Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2013, n. 21602
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Sentenza 23 gennaio 2013

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È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all'art.121 cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 del codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2013, n. 21602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21602
    Data del deposito : 23 gennaio 2013

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