del 19/12/2022. 2. Nell'ambito del procedimento di cui all'imputazione provvisoria di cui al capo R) (art. 512-bis cod. pen.), a carico del padre dell'odierno ricorrente ZA IO, veniva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e dell'intero asset della società Edilpav, con esecuzione del vincolo reale sulle partecipazioni societarie, pari ad euro 2000,00, della Edilpav intestate a ZA Luigi, su veicolo Penale Sent. Sez. 2 Num. 38294 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 13/06/2023 Mercedes TO intestato alla predetta società ed alle disponibilità finanziarie giacenti sul conto Unicredit riferibile alla compagine societaria. Nell'ambito dell'imputazione provvisoria al ZA IO, in concorso con ZA Luigi, veniva anche contestato il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter cod. pen. perché al fine di ricevere un finanziamento di euro 30.000,00 dalla Banca Unicredit, garantito dallo Stato in attuazione delle previsioni del c.d. decreto liquidità, attestava falsamente, attività materialmente realizzata da ZA Luigi, che la società non era incorsa in alcuna fattispecie di esclusione del beneficio, pur risultando al contrario destinataria di provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Perugia in data 11/06/2020. 3. Il ZA Luigi, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione quale terzo interessato deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo (n. 2 della esposizione del ricorso, essendo il punto 1 intitolato "svolgimento del processo") è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione ed inosservanza degli art. 512-bis cod. pen. ed artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen.; gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Perugia per rigettare l'appello (-presenza di redditi modesti difficilmente compatibili con capacità di risparmio tale da giustificare l'investimento in una nuova attività imprenditoriale;
- ruolo ricoperto dal padre del ricorrente nei cantieri di riferimento quale reale titolare della società; - la caratterizzazione per le indagini in corso dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) sono del tutto erronei, non essendosi il Tribunale adeguato al principio di diritto secondo il quale per la sussistenza del fumus è necessaria una verifica puntuale delle risultanze processuali per ricondurre il caso concreto alla fattispecie astratta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico di condanna dell'imputato; è mancata la verifica puntuale e coerente quanto alla sussistenza del fumus del delitto oggetto di imputazione provvisoria;
il ZA Luigi aveva per certo a sua disposizione i redditi per aprire la nuova società come emerso dalla consulenza allegata. 2.2. Con il secondo motivo, rubricato al punto 3 del ricorso, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 321 e 322-bis cod. proc. pen. in considerazione della apparenza della motivazione;
quanto ai redditi percepiti dal ZA Luigi il Tribunale ha ragionato in modo astratto e del tutto apodittico, in assenza di qualunque legame con il caso concreto;
si devono in tal senso ritenere meramente apparenti le argomentazioni utilizzate richiamando il ruolo di preposto di fatto del padre del ricorrente , così come le dichiarazioni rese dal Teatini, oltre alle valutazioni in tema di dolo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti, nella qualità di terzo interessato, sono manifestamente infondati. In tal senso, si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01). 2. Dunque, non può essere contestata l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008 non massimata;
Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, Paolini;
Sez. 6 , n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani, non massimate;
Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019,0rgano, non massimata). 3. I motivi proposti, già solo per la loro formulazione, in cui si deduce inosservanza di norme in relazione alla posizione dell'indagato, padre dell'odierno ricorrente, appaiono all'evidenza inammissibili, essendosi tra l'altro concentrati esclusivamente sulle modalità di accertamento del fatto oggetto di imputazione provvisoria e non sulla relazione tra il terzo e i beni sotto posti a sequestro. 3.1. La manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso emerge dalla mera lettura e formulazione letterale di tale doglianza, nell'ambito della quale il ricorrente in modo improprio, in considerazione della sua posizione di terzo interessato, si limita a contestare i presupposti della misura e in particolare la sussistenza del fumus. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, in modo assai generico, la ricorrenza di una mera apparenza delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale nel ritenerlo mero preposto del padre. Con tale argomentazione, sostanzialmente generica ed aspecifica, il ricorrente propone una propria lettura alternativa degli elementi logicamente e persuasivamente considerati dal Tribunale, con i quali non si confronta. Il Tribunale ha, difatti, ampiamente chiarito come sulla base della consulenza espletata non era emersa in alcun modo la ricorrenza di disponibilità economiche e reddituali in capo al ricorrente tali da consentire l'avvio di una attività imprenditoriale ( anche considerato che lo stesso era stato percettore di indennità di disoccupazione); ciò con riferimento non solo alla somma necessaria per l'avvio della società, ma anche 3 IL quanto alla acquisizione di mezzi e alla presenza di disponibilità finanziarie sul conto riferibile alla società. A tali oggettivi elementi, estremamente significativi, se ne sono poi aggiunti altri nella ampia considerazione del Tribunale, quanto alle capacità e competenze del ricorrente, che chiarivano la mancanza in capo allo stesso di adeguata esperienza per poter essere ritenuto il reale titolare dei beni e della società sulla quale veniva posta in essere la misura a carico del padre dello stesso. A fronte di una articolata motivazione, ampiamente e logicamente ricostruttiva in tal senso (pag. 5 e seg.), il ricorrente, nella sua qualità di terzo interessato, non ha allegato in alcun modo, elementi di riscontro quanto alla sussistenza di una reale relazione ed effettivo rapporto, oltre che vicinanza, ai beni oggetto di sequestro, proprio tenuto conto delle sue capacità reddituali ed attività pregresse, sicché il ricorso sul punto si presenta del tutto generico ed aspecifico, non potendo essere in tal senso ritenuta significativa la allegazione documentale richiamata, volta ad introdurre una diversa ed alternativa lettura dei dati enucleati dal Tribunale in assenza di confronto con la decisione che si caratterizza per motivazione ampia e non apparente. 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco VERRI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/02/2023 il Tribunale di Perugia, ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di ZA Luigi, avverso l'ordinanza del Gip di Perugia del 19/12/2022. 2. Nell'ambito del procedimento di cui all'imputazione provvisoria di cui al capo R) (art. 512-bis cod. pen.), a carico del padre dell'odierno ricorrente ZA IO, veniva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e dell'intero asset della società Edilpav, con esecuzione del vincolo reale sulle partecipazioni societarie, pari ad euro 2000,00, della Edilpav intestate a ZA Luigi, su veicolo Penale Sent. Sez. 2 Num. 38294 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 13/06/2023 Mercedes TO intestato alla predetta società ed alle disponibilità finanziarie giacenti sul conto Unicredit riferibile alla compagine societaria. Nell'ambito dell'imputazione provvisoria al ZA IO, in concorso con ZA Luigi, veniva anche contestato il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter cod. pen. perché al fine di ricevere un finanziamento di euro 30.000,00 dalla Banca Unicredit, garantito dallo Stato in attuazione delle previsioni del c.d. decreto liquidità, attestava falsamente, attività materialmente realizzata da ZA Luigi, che la società non era incorsa in alcuna fattispecie di esclusione del beneficio, pur risultando al contrario destinataria di provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Perugia in data 11/06/2020. 3. Il ZA Luigi, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione quale terzo interessato deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo (n. 2 della esposizione del ricorso, essendo il punto 1 intitolato "svolgimento del processo") è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione ed inosservanza degli art. 512-bis cod. pen. ed artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen.; gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Perugia per rigettare l'appello (-presenza di redditi modesti difficilmente compatibili con capacità di risparmio tale da giustificare l'investimento in una nuova attività imprenditoriale;
- ruolo ricoperto dal padre del ricorrente nei cantieri di riferimento quale reale titolare della società; - la caratterizzazione per le indagini in corso dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) sono del tutto erronei, non essendosi il Tribunale adeguato al principio di diritto secondo il quale per la sussistenza del fumus è necessaria una verifica puntuale delle risultanze processuali per ricondurre il caso concreto alla fattispecie astratta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico di condanna dell'imputato; è mancata la verifica puntuale e coerente quanto alla sussistenza del fumus del delitto oggetto di imputazione provvisoria;
il ZA Luigi aveva per certo a sua disposizione i redditi per aprire la nuova società come emerso dalla consulenza allegata. 2.2. Con il secondo motivo, rubricato al punto 3 del ricorso, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 321 e 322-bis cod. proc. pen. in considerazione della apparenza della motivazione;
quanto ai redditi percepiti dal ZA Luigi il Tribunale ha ragionato in modo astratto e del tutto apodittico, in assenza di qualunque legame con il caso concreto;
si devono in tal senso ritenere meramente apparenti le argomentazioni utilizzate richiamando il ruolo di preposto di fatto del padre del ricorrente , così come le dichiarazioni rese dal Teatini, oltre alle valutazioni in tema di dolo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti, nella qualità di terzo interessato, sono manifestamente infondati. In tal senso, si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01). 2. Dunque, non può essere contestata l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008 non massimata;
Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, Paolini;
Sez. 6 , n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani, non massimate;
Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019,0rgano, non massimata). 3. I motivi proposti, già solo per la loro formulazione, in cui si deduce inosservanza di norme in relazione alla posizione dell'indagato, padre dell'odierno ricorrente, appaiono all'evidenza inammissibili, essendosi tra l'altro concentrati esclusivamente sulle modalità di accertamento del fatto oggetto di imputazione provvisoria e non sulla relazione tra il terzo e i beni sotto posti a sequestro. 3.1. La manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso emerge dalla mera lettura e formulazione letterale di tale doglianza, nell'ambito della quale il ricorrente in modo improprio, in considerazione della sua posizione di terzo interessato, si limita a contestare i presupposti della misura e in particolare la sussistenza del fumus. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, in modo assai generico, la ricorrenza di una mera apparenza delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale nel ritenerlo mero preposto del padre. Con tale argomentazione, sostanzialmente generica ed aspecifica, il ricorrente propone una propria lettura alternativa degli elementi logicamente e persuasivamente considerati dal Tribunale, con i quali non si confronta. Il Tribunale ha, difatti, ampiamente chiarito come sulla base della consulenza espletata non era emersa in alcun modo la ricorrenza di disponibilità economiche e reddituali in capo al ricorrente tali da consentire l'avvio di una attività imprenditoriale ( anche considerato che lo stesso era stato percettore di indennità di disoccupazione); ciò con riferimento non solo alla somma necessaria per l'avvio della società, ma anche 3 IL quanto alla acquisizione di mezzi e alla presenza di disponibilità finanziarie sul conto riferibile alla società. A tali oggettivi elementi, estremamente significativi, se ne sono poi aggiunti altri nella ampia considerazione del Tribunale, quanto alle capacità e competenze del ricorrente, che chiarivano la mancanza in capo allo stesso di adeguata esperienza per poter essere ritenuto il reale titolare dei beni e della società sulla quale veniva posta in essere la misura a carico del padre dello stesso. A fronte di una articolata motivazione, ampiamente e logicamente ricostruttiva in tal senso (pag. 5 e seg.), il ricorrente, nella sua qualità di terzo interessato, non ha allegato in alcun modo, elementi di riscontro quanto alla sussistenza di una reale relazione ed effettivo rapporto, oltre che vicinanza, ai beni oggetto di sequestro, proprio tenuto conto delle sue capacità reddituali ed attività pregresse, sicché il ricorso sul punto si presenta del tutto generico ed aspecifico, non potendo essere in tal senso ritenuta significativa la allegazione documentale richiamata, volta ad introdurre una diversa ed alternativa lettura dei dati enucleati dal Tribunale in assenza di confronto con la decisione che si caratterizza per motivazione ampia e non apparente. 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2023.