Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 552
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione

    Il Tribunale rileva che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella. L'ente impositore è l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tale principio si applica anche agli avvisi di addebito, per i quali l'unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione è l'ente creditore. Poiché nel caso di specie è stato convenuto in giudizio solo l'agente della riscossione, che non è titolare del diritto di credito ma mero destinatario del pagamento, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione e il conseguente difettoso radicamento del contraddittorio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 552
    Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
    Numero : 552
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo