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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1207 /2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa NA GI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lo Giudice Davide ed elettivamente domiciliata a Canicattì in via
EG LE n.60.
- opponente - contro
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.I. ) in persona del Procuratore Speciale e Responsabile Atti Introduttivi del P.IVA_1
Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per Procura Speciale, autenticata per atto Persona_1
Notaio di Roma del 22 Giungo 2023, Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, rilasciata da Persona_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panepinto ed Controparte_1 CP_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n. 126.
- opposta -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 30/10/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003119933000, notificata per compiuta giacenza il
14 luglio 2023 dall' , emessa in virtù di un avviso di addebito Controparte_3 dell' notificato il 28 febbraio 2013, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2013, per CP_4
l'importo di euro 5009,88. Qualificava preliminarmente l'impugnazione proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine decadenziale, poiché veniva contestato il diritto dell' a procedere esecutivamente. Controparte_3
Eccepiva, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito e, nel merito, l'intervenuta prescrizione. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato prescritto il diritto dell' Controparte_1
di procedere all'esecuzione dei crediti in oggetto.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo la tardività, l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso. Nel merito ha
[...] contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, ed ha comunque dedotto l'intervenuta prescrizione della contribuzione richiesta.
Con provvedimento dell'11 novembre 2025, la scrivente G.O.T. veniva delegata alla trattazione e decisione del giudizio.
Con successivo provvedimento, comunicato alle parti, questa decidente ha disposto che l'udienza fissata per il 18/12/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti esclusivamente istanze e conclusioni.
Le parti hanno provveduto al deposito nei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Acquisiti i documenti in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Nelle note, i procuratori hanno illustrato le proprie argomentazioni e, in conclusione, si sono riportati alle domande formulate negli atti introduttivi.
La GOT definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Preliminarmente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nella fattispecie in esame, alla luce dei vizi prospettati dall'opponente, il ricorso risulta introduttivo di distinte azioni, una da qualificarsi in termini di opposizione di merito e l'altra come opposizione agli atti esecutivi.
Con riferimento alla legittimazione passiva si osserva che, avendo la parte opponente impugnato degli avvisi di addebito, e non delle cartelle esattoriali, l'unico legittimato passivo è l' . CP_4
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
A tal proposito, il giudice di legittimità ( Corte di Cassazione n. 31486/2022) ha sul punto ritenuto:
“Questa Corte, chiamata a pronunciarsi a sezioni unite su una questione di massima di particolare importanza, ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022,
n. 7514).
Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel giungere a tali conclusioni, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12), (…).
D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (..), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265.
Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro
l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario.
Dal dettato normativo traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa - e unico legittimato
a contraddire - è l'ente impositore.
Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva»
(sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.). (…)4. Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudizio incardinato (..) verte sull'accertamento dei crediti previdenziali, vantati dall e dall'INAIL (..). CP_4
L'opponente ha negato di essere debitore e, a tale riguardo, ha articolato molteplici contestazioni, che investono la fondatezza della pretesa azionata. Anche nell'odierno giudizio, dunque, si controverte sull'esistenza del debito contributivo e, rispetto a tale tema, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.3.). (..)5. (..) L'istituto della legittimazione ad agire o
a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si raccorda al principio dettato dall'art.
81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
L'attore e il convenuto devono coincidere con i soggetti che, secondo la legge chiamata a regolare il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Poiché la materia attiene al contraddittorio e occorre prevenire una sentenza inutiliter data,
s'impone la verifica di tale legittimazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (..) 6. La citata sentenza n. 7514 del 2022 ha infine precisato che, ove si riscontri il difetto di legittimazione passiva della parte evocata in giudizio, si dovrà adottare una pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione.
La proposizione dell'azione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ. e non approda dunque ad una chiamata in causa iussu iudicis o all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
La difettosa instaurazione del contraddittorio, denunciata con il primo mezzo, implica il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva del concessionario, che si atteggia come mero destinatario del pagamento a tenore dell'art. 1188 cod. civ.”
Osserva questa decidente che la disciplina sopra richiamata è applicabile, per quanto compatibile, anche agli avvisi di addebito, per i quali l'unico legittimato passivo, nel giudizio di opposizione è
l' . CP_4
Ebbene, i principi sopra riportati si attagliano al caso in esame concernente esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa creditoria concernente gli avvisi di addebito per contributi I.V.S. anno 2013, sostenendo parte ricorrente di non essere più debitore per intervenuta prescrizione.
Dunque, per i principi sopra esposti, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie (all.1 memoria resistente), l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è l'ente creditore e, quindi, nel caso di specie, l' . CP_4 Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass.
24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Pertanto, ritenuto che l'oggetto del presente giudizio riguardi il merito della pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta, sussiste il difetto di legittimazione dell'agente di riscossione.
Ne consegue che il ricorso va respinto, restando assorbite le ulteriori questioni non espressamente trattate.
Per i motivi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
NA GI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della G.O.T. dott.ssa NA GI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/12/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lo Giudice Davide ed elettivamente domiciliata a Canicattì in via
EG LE n.60.
- opponente - contro
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.I. ) in persona del Procuratore Speciale e Responsabile Atti Introduttivi del P.IVA_1
Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per Procura Speciale, autenticata per atto Persona_1
Notaio di Roma del 22 Giungo 2023, Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, rilasciata da Persona_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panepinto ed Controparte_1 CP_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n. 126.
- opposta -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 30/10/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003119933000, notificata per compiuta giacenza il
14 luglio 2023 dall' , emessa in virtù di un avviso di addebito Controparte_3 dell' notificato il 28 febbraio 2013, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2013, per CP_4
l'importo di euro 5009,88. Qualificava preliminarmente l'impugnazione proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine decadenziale, poiché veniva contestato il diritto dell' a procedere esecutivamente. Controparte_3
Eccepiva, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito e, nel merito, l'intervenuta prescrizione. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato prescritto il diritto dell' Controparte_1
di procedere all'esecuzione dei crediti in oggetto.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo la tardività, l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso. Nel merito ha
[...] contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, ed ha comunque dedotto l'intervenuta prescrizione della contribuzione richiesta.
Con provvedimento dell'11 novembre 2025, la scrivente G.O.T. veniva delegata alla trattazione e decisione del giudizio.
Con successivo provvedimento, comunicato alle parti, questa decidente ha disposto che l'udienza fissata per il 18/12/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti esclusivamente istanze e conclusioni.
Le parti hanno provveduto al deposito nei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Acquisiti i documenti in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Nelle note, i procuratori hanno illustrato le proprie argomentazioni e, in conclusione, si sono riportati alle domande formulate negli atti introduttivi.
La GOT definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Preliminarmente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nella fattispecie in esame, alla luce dei vizi prospettati dall'opponente, il ricorso risulta introduttivo di distinte azioni, una da qualificarsi in termini di opposizione di merito e l'altra come opposizione agli atti esecutivi.
Con riferimento alla legittimazione passiva si osserva che, avendo la parte opponente impugnato degli avvisi di addebito, e non delle cartelle esattoriali, l'unico legittimato passivo è l' . CP_4
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
A tal proposito, il giudice di legittimità ( Corte di Cassazione n. 31486/2022) ha sul punto ritenuto:
“Questa Corte, chiamata a pronunciarsi a sezioni unite su una questione di massima di particolare importanza, ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022,
n. 7514).
Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel giungere a tali conclusioni, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12), (…).
D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (..), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265.
Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro
l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario.
Dal dettato normativo traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa - e unico legittimato
a contraddire - è l'ente impositore.
Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva»
(sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.). (…)4. Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudizio incardinato (..) verte sull'accertamento dei crediti previdenziali, vantati dall e dall'INAIL (..). CP_4
L'opponente ha negato di essere debitore e, a tale riguardo, ha articolato molteplici contestazioni, che investono la fondatezza della pretesa azionata. Anche nell'odierno giudizio, dunque, si controverte sull'esistenza del debito contributivo e, rispetto a tale tema, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.3.). (..)5. (..) L'istituto della legittimazione ad agire o
a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si raccorda al principio dettato dall'art.
81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
L'attore e il convenuto devono coincidere con i soggetti che, secondo la legge chiamata a regolare il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Poiché la materia attiene al contraddittorio e occorre prevenire una sentenza inutiliter data,
s'impone la verifica di tale legittimazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (..) 6. La citata sentenza n. 7514 del 2022 ha infine precisato che, ove si riscontri il difetto di legittimazione passiva della parte evocata in giudizio, si dovrà adottare una pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione.
La proposizione dell'azione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ. e non approda dunque ad una chiamata in causa iussu iudicis o all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
La difettosa instaurazione del contraddittorio, denunciata con il primo mezzo, implica il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva del concessionario, che si atteggia come mero destinatario del pagamento a tenore dell'art. 1188 cod. civ.”
Osserva questa decidente che la disciplina sopra richiamata è applicabile, per quanto compatibile, anche agli avvisi di addebito, per i quali l'unico legittimato passivo, nel giudizio di opposizione è
l' . CP_4
Ebbene, i principi sopra riportati si attagliano al caso in esame concernente esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa creditoria concernente gli avvisi di addebito per contributi I.V.S. anno 2013, sostenendo parte ricorrente di non essere più debitore per intervenuta prescrizione.
Dunque, per i principi sopra esposti, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie (all.1 memoria resistente), l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è l'ente creditore e, quindi, nel caso di specie, l' . CP_4 Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass.
24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Pertanto, ritenuto che l'oggetto del presente giudizio riguardi il merito della pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta, sussiste il difetto di legittimazione dell'agente di riscossione.
Ne consegue che il ricorso va respinto, restando assorbite le ulteriori questioni non espressamente trattate.
Per i motivi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 22/12/2025
La G.O.T.
NA GI