Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico - inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2010, n. 11787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11787 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/11/2010
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 2629
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 8710/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MP ON N. IL 08/06/1946;
avverso la sentenza n. 1719/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 30/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 30 ottobre 2009 la Corte d'Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal Tribunale de La Spezia, ha riconosciuto LE AM responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della società Ileca s.r.l., della quale era stata amministratore unico. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, la AM aveva occultato la contabilità, o tenuto la stessa in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado per essere stato ingiustificatamente negato il rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputata, documentato da certificato medico.
Col secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Per quanto si riferisce al primo motivo, occorre premettere che il diniego del rinvio dell'udienza, chiesto per impedimento a comparire dell'imputata, è stato motivato dalla Corte d'Appello in base a due ordini di ragioni: in primo luogo l'istanza era stata irritualmente recapitata a mezzo fax, senza - fra l'altro - che ricorressero ragioni di estrema urgenza, stante la possibilità di ricorrere ai mezzi normali per il deposito nei nove giorni intercorrenti fra il rilascio del certificato medico e la data dell'udienza; in secondo luogo il certificato prescriveva 20 giorni di riposo, ma non attestava l'assoluta impossibilità di comparire.
Sotto il primo profilo la decisione assunta è del tutto condivisibile. Ed invero, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non è affatto attestata su un giudizio di idoneità del mezzo del fax per l'inoltro di un'istanza di rinvio;
gli arresti di segno contrario sono non soltanto più numerosi, ma soprattutto muniti di un solido supporto logico-giuridico, in quanto basati sul testuale richiamo al precetto di cui all'art. 121 c.p.p., facente obbligo alle parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria: mentre il ricorso allo strumento del telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato ai funzionali di cancelleria dall'art. 150 c.p.p. (v. Cass. 14 ottobre 2009 n. 46954;
Cass. 13 giugno 2007 n. 35339; Cass. 12 dicembre 2005 n. 6696/06;
Cass. 11 ottobre 2005 n. 38968; Cass. 16 marzo 2005 n. 14574). Il contrario orientamento giurisprudenziale.
Neppure sotto il secondo profilo la motivazione addotta merita censura, avendo la Corte d'Appello spiegato le ragioni per cui dal certificato medico prodotto, contenente la prescrizione di venti giorni di riposo, non poteva trarsi la prova di una assoluta impossibilità dell'imputata a recarsi in udienza. L'apprezzamento così espresso dal giudice di merito, motivato secondo logica e nel rispetto delle norme processuali, resiste al vaglio di legittimità. Il secondo motivo si colloca in area di inammissibilità, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che le scritture contabili fossero state tenute in modo così lacunoso, da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; a tal fine si è richiamata alla relazione del curatore fallimentare, dalla quale era emersa la scarsità dei dati ricavabili dai documenti e dai libri contabili, le cui registrazioni erano limitate ad un anno, dal 1993 al 1994; nonché alla deposizione della teste SS FF, che nell'espletamento di una consulenza tecnica in causa civile aveva trovato difficoltà, proprio per carenza dei dati contabili, a determinare il valore d'avviamento di un ramo d'azienda che era stato ceduto;
ed altresì alla deposizione del teste OC TE, autore di una consulenza per il pubblico ministero in altro procedimento penale instauratosi a carico della AM per reati fiscali, il quale a sua volta aveva constatato l'arresto della contabilità alla fine del mese di agosto del 1994. Da tutti i descritti elementi la Corte d'Appello ha tratto il convincimento che le riscontrate carenze nella tenuta della contabilità integrassero gli estremi del reato contestato.
Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu acuii dal testo stesso del provvedimento;
mentre il suo tentativo di riversare sul teste OC la responsabilità per la disperane dei documenti aziendali si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fetta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente allagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011