Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
Il giudice deve prendere in esame la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento addotto dal difensore dell'imputato pur se detta richiesta sia spedita alla cancelleria, prima che abbia inizio l'udienza, a mezzo fax.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2009, n. 37535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37535 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 08/07/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 3467
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 23161/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Pischedda Ennio, del foro di Genova nell'interesse di IS SS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, 2^ Sezione Penale, in data 26 febbraio 2007;
sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. GALLO Domenico.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 febbraio 2007, la Corte di appello di Torino, giudicando sull'appello proposto avverso tre sentenza del Tribunale monocratico di OV UR (rispettivamente in data 1/7/2003, 16/9/2003 e 21/12/2004) pronunziate nei confronti di IO AS, imputato di una serie di reati contro il patrimonio (ricettazione, appropriazione indebita, truffa e furto), ritenuta la continuazione fra i reati commessi nel 2000, rideterminava la pena complessiva per tali reati in anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, confermando nel resto la pena inflitta con la terza sentenza impugnata, pari a anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di assistenza dell'imputato. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia ingiustificatamente disatteso l'istanza di rinvio del dibattimento, avanzata, via fax, dal difensore dell'imputato, impossibilitato a partecipare, stante il concomitante l'impegno professionale, quale difensore d'ufficio, in procedimento per direttissimo a carico di imputato detenuto. In particolare si duole che la motivazione della Corte che abbia eluso di valutare la sussistenza dell'impedimento adducendo l'irritualità della comunicazione via fax ed assume che il difensore di fiducia non poteva nominare un sostituto processuale, essendo procuratore speciale dell'imputato ed avendo già comunicato la sua intenzione di concordare la misura della pena e di rinunziare ai restanti motivi d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale da atto di aver ricevuto, la stessa mattina dell'udienza, comunicazione via fax del difensore dell'imputato che ha chiesto il rinvio dell'udienza, dichiarando di essere costretto a trattenersi a Genova, in quanto nominato difensore d'Ufficio in un processo per direttissima. In proposito la Corte motiva il mancato accoglimento dell'istanza, rilevando che il fax costituisce un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze.
Orbene a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, il giudice del dibattimento può accoglierla o respingerla, valutando se le ragioni addotte integrino gli estremi dell'assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5, ma non può esimersi dal valutare l'istanza medesima, una volta che ne sia venuto a conoscenza.
Il fatto che la comunicazione a mezzo fax non sia prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell'intempestività nel caso la medesima istanza non venga portata a conoscenza del giudice, ma non rende la medesima nulla o inesistente. Ha statuito al riguardo questa Corte che:
"La segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art.150 c.p.p., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 16/03/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231102). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l'istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato. Non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009