Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1731
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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La violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorché detto giudice eserciti un'attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la ravvisabilità del vizio di costituzione del giudice in un caso nel quale l'istruttore - nell'ambito di un procedimento di impugnazione del lodo, al quale si applica la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello - si era limitato a dirigere l'udienza di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni).

Essendo il giudizio di impugnazione del lodo assoggettato alle norme sul procedimento davanti alla corte d'appello, non trova ad esso applicazione la speciale disciplina della decadenza della domanda riconvenzionale che non sia stata proposta nella comparsa di risposta, dettata, per il procedimento davanti al tribunale, dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.

L'art. 830, comma secondo, cod. proc. civ. - nella parte in cui prevede la rimessione della causa davanti all'istruttore se per la decisione del merito, conseguente alla dichiarazione di nullità del lodo, è necessaria una nuova istruzione - deve intendersi abrogato per incompatibilità con gli artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (entrati in vigore successivamente al 30 aprile 1995 e quindi posteriormente alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, sostitutiva, nel senso sopra indicato, dell'art. 830), i quali, modificando l'art. 350 cod. proc. civ. e l'art. 128 disp. att. cod. proc. civ., hanno previsto, quale disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, la trattazione collegiale e l'abolizione della figura del consigliere istruttore.

Operando nell'ordinamento processuale il principio - ricavabile dagli artt. 400 e 406 cod. proc. civ. - secondo cui davanti al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta, la trattazione del giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., deve svolgersi interamente davanti al collegio, applicandosi la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, e quindi l'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a mente del quale la trattazione dell'appello è collegiale.

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1731
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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