Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Il principio del cumulo di domande ex art. 10 cod. proc. civ. determina uno spostamento della competenza dal giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza del giudice adito.
Le sentenze pronunciate dal conciliatore sono ricorribili per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. solo quando venga denunciata la violazione di norme costituzionali, di principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti le materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dott. Rafaele CORONA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 2381/97 proposto da
UT GE, domiciliato ex lege in ROMA - Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Marcello COLLOCA come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
F.I.M. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico rag. Marco Passarin, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 52, presso lo studio dell'Avv. Mario Menghini che unitamente all'Avv. Alfredo Monteverde la difende come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza del Conciliatore di Novara n.29/96 del 21.06/06.11.1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.2.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 29196 del 21.06 / 06.11.1996, il Conciliatore di Novara, in accoglimento della domanda della F.I.M. s.r.l, condannava RA TU al pagamento della somma di L. 999.991, con gli interessi legali dal giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione, oltre alle spese processuali.
Il Conciliatore riteneva infondata l'eccezione sollevata dal TU di incompetenza per valore, osservando che la F.I.M. aveva chiesto a titolo di corrispettivo la somma di L. 960.631 e a titolo di interessi e maggior danno la somma di L. 39.360, per un totale di L. 999.991, inferiore a un milione;
per cui la domanda rientrava nella sua competenza.
Riteneva nel merito avvenuta la compravendita della merce in base alla fattura, alla bolla di consegna e al versamento della somma di L. 250.000 a titolo di acconto. Escludeva qualsiasi vizio della merce e la facoltà, in mancanza di un patto in tal senso, di poter restituire la merce in caso di "non gradimento".
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RA TU in base due motivi, ai quali la F.I.M. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione della legge, nonché carenza di motivazione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto la competenza per valore del Conciliatore, senza considerare che a norma dell'art. 10 c.p.c. le domande proposte. nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro, così come si sommano con il capitale gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda. Poiché era stato chiesto il pagamento della somma capitale di L. 960.631, oltre interessi e maggior danno, il Conciliatore non poteva considerare gli uni e l'altro in complessive L. 39.360, come richiesto dalla F.I.M., operando arbitrariamente una sorta di autoriduzione, ma avrebbe dovuto calcolare i soli interessi legali maturati dal dovuto (aprile 1986) alla domanda (gennaio 1991) in L. 228.149, per un petitum effettivo di L. 188.780, e, aggiungendo il maggior danno di valore indeterminato, avrebbe dovuto ritenere l'intera causa non rientrante nella competenza per valore di esso Conciliatore.
1.1. Il motivo è infondato.
Stante il principio dispositivo della domanda, all'attore è consentito contenere la richiesta degli interessi e del maggior danno in una determinata somma, che, cumulata a quella chiesta a titolo di capitale, vale a mantenere il valore complessivo dell'intera domanda nell'ambito della competenza del giudice adito (Cass. 22.6.1996 n. 5785). Invero il principio del cumulo di domande ex art. 10 c.p.c. non determina uno spostamento della competenza dal giudice adito al giudice superiore qualora l'attore abbia contenuto fin dall'inizio l'intero petitum nei limiti di competenza del giudice adito (Cass.
8.10.1997 n. 9779). Pertanto, avendo la F.I.M. chiesto, con l'atto di citazione, la somma di L. 960.631, a titolo di capitale, e la somma di 39.360, per interessi e maggior danno, in totale la somma di 999.961, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che la causa rientrava nella competenza del Conciliatore.
2. Con il secondo motivo, denunciando preteso vizio di motivazione, il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza abbia respinto l'eccezione relativa alla tempestiva contestazione della merce.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Trattasi all'evidenza di censura di merito, relativa a pretesi vizi della merce che il Conciliatore ha escluso, non deducibile in sede di legittimità, anche perché le sentenze pronunciate dal Conciliatore sono ricorribili per cassazione solo per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nei limiti in cui viene denunciata la violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali (Cass. 12.11.1996 n. 9904; 22.2.1996 n. 1373; 18.4. 1995 n. 4331;
Sez. Un.
2.9.1995 n. 9264). Mentre il vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) è rilevante solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparente, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da precludere la identificazione della ratio decidend4 o infine la motivazione perplessa, sulla cui base non sia possibile stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto sia stata posta a base delle decisione (Cass. 13.12.1994 n. 10653; 5.11.1992 n. 11975). Ipotesi che non ricorrono nella fattispecie, onde la dedotta censura è inammissibile.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 216.400, oltre L. 600.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999