Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2900
CASS
Sentenza 7 ottobre 1998

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In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen. ("elementi su cui la richiesta si fonda"), richiamata dall'art. 309, comma quinto, dello stesso codice, esclude che il p.m. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del g.i.p e poi del tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti nella loro integralità (nella specie: dichiarazioni di collaboranti): il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere", in quanto tale sistema non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2900
    Data del deposito : 7 ottobre 1998

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