Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen. ("elementi su cui la richiesta si fonda"), richiamata dall'art. 309, comma quinto, dello stesso codice, esclude che il p.m. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del g.i.p e poi del tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti nella loro integralità (nella specie: dichiarazioni di collaboranti): il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere", in quanto tale sistema non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 7.10.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 2900
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 29089/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 29.5.1998 del Tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. E. Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mario Di Giorgio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Catania, con ordinanza 29.5.1998, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso, il precedente giorno 4, dal GIP dello stesso Tribunale
contro
SA NO, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 416 bis c.p., 74 e 73 d.p.r. n. 309/90, nell'ambito di una vasta inchiesta che riguardava il sodalizio criminoso "Cappello" e che aveva visto coinvolte numerose persone. Il Giudice del riesame, dopo avere disatteso l'eccezione in rito della presunta violazione dell'art. 309/5^ c.p.p., sosteneva che a carico del NO era emerso un grave quadro indiziario, rappresentato dalle convergenti e attendibili dichiarazioni dei collaboranti AZ HI e GI DU, che avevano fatto riferimento al NO come persona che si occupava, in stretta collaborazione con IO AR, del traffico degli stupefacenti per conto del sodalizio, dichiarazioni riscontrate anche dall'esito di accertamenti di polizia giudiziaria;
sottolineava, inoltre, che le esigenze cautelari, in relazione ai reati contestati, dovevano ritenersi presunte ex art. 275/3^ c.p.p.. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale, con riferimento all'art. 309/5^-10^ c.p.p., non essendo stati posti a disposizione del Tribunale del riesame i verbali integrali delle dichiarazioni rese dal DU (ma solo stralci di tali verbali), l'album fotografico utilizzato per la ricognizione, il verbale delle dichiarazioni rese dal HI al GIP;
2) mancanza di motivazione circa l'esatta identificazione del NO, indicato dal collaborante HI come AL da Civita", circa la coincidenza del riferimento personale fatto dai due collaboranti, circa l'inserimento del NO nell'associazione criminosa, inserimento non efficacemente riscontrato dalla mera frequentazione del predetto col AR. Il ricorrente ha depositato anche una memoria, datata 14.9.1998, con la quale ha illustrato più dettagliatamente le denunciate carenze motivazionali della pronuncia del Tribunale. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Non è condivisibile il motivo in rito, col quale si è
sostanzialmente adombrata la perdita di efficacia della misura, a norma dell'art. 309/5^-10^ c.p.p.. Al Tribunale del riesame, infatti, come si evince perentoriamente da quanto precisato nella decisione relativa, furono trasmessi tutti gli atti già presentati al GIP, a norma dell'art. 291/1^ c.p.p., in sede di emissione della misura, sicché è fuori luogo fare un qualunque riferimento alla sanzione dell'inefficacia di cui al 10^ comma dell'art. 309 c.p.p.. Anche, però, se tale inefficacia la si vuole ricollegare, come pure sembra sostenersi in ricorso, alla circostanza che non sarebbero stati posti a disposizione del GIP, prima, e del Tribunale, poi, tutti gli atti di indagine compiuti, ma solo parte di essi, l'assunto è ugualmente privo di pregio. In tema di misure cautelari, invero, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 8.8.1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 c.p.p., richiamato dall'art. 309/5^ stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del GIP e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità: il termine "elementi" comprende non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata (cfr. Cass. Sez. VI 1.4.1998 n. 551, Romeo. Fondata, invece, è la doglianza che attiene, per così dire, al merito e che denuncia il vizio del difetto di motivazione. Ed invero, l'apparato argomentativo su cui riposa la pronuncia di riesame non resiste alle censure mossegli e si rileva del tutto inadeguato a delineare quel grave quadro indiziario che deve assistere l'emissione di una misura cautelare personale. Le carenze motivazionali che affliggono l'ordinanza impugnata possono essere così riassunte.
A) Il riferimento al contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dal HI e dal DU è alquanto generico, nel senso che non si fa leva su circostanze di maggiore dettaglio, sintomatiche, in modo più tangibile e concreto, dell'inserimento del NO nell'organizzazione criminosa del clan "Cappello", posto che all'indagato risultano contestati anche i reati associativi di cui agli art. 416 bis c.p. e 74 d.p.r. n. 309/90;
B) la frequentazione del NO con AR IO, personaggio quest'ultimo asseritamente organico al sodalizio delittuoso, abbisogna di essere maggiormente esplicitata e chiarita, onde comprendere la reale natura della medesima frequentazione e gli effettivi interessi ad essa sottostanti;
C) vanno chiarite, con maggiore puntualità, le circostanze di fatto relative al traffico di stupefacenti posto in essere dal NO, al fine di comprendere non solo la portata di tale attività illecita, ma anche la sua funzionalità agli scopi dell'associazione;
D) va chiarito in che modo il collaborante HI, riferendosi a AL da Civita", ebbe ad identificare costui nell'indagato NO, posto che il detto soprannome sarebbe attribuito anche ad altra persona;
E) la verifica di cui innanzi può eventualmente riverberarsi sull'apprezzamento dell'intero quadro indiziario e devesi, quindi, chiarire, in termini di certezza, se i due collaboranti, nel rendere le rispettive dichiarazioni accusatorie, si siano o no riferiti alla stessa persona.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Catania, che, nell'emanando provvedimento, da adottarsi in piena libertà di giudizio, dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del NO, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998