Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 cod. civ. richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che costituisca il motivo della accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, per cui riscontrata - con valutazione di merito non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata - la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12116 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che lo difende, giusta procura speciale ricevuta in data 23 settembre 2000 dal delegato notarile nella sede del Consolato Generale d'Italia in Basilea rep. atti notarili n. 625;
- ricorrente -
contro
MONT IMM SRL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Arch. IM AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso lo studio 1313 dell'avvocato LILIA GRENGA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1498/00 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/04/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 3192/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Italo CARDARELLI;
udito l'Avvocato Lilia GRENGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 1991, UC AM AN convenne in giudizio, davanti al tribunale di Roma, la s.r.l. Mont. Imm., chiedendo che fosse rescisso per lesione "ultra dimidium" il contratto di compravendita stipulato il 18 febbraio di quello stesso anno con il quale, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di ES AR, AN RE RT HI, AR, EL OU AR, RI, AR FU AN, IL IA AN, aveva ceduto alla società convenuta i diritti di comproprietà indivisa degli immobili siti in Roma alla via dei Pastini 133-134 ed alla via Leonina 16-18-19 e 20, in ragione rispettivamente di 23/36 e di 476/864 del totale. L'attore dedusse di essersi indotto a stipulare il contratto in conseguenza della grave situazione finanziaria nella quale versava, a seguito degli esborsi affrontati per rilevare la disponibilità delle quote dai propri congiunti, rimasti solo formalmente comproprietari e da lui rappresentati nell'atto della compravendita;
che lo stato di bisogno già sussisteva quando, nel giugno 1989, aveva concesso a tale IM AL una opzione per acquistare le medesime quote cedute alla Mont. Imm., per il controvalore di lire 1.427.777.771 e si era ulteriormente aggravata in seguito all'iniziativa giudiziaria intrapresa dal AL che aveva accettato la proposta, nei suoi confronti, ed alla concessione di un decreto ingiuntivo (per l'importo di lire 180.000.000) emesso dal Presidente del tribunale di Milano in favore dell'avv. Ugo Guidi, al quale aveva affidato l'incarico professionale di rinegoziare, con il promissario, i termini della compravendita. In tale contesto era stata obbligata la decisione di stipulare il contratto con la Mont. Imm.. Il ruolo svolto in questa ultima dal AL costituiva d'altra parte la prova della piena consapevolezza, da parte dell'acquirente, dello stato di bisogno nel quale egli versava, consapevolezza che integrava l'elemento dello approfittamento, richiesto dall'art. 1448 c.c.. La società acquirente si costituì in giudizio, negando la sussistenza delle condizioni dell'azione di rescissione e chiedendo la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 - 1^ e 2^ - comma del codice di rito, avendo il AN proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale.
Con la sentenza depositata in data 10 febbraio 1995, il tribunale di Roma respinse la domanda attorea e quella riconvenzionale della convenuta.
Gravata la sentenza da entrambe le parti, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 9 maggio 2000, respinse gli opposti appelli, osservando, per quanto ancora qui interessa: - che la proposta azione di rescissione non avrebbe potuto essere accolta a prescindere dalla fondatezza dei motivi d'appello, perché risultava chiaramente dalle concordi dichiarazioni delle parti che l'atto impugnato costituì l'esito transattivo della controversia insorta tra il AN ed il AL, per l'esecuzione del contratto di opzione tra loro stipulato nel giugno 1989; - che, con riferimento ai motivi del gravame, il tribunale aveva chiaramente posto in luce che l'attore non aveva fornito alcuna prova di essere stato coartato dall'affare da uno stato di bisogno, mentre era da escludere il consapevole approfittamento da parte della Mont. Imm. s.r.l. di questa sua condizione psicologica;
- che non erano condivisibili nemmeno le censure spiegate alla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in primo grado, che appariva viceversa ampiamente e convincentemente motivata.
Per la cassazione di tale sentenza UC AM AN ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società Mont. Imm. s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1970 e 1350 e. e, nonché erronea motivazione su un punto decisivo, deduce che la corte di appello aveva errato nel definire, con perentoria ed indimostrata asserzione, inaccettabile l'azione di rescissione "a prescindere dalla fondatezza dei motivi di appello ...", in considerazione della natura "chiaramente transattiva" dell'accordo negoziale raggiunto tra le parti del giudizio, quindi impugnato dal deducente. Al riguardo la corte di merito aveva ritenuto di poter desumere l'esistenza di tale preteso accordo transattivo dalle "concordi allegazioni delle parti", mentre nulla del genere emergeva dagli atti processuali, laddove l'art. 1350 n. 12 c.c. impone la forma scritta, a pena di nullità, per ogni transazione avente per oggetto controversie relative a beni immobili. Pertanto, un'eventuale transazione stipulata tra le parti AN/Mont. Imm., s.r.l. avrebbe dovuto rivestire la forma scritta.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1448 e. e, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.p., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.p.), deduce che la corte di merito aveva ulteriormente errato nel ritenere che l'atto impugnato non fu che una modalità di esecuzione dell'impegno di trasferimento assunto dal AN con il contratto d'opzione, nel ritenere, quindi, che la volontà negoziale del medesimo non fosse stata coartata dallo stato di bisogno e che, infine, non vi fosse stato consapevole approfittamento da parte della società acquirente, sul presupposto che questa avrebbe soltanto agito avvalendosi di una sua posizione contrattuale legittimamente acquisita. Al contrario, il processo di formazione della volontà delle parti era rilevante anche nei negozi successivi ad un accordo contenente un obbligo di contrarre, negozi che ben possono essere impugnati per un vizio afferente la volontà di una delle parti contraenti. In particolare, l'atto successivo ad un contratto di opzione è considerato come accettazione della proposta irrevocabile in esso contenuta, pertanto lo stato psicologico in cui si è formata la volontà della parte venditrice al momento della stipula dell'opzione rileva necessariamente anche nella seconda fase, ovverosia nella fase di accettazione dell'altra parte contraente. Nella vicenda contrattuale di cui è causa non si poteva, pertanto, escludere a priori, che vi fosse stata coartazione della volontà del AN ed approfittamento da parte dell'acquirente dello stato di bisogno solo perché la formazione del contratto fu progressiva nel tempo.
Il terzo motivo del ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), si articola in tre ordini di censure: a) omessa pronunzia relativa alle prove testimoniali formulate dall'appellante e volte a provare sia lo stato di bisogno del venditore, sia la consapevolezza di tale stato da parte dell'acquirente; b) mancato esame da parte della corte della copiosa documentazione prodotta da esso ricorrente, dalla quale era possibile ricavare utili elementi di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti della rescissione;
e) erroneo rigetto della istanza del ricorrente, tendente ad ottenere il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, attesa l'enorme quantità di errori e di inesattezze presenti nell'elaborato peritale, evidenziate in sede di appello e trascritte testualmente nel ricorso.
I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Per quanto concerne il primo motivo, è sufficiente rilevare che l'espressione usata dalla corte di appello, in ordine alla non proponibilità dell'azione di rescissione per essere l'atto impugnato "l'esito transattivo della controversia insorta tra il AN ed il AL per l'esecuzione del contratto di opzione tra loro stipulato nel giugno 1989", costituisce un inciso integrante una argomentazione ad abundantiam e non la vera ratio decidendi, come si evince chiaramente sia dal condizionale usato nella sentenza ("l'azione di rescissione non potrebbe essere accolta a prescindere dalla fondatezza dei motivi" - pag. 3 sentenza impugnata -), sia dal fatto che i motivi di appello, concernenti la dedotta sussistenza degli elementi dell'azione di rescissione, sono stati analiticamente esaminati nella sentenza, esame non necessario, ove fosse stato ritenuto assorbente il rilievo di cui sopra. Da quanto precede, consegue che la doglianza in esame perde ogni rilevanza. In ordine ai residui motivi, esattamente la controricorrente richiama la giurisprudenza di questo S.C., fondata del resto sul testuale disposto dell'art. 1448 e. e, secondo cui l'azione generale di rescissione per lesione presuppone la simultanea ricorrenza di tre condizioni, e, cioè, l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che funzioni come motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno, del quale era consapevole. Si esclude, in particolare che fra i tre elementi predetti interceda alcun rapporto di subordinazione, da tal che, riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno di essi, diviene superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta. È stato affermato, altresì, da questo S.C. che l'accertamento dell'esistenza dei menzionai requisiti è rimessa al libero e prudente apprezzamento del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la corte romana ha motivatamente ritenuto non esservi stata lesione ultra dimidium in danno del venditore, sull'essenziale rilievo che il reale valore degli immobili ceduti era sostanzialmente corrispondente al prezzo di vendita, secondo quanto accertato in prime cure dal consulente tecnico di ufficio, le cui precise conclusioni erano state contestate dall'odierno ricorrente in sede di appello, ma disattese dal giudice del gravame, che ha ritenuto non necessario l'espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio, sulla base dei rilievi mossi al c.t.u. dal consulente di parte. Peraltro, in ordine alle censure mosse al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata, rileva la corte che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, per cui il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esso contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente tecnico (Cass. 20 ottobre 1993, n. 10403; Cass. 7 febbraio 1992, n. 1359). D'altro canto va rilevato che il rinnovo dell'indagine tecnica o l'espletamento di un supplemento di consulenza rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e l'esercizio di un tale potere, come il mancato esercizio, non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, 6 aprile 2001, n. 5142). Nel caso in esame, la corte di appello di Roma, nell'aderire alle conclusioni del c.t.u. nominato dal giudice di primo grado, ha ampiamente dimostrato di non avere ignorato le contestazioni avanzate dall'appellante, avendo rilevato: "- che non erano condivisibili nemmeno le censure spiegate alla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in primo grado, che appariva viceversa ampiamente e convincentemente motivata. Esse si incentravano principalmente sulle considerazioni del consulente tecnico di parte appellante, che quello d'ufficio non aveva ignorato, ma cui ha attribuito un diverso e plausibile rilievo. In particolare, egli aveva rilevato che l'immobile di via dei Pastini, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, affacciava su piazza della Rotonda con un muro cieco;
e che quello di via Leonina era costituito da unità di struttura longitudinale, composta di vani fra loro non indipendenti e privi di finestre salvo che alle estremità, che ne rendeva affatto problematica una ristrutturazione migliorativa. Per cui l'assunzione di valori base compresi nella fascia medio-bassa di quelli rilevati dal Censis non appariva incoerente con la posizione centrale di essi, ben evidenziata dal c.t.u.. Nè era condivisibile che il costo di ristrutturazione avrebbe dovuto assumersi nella misura che era stata stabilita per l'anno in riferimento dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio (trascurandosi le caratteristiche dell'immobile e della sua ubicazione); e con abbattimento al 50% del costo relativo agli spazi non abitativi (trascurandosi che quello indicato dal consulente è un valore medio riferito allo stabile nella sua interezza); - che non faceva dubitare della correttezza della valutazione operata dal c.t.u. nemmeno il fatto che, nel settembre 1992, fosse stato concesso un mutuo di lire 2.600.000.000 garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di via dei Pastini per lire 5,2 miliardi. Infatti, oltre al tempo trascorso dalla data dell'atto impugnato (diciannove mesi, durante i quali notoriamente i prezzi degli immobili erano sensibilmente lievitati), doveva considerarsi che il mutuo solitamente è concesso in base a calcoli di convenienza della banca che lo eroga, che ben possono indurla a sopravalutare il cespite offerto in garanzia;
e che comunque la condizione giuridica dell'immobile (appartenente per intero al mutuatario, e con avviato progetto di ristrutturazione in corso) era profondamente cambiata quando il mutuo fu concesso".
Ha, quindi, concluso la corte distrettuale nel senso che gli elementi di fatto dedotti dall'appellante non erano sufficienti per rimettere in discussione le conclusioni del c.t.u., che si presentavano motivate in modo convincente e adeguato. Emerge allora con tutta evidenza quanto sopra anticipato, e cioè come la corte di merito non si sia limitata ad una acritica adesione al parere del consulente d'ufficio, ma abbia, invece, esaurientemente esposto, sulla base degli accertamenti compiuti e delle considerazioni svolte da detto ausiliare, le ragioni giustificative del proprio convincimento.
Deve, dunque, ritenersi che, nella specie, ci si trovi in presenza esclusivamente di difformità tra le deduzioni della parte ed il valore e il significato che il giudice d'appello ha attribuito, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, ai menzionati elementi processuali sottoposti al suo esame.
Esclusa, pertanto, la sussistenza della lesione ultra dimidium dell'atto impugnato, e, quindi di uno tre elementi essenziali dell'azione ex art. 1448 c.c., appare evidente che non è necessario procedere all'esame delle residue censure, concernenti gli altri due elementi dell'azione di rescissione, atteso quanto già evidenziato in precedenza in ordine alla necessità della simultanea presenza dei tre elementi dell'azione de qua.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 10.000,00 euro, di cui 100,00 per spese e 10.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 6 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003