Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10152 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN IE DIL ORLO ITALIANO,1 0 15 2 /0 1 LA CORTE Oggetto Gutralf. SEZIONE TERZA CIVILE in деше Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20158/98 Dott. Vittorio Presidente DUVA VITTORIA Consigliere 343/99 Dott. Paolo Cron. 22760 PERCONTE LICATESEDott. Renato Rep. 3403 Rel. Consigliere Ud 31/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI © Consigliere- UFFICIO COPIE © Consigliere DURANTEDott. Bruno Richiesta copia studio -IL-SOLE 24 ORE- dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. cal. 11 25 LUG 2002 SENTENZA IL LL sul ricorso proposto da: M AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, che 10 difende anche disgiuntamente giusta delega in €1,55 3000 all'avvocato EMILIANO SORRENTINO, CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
DF021906 GLOBO SPA in LCA;
- intimata AAN 2001 e sul 2° ricorso n° 00343/99 proposto da: 205 GLOBO SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Pietro Adragna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V VENETO 108, presso lo studio PESCATORE, che la difende, dell'avvocato SALVATORE giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AR MA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 460/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sez. II Civile, emessa il 06/05/98 e depositata il 15/09/98 (R.G. 287/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito ili1 P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale con l'assorbimento del ricorso principale ed in subordine l'accoglimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Riassunta davanti al Tribunale di Gorizia la causa introdotta davanti al pretore di Roma dichiaratosi incompetente, la s.p.a. Globo, compagnia di amministrativa,assicurazioni in liquidazione coatta chiedeva che AR AN, già suo agente, previo 2 accertamento che, cessato il contratto, era rimasto debitore di premi incassati e non versati per lire 13.118.502, fosse condannato al pagamento di detta somma, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Il AR eccepiva di essere a sua volta creditore dell'attrice per somme maggiori, per cui chiedeva che, compensati i rispettivi crediti e debiti, fino a concorrenza di quello minore, la domanda fosse respinta. Il Tribunale, con sentenza del 27 febbraio 1995, compensazione tra il debito del ARoperata la (lire 13.118.502) e il credito vantato dallo stesso verso la Compagnia (lire 28.000.000), rigettava la M domanda. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 15 settembre 1998, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato il gravame della società Globo, compensando per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono in via principale il AR e in via incidentale la società Globo, entrambi sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale il 3 AR, denunciando la violazione degli artt. 112 e 329 C.p.c. (art. 360 C. 3 C.p.c.), lamenta che la Corte, pur confermando la sentenza di primo grado, abbia, senza appello sul punto della società Globo, riformato la pronuncia di primo grado sulle spese del giudizio, compensandole per la metà. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la resistente denuncia omessa motivazione su un punto еб nonché violazione degli artt. 1372 e 1458 C.c.Vdella decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), M legge 24 novembre 1978 n. 738 e di ogni altra norma о risoluzione principio in tema di efficacia, violazione, altresì, scioglimento del contratto;
dell'art. 1241 C.c. e di ogni altra norma e principio in tema di compensazione (art. 360 n. 3 C.p.c.). Dopo aver ricordato che l'agente era obbligato a tenere a disposizione dell'assicuratore le somme presso di sé depositate, mentre а tanto il AR non ha ottemperato, avendo utilizzato, senza autorizzazione della Compagnia, parte degli incassi del giugno 1983 per il pagamento di sinistri;
e che la Compagnia aveva imposto fin dal 23 maggio 1980 ai propri agenti di versare non mensilmente ma decadalmente le eccedenze di cassa risultanti dai riepiloghi da essi compilati, disposizione alla quale si era sempre adeguato lo 4 stesso AR;
la ricorrente Osserva che solo trascurando questi dati di fatto, nonostante la loro ampia illustrazione, la Corte di merito è pervenuta all'erronea conclusione della mancata configurazione di inadempimenti dell'agente, che al contrario sussistono. incorsa la Corte consisteL'errore in cui è nell'aver attribuito efficacia retroattiva allo scioglimento del contratto di agenzia, avvenuto in forza di legge, dal 27 giugno 1983, mentre esso , operando solo "ex nunc", non si riflette ' sull'operatività delle pattuizion contrattuali fino a tale ultima data. Ed infatti né l'art. 6 della legge n. 738 del 1978 comporta la liberazione delle parti dagli effetti che il contratto ha già prodotto, né una disciplina in tal senso è stata convenzionalmente stabilita. D'altro canto, essendo il rapporto di agenzia un rapporto di durata, gli effetti della risoluzione non potrebbero mai estendersi alle prestazioni già eseguite e agli inadempimenti ad esse relativi. E ' pertanto innegabile l'operatività del contratto fino alla data dello scioglimento, con la conseguenza che il commissario liquidatore, richiedendo il pagamento delle somme dedotte in causa, bene ha esercitato un diritto proprio della Compagnia traente 5 origine dal contratto e dagli inadempimenti della controparte nel periodo di piena sua vigenza. Le domande del commissario dovevano perciò valutarsi alla stregua della disciplina negoziale vigente all'epoca dei fatti ai quali si connetteva la "causa petendi", con l'applicazione dunque delle previsioni contrattuali preclusive della compensazione, nella specie peraltro meramente contabile ( derivando i rispettivi crediti e debiti dal medesimo rapporto contrattuale). Ma seppure si volesse ritenere la M compensazione in senso tecnico, essa risulterebbe preclusa dal divieto dell'art. 1246 n. 2 C.C., valido nel caso di deposito tanto regolare quanto irregolare. Né а sua volta, conclude la ricorrente, l'art. 56 L.F. permette di superare i limiti di cui all'art. 1246 e comunque, al pari delle norme generali in tema C.C., compensazione, non trova applicazione nelle di situazioni, come la presente, nelle quali le rispettive partite creditorie e debitorie traggono origine dal medesimo rapporto contrattuale e non già da rapporti autonomi e distinti;
con la conseguenza che, per la decisione della causa, i giudici di appello dovevano esclusivamente attenersi alle prescrizioni contrattuali. Il ricorso incidentale, di cui è preliminare 6 l'esame, è fondato. La Corte d'appello, sulle orme del Tribunale, premessO che "al momento dello scioglimento del contratto di agenzia non era ancora scaduto il termine mensile per il rendiconto previsto dal contratto e quindi non vi era alcuna illegittima detenzione delle Me somme da parte del AR", Mon fa conseguire che, "una volta risolto il contratto di agenzia all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, è venuta meno ogni clausola contrattuale limitativa della compensazione". Manifesta inoltre l'avviso che, "quanto alla preclusione che deriverebbe dall'art. 1246 n. 2 C. c. (...), la disciplina dettata da detta norma non sia applicabile alla fattispecie in quanto, venuto а cessare il rapporto di agenzia con la risoluzione del relativo contratto, si è risolto anche il contratto M accessorio di deposito, essendo in dubbio, peraltro, che il divieto di compensazione di cui al citato articolo possa riferirsi a deposito о a comodato di somme di denaro". Di qui il rigetto dell'appello, con compensazione, per metà, delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Rileva prima di ogni altra cosa il Collegio che, a 6 1 °comma del D, L, 26 settembre 1978 norma dell'art. 1978 n. 576, conv. nella legge 24 novembre n. 738, "i 7 rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la liquidazione coatta". Orbene, essendo indiscussa e indiscutibile 1'irretroattività di tale disposizione (che nemmeno la Corte d'appello mette in dubbio), appare di tutta evidenza l'erroneità in diritto della sentenza M impugnata, la quale, nei fatti, poggia sul presupposto inespresso che la risoluzione del contratto di agenzia soggettive sorte produca effetti anche sulle posizioni prima di esse, provocandone retroattivamente l'estinzione. Viceversa, come del resto è normale, in ossequio al principio della irretroattività della risoluzione nei contratti, come l'agenzia, ad esecuzione continuata (consacrato nell'art. 1458 1 comma C.c. e certo non derogato dalla disposizione in esame), tutti i diritti e gli obblighi delle parti sorti prima dello scioglimento e ancora esistenti alla data di questo continuano, dopo e nonostante lo scioglimento, ad essere regolati dalle previsioni contrattuali;
e pertanto, con particolare riguardo alla fattispecie, l'eventuale divieto pattizio di compensazione continuerà ad applicarsi alla restituzione delle somme 8 incassate e detenute dall'agente alla data dello scioglimento del rapporto, intervenuto, "per factum principis", il 27 giugno 1983. Non interessa sapere, in questa sede, se i rendiconti, col versamento delle eccedenze, dovessero farsi, invece che alla fine di ogni mese, ogni dieci giorni, come sostiene la ricorrente, giacchè il problema rilevante è se, alla scadenza pattuita, contratto 10, inall'agente fosse vietato dal subordine, dalla legge) eccepire propri crediti in compensazione. Non essendosi la Corte pronunciata sul significato delle clausole invocate а sostegno del divieto di compensazione (proprio perché ha escluso alla radice che quelle pattuizioni abbiano più vigore), ogni questione in merito resta naturalmente impregiudicata e dovrà essere risolta dal giudice di rinvio (naturalmente non solo in base al contratto, ma altresì a tutte le possibili fonti normative regolanti la materia). L'accoglimento del ricorso incidentale, cui consegue l'assorbimento del ricorso principale, comporta la cassazione della sentenza, col rinvio a un giudice di parigrado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese della fase di 9 legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di 109T 250.000 questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello 60000 456T TOT.310000 di Trieste. Così deciso a Roma, addì 31 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Daskaly Nitorio fuvatura IL CA E OV IS Depositata in Cancelieria oggi, lì 25 LUG, 2001--- IL LL C1 OV IS UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 Registraty in dela $312.000 an 50739 (life" RECENTORIEGMILA) versot al f. uviziari Respons w (Dr. M. RODIC 10