Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
La sopravvenuta inoppugnabilità dell'ordinanza cautelare reale impedisce al concorrente nel medesimo reato di proporre con l'impugnazione questioni già decise in sede di riesame proposto da altro concorrente. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, divenuto irrevocabile a seguito del riesame di un indagato, seguito da nuova ordinanza cautelare riguardante i medesimi manufatti, emessa nei confronti di indagato concorrente; in motivazione la Corte ha precisato che il giudicato cautelare conseguente alla prima ordinanza estendeva i suoi effetti a qualsiasi concorrente nel reato, ciò che era sufficiente a mantenere il sequestro sull'immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 37180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37180 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1244
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 16050/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UD e da NA ES;
avverso l'ordinanza emessa il 13 gennaio 2010 dal tribunale di Roma;
udita nella udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bizzarro Domenico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Roma confermò il decreto 14.12.2009 del Gip di Roma di sequestro preventivo di alcuni manufatti, in parte in corso di realizzazione, in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.44, lett. b), contestato in concorso a AR UD, anche nella qualità di legale rappresentante della srl Euromediterranea, ed a NA ES, anche quale legale rappresentante della Associazione Sportiva Polia Sporting Village.
Gli stessi manufatti erano già stati sottoposti a sequestro preventivo con decreto del 10.12.2008 per violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b). Successivamente il Gip ed il
PM avevano autorizzato il dissequestro e l'accesso ai luoghi al fine di consentire la demolizione delle opere abusive e l'esecuzione delle opere in conformità alla DIA. A fondamento del nuovo decreto di sequestro il Gip poneva sia la mancata esecuzione dei lavori di demolizione ed il rifiuto della NA\ a consentire l'accesso ai luoghi, sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato.
Il tribunale del riesame osservò che tutte le questioni relative ai presupposti applicativi della misura erano coperte dal giudicato cautelare e che era privo di rilevanza l'occultamento della dichiarazione di fine lavori da parte del geometra comunale. Rilevavano invero solo le condizioni legittimanti l'ultima misura, ossia il mancato adempimento delle prescrizioni cui era subordinato il dissequestro e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. Il primo profilo era pacifico e sussisteva il periculum in mora in considerazione della incisione sul carico urbanistico. AR UD e NA ES propongono ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali. Lamentano che l'ordinanza impugnata contiene una motivazione meramente apparente in quanto si è erroneamente limitata ad affermare il giudicato cautelare costituito dalla ordinanza del 10.12.2008, senza motivare sui presupposti applicativi della misura disposta il 14.12.2009. In realtà non era ravvisatole un giudicato cautelare che presuppone un provvedimento emesso nei confronti dello stesso soggetto, mentre nella specie la prima ordinanza era stata emessa solo nei confronti del AR\ e la seconda anche nei confronti della NA\. Osserva inoltre che fra il primo ed il secondo provvedimento lo stato delle cose era notevolmente mutato, sia perché era stata indagata anche la NA\, sia perché era stata accertata l'esistenza della dichiarazione di fine lavori dell'autorimessa. Il tribunale del riesame avrebbe dovuto spiegare perché l'occultamento della dichiarazione non era rilevante. Dalla stessa infatti poteva dedursi che i lavori di realizzazione della autorimessa erano stati ultimati in conformità alla DIA presentata dalla proprietaria Eurmediterranea mentre il mutamento di destinazione d'uso da autorimessa a locali adibiti a centro sportivo era stato effettuato dalla locataria Associazione Sportiva, la quale, però, ai sensi della L. n. 383 del 2000, art. 32, non aveva onere di chiedere alcun permesso o autorizzazione.
Infine lamenta che non vi è motivazione sul periculum in mora. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato in quanto l'ordinanza impugnata è stata adeguatamente e correttamente motivata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le censure che erano già state proposte avverso il provvedimento applicativo della misura del 10.12.2008 e sulle quali era già intervenuta la precedente decisione del tribunale del riesame con effetto preclusivo.
La circostanza che l'ordinanza del 10.12.2008 non è stata emessa anche nei confronti della NA\ è con tutta evidenza irrilevante perché l'effetto del giudicato cautelare si è comunque verificato nei confronti del concorrente indagato AR\, il che è sufficiente a far mantenere il sequestro sull'immobile e nei confronti di qualunque concorrente nel reato. La sussistenza del fumus e delle esigenze cautelari va invero verificata oggettivamente in relazione all'immobile.
Correttamente e motivatamente il tribunale del riesame ha ritenuto che fra il primo ed il secondo provvedimento non fosse intervenuto alcun fatto nuovo rilevante e che quindi il suo sindacato doveva essere limitato esclusivamente alla violazione delle prescrizioni cui era subordinato il dissequestro del manufatto, violazione che peraltro erano pacifiche. Il sequestro del 14.12.2009 era infatti fondato esclusivamente su dette violazioni.
Del resto non costituiva fatto nuovo rilevante l'estensione della imputazione anche alla NA\, quale concorrente nel medesimo reato, perché, come già visto, restava comunque la preclusione del giudicato nei confronti del AR\. D'altra parte nemmeno risulta che fossero state sollevate dalla NA\ nuove contestazioni in ordine all'esistenza del fumus del reato. Nemmeno costituisce fatto nuovo il documento contenente la dichiarazione di fine lavori della autorimessa fatta dal AR\, documento che sarebbe stato occultato dal tecnico comunale. Si tratta infatti di una circostanza che attiene, semmai, alla questione della necessità o meno del permesso di costruire invece della denunzia di inizio attività, ossia al presupposto applicativo della misura, e che quindi esula dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato solo all'accertamento della violazione delle prescrizioni cui era subordinato il dissequestro.
In ogni modo, l'assunto è infondato anche perché allo stato non risultano e nemmeno sono stati prospettati elementi che possano dimostrare la non necessità del permesso di costruire ai sensi della L. n. 383 del 2000, art. 32 per il mutamento di destinazione d'uso effettuato dalla Associazione Sportiva. E difatti nel ricorso non è nemmeno indicata la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale disposizione, ed in particolare, tra l'altro, che l'associazione stessa rientri tra quelle di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 2; che sia iscritta nei relativi registri, e che svolga l'attività di utilità sociale senza fine di lucro. Sotto questo profilo il ricorso appare anche generico ed astratto, nonché privo del requisito della autosufficienza. Infine, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato anche sulla sussistenza del periculum in mora, osservando che l'operatività, già in atto, del circolo sportivo era in concreto idonea ad incidere sul carico urbanistico, in considerazione del fatto che il mutamento di destinazione d'uso da autorimessa di due piani interrati e da vasca di raccolta delle acque e volumi tecnici di un terzo piano interrato a circolo sportivo determinava un aggravamento del carico dei servizi ed un utilizzo dei manufatti che incideva negativamente sull'assetto del territorio. Del resto il ricorso si limita a sostenere che le fogne ed i parcheggi sarebbero sufficienti ma non contesta l'aggravamento del carico urbanistico rispetto alla prevista destinazione ad uso autorimessa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010