Sentenza 4 giugno 2003
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede un bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinnanzi al giudice civile (fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare).
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione antimafia: sulla revocabilità della confiscaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2003, n. 38294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38294 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
3. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
4. Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA US;
avverso l'ordinanza 30 gennaio 2002 del Tribunale di Napoli;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere De Roberto.
IN FATTO E DIRITTO
1. Il 4 aprile 1993 veniva adottato, ai sensi dell'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvedimento di sequestro di un immobile di proprietà di UN CAROLINA, persona sottoposta a misura di prevenzione personale;
il sequestro veniva trascritto il 4 novembre 1993, con indicazione di persona diversa.
Il 12 novembre 1993 il Tribunale di Napoli emetteva provvedimento di confisca, provvedimento che veniva confermato il 19 luglio 1004 dalla Corte di appello.
Il 17 marzo 1995 l'immobile veniva alienato da UI IA (persona interposta dalla UN CAROLINA) a DI PA CE. Il 3 aprile 1995 il provvedimento di confisca diveniva irrevocabile. Il 26 settembre 1996 DI PA CE vendeva l'immobile a CA US (l'attuale ricorrente). L'atto veniva trascritto il 24 ottobre 1996.
Il 12 giugno 2001 l'Agenzia del demanio, comunicava l'attivazione del procedimento di autotutela esecutiva per il rilascio dell'immobile.
2. Il CA instava per la revoca della confisca assumendo di aver acquistato l'immobile da DI PA CE con l'atto notarile allegato, nel quale veniva dato atto che il bene era libero da trascrizioni e che, dunque, la confisca non era a lui opponibile. Il Tribunale di Napoli qualificata l'istanza come "incidente di esecuzione", la dichiarava inammissibile, rilevando che il CA non doveva essere citato nel procedimento di prevenzione perché all'epoca del sequestro e della confisca non aveva ancora acquistato alcun diritto sul bene. Precisava, altresì, quanto alla questione concernente "eventuali diritti di terzi che successivamente hanno acquistato in buona fede" ed a quella riguardante l'opponibilità o meno agli stessi della trascrizione (eventualmente errata) del provvedimento di sequestro e confisca del bene, che si tratta di pretese possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice civile competente".
3. Ha proposto ricorso per cassazione il CA, deducendo violazione dell'art. 576, comma 2 (recte, 676, comma 2) c.p.p. e dell'art. 2659 c.c., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, domandando: in via principale, l'annullamento senza rinvio della denunciata ordinanza, disponendo, a norma dell'art.2659 c.c., la revoca della confisca dell'immobile, acquistato dal
CA in buona fede e senza che lo stesso fosse gravato, al momento dell'acquisto, da alcuna trascrizione: la confisca era stata, infatti, trascritta dall'erario a distanza di svariati anni dal passaggio in giudicato del decreto applicativo della misura di prevenzione e, pertanto, non era opponibile al ricorrente;
in via subordinata, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio diretto a verificare l'opponibilità della confisca al CA, con sospensione dell'esecuzione del provvedimento ablatorio;
in via gradata, l'annullamento senza rinvio del provvedimento denunciato con rimessione, a norma dell'art. 676, comma 2, c.p.p., delle parti davanti al competente giudice civile perché risolva la controversia sulla proprietà dell'immobile, sottoposto alla confisca non ancora eseguita, con sospensione dell'esecuzione del relativo provvedimento.
Il ricorso è infondato.
4. Occorre, anzi tutto, ricordare che la legge 13 settembre 1982, n.646, nell'apportare notevoli modificazioni ed integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ha posto particolare attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore ha ritenuto che l'accumulo della ricchezza costituisca lo scopo dell'attività illecita dell'indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso ed al tempo stesso lo strumento per svolgere ed incrementare efficacemente detta attività. Pertanto, sul piano sostanziale, deve essere provato, normalmente mediante indizi, che il proposto abbia effettivamente la disponibilità, diretta o indiretta, del bene, intesa tale disponibilità come manifestazione dell'appartenenza uti dominus del bene stesso, con esclusione della detenzione temporanea in base ad un rapporto obbligatorio, quale, ad esempio, la locazione, sempre che tale rapporto non dissimuli la reale appartenenza del bene all'indiziato (Sez. 1, 30 gennaio 1989, Vernengo).
Quale premessa per ogni successiva statuizione, è indispensabile rammentare che la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte è attestata sulla linea interpretativa in base alla quale per poter disporre, in un procedimento di prevenzione, la confisca in danno di un soggetto estraneo al procedimento principale, ex art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è necessaria la sussistenza della prova sia in ordine alla appartenenza della res oggetto della misura a chi è colpito dalla misura personale, sia in ordine alla riconducibilità del bene all'attività illecita di quest'ultimo; si è affermato perciò che tale valutazione deve sorreggere anche il provvedimento dichiarativo di illegittima provenienza, che autorizza la confisca dei beni nei confronti del soggetto cui è stata applicata la misura personale di prevenzione;
che una valutazione di ragionevole probabilità può legittimare il sequestro previsto dal comma 2 dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, che costituisce un provvedimento cautelare e che, appunto perciò, può essere emesso sulla base di sufficienti indizi, ma non può legittimare la confisca, che è provvedimento definitivo e che appunto per questo motivo e per la sua natura ablatoria può essere emesso solo sulla base di prove (Sez. 1, 18 gennaio 1988, Cananzi); che, nell'ipotesi di beni intestati ad un terzo, ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale (in quanto indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso) e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli lato sensu di parentela o di convivenza con il proposto nell'ultimo quinquennio;
rimarcandosi come non sia senza significato la distinzione operata dal comma 3 dell'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965 fra persone che hanno vincoli con il proposto,
sicché è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi infraquinquennali: ciò in quanto in tali situazioni la confisca investe (o può investire) beni che in tutto o in parte sono (o possono essere) di soggetto che non è indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, sicché manca nei suoi confronti la misura di prevenzione personale e non lo si può gravare di quella patrimoniale, imputandogliela in proprio con metodologia corrispondente all'utilizzazione della prova tipica del giudizio di pericolosità, e cioè sulla base delle presunzioni connesse a tale giudizio (Sez. 1, 16 aprile 1996, Biron); che, in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni ché avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto;
disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, deve essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, gravando sul giudice il dovere di indicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia (ma in taluni casi anche reale) sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare (Sez. 1, 10 novembre 1997, Faraone); precisandosi che la "disponibilità" dei beni - che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario;
che nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che l'art.
2-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575, considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 2, 5 dicembre 1996, Liso); che l'art.
2-ter, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, non prevede un'inversione dell'onere della prova in tema di legittima provenienza dei beni sequestrati al soggetto indiziato di appartenere a sodalizio mafioso, ma va letta in coordinazione con quella di cui al secondo comma;
con la conseguenza che, pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi raccolti elementi che ne contrastino la portata ed elidano l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa, tuttavia rimane intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che determinati beni, formalmente intestati a terze persone, siano in effetti nella disponibilità del proposto e che il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, così da comprovare che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
ne consegue che, ai fini della confisca, spetta al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) che il proposto ha la piena disponibilità dei beni apparentemente facenti capo a persone diverse o che il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato (Sez. 1, 26 novembre 1998, Bommarito).
5. Circa gli strumenti apprestati dall'ordinamento al fine di rimuovere ex tunc la misura di prevenzione, le Sezioni unite di questa Corte Suprema hanno statuito, ma con esclusivo esplicito riferimento alla misura personale, che l'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e segg. c.p.p., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, comma 2, della legge adesso ricordata. Con la conseguenza che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dalla legge n. 1423 del 1956 abbraccia sia la revoca con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione della pericolosità del prevenuto sia quella con efficacia ex tunc, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della, misura (Sez. un. , 10 dicembre 1997, Pisco).
6. Appare non inutile - ai fini di una corretta verifica complessiva, della vicenda in esame - determinare se un regime di tal genere possa estendersi alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale quando non vengano chiamate in causa le condizioni per l'applicabilità della misura personale, concernendo la richiesta di revoca esclusivamente - per di più qui avanzata da colui che, sia pure implicitamente (ma con valenza designante davvero decisiva) si definisce "terzo interessato" - i presupposti cui la legge condiziona l'applicazione della misura ablativa rispetto a tali soggetti, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 3, e 2-ter, commi 2 e 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Questa Corte (Sez. 6, 4 giugno 1997, Scuderi), premesso che non viene in considerazione la pericolosità sociale del proposto, ha osservato che la rivendicazione del bene confiscato da parte del terzo "si profila come un accidente che investe la fase esecutiva della sola misura patrimoniale divenuta definitiva", così da inferirne che "nessuna ragione plausibile milita a favore del rinvio alla procedura revocatoria dettata per le misure di prevenzione personali". Una conclusione difficilmente superabile, non soltanto per il chiaro riferimento dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - non addebitabile certo alla sovrapposizione delle diverse stesure legislative - alle sole misure di prevenzione personali, ma anche perché apparirebbe deprivato di ogni valenza prescrittiva il rinvio dell'art.
3-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965 al comma 11 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, "il quale aggiungendosi ai ... commi 8 e 10, di per sé già sufficienti a coprire il regime delle impugnazioni, si atteggia come norma di chiusura rivolta sussidiariamente a regolamentare la proposizione e la decisione di ogni sorta di gravame attraverso l'ulteriore e generale rinvio alle norme del codice di procedura penale sulle misure di sicurezza non solo personali ma anche patrimoniali. Linea interpretativa che era stata disattesa da una precedente decisione la quale, dopo aver ricordato che in tema di misure di prevenzione il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione, rappresentata dalla revoca o dalla modifica della misura di prevenzione ex art. 7, comma 1, della legge n 1423 del 1956 - il quale è idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato - ha ritenuto che la cessazione o la mutazione della causa che ha determinato il provvedimento può ben riferirsi ad un elemento non considerato nei passaggi argomentativi e nei presupposti fattuali della decisione;
elemento che, come tale, sfugge alla preclusione del giudicato, ponendosi rispetto agli elementi, fattuali e concettuali di quest'ultimo, in una relazione di novità e, quindi, di non previsione;
così da statuire, in un caso in cui il proposto aveva presentato istanza di revisione del provvedimento di prevenzione limitatamente alla parte in cui disponeva la confisca di un terreno nella sua disponibilità, allegando, quale nuovo documento, una scrittura privata avente ad oggetto proprio l'immobile in questione, che l'istanza dovesse essere comunque ritenuta inammissibile in quanto il proposto non aveva prodotto la suddetta scrittura nel corso del giudizio, pur non potendo non essere a conoscenza della stessa, venendo così meno all'onere di allegazione previsto dal comma terzo dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965 (Sez. 1, 6 marzo 1992, Santapaola).
7. Le argomentazioni della decisione della sesta Sezione sopra ricordata trovano conforto nella stessa statuizione delle Sezioni unite che ha ritenuto riferibile alle misure di prevenzione personali la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Una tale sentenza, infatti, rigorosamente attestata al tema della pericolosità, non sembra lasciare spazio di sorta alla revoca delle misure di prevenzione patrimoniale quale disciplinata dalla norma adesso rammentata;
come appare, del resto, comprovato dal nucleo essenziale della problematica, incentrato - oltre che sull'endiadi revisione - revoca - sull'operatività di quest'ultimo istituto non soltanto ex nunc (per la sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale), ma anche ex tunc (per la sopravvenienza di elementi dimostrativi dell'inesistenza originaria delle condizioni legittimanti la misura); una problematica priva di rilievo in tema di misure patrimoniali (sia nel caso in cui non vengano contestati i presupposti per l'applicazione della misura personale sia, quel che più importa quando i terzi agiscano contestando esclusivamente la disponibilità dei beni da parte del sottoposto a misura di prevenzione personale (cfr., ancora una volta, Sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco). Non altrettanto condivisibili appaiono, invece, le conclusioni della sentenza più avanti presa in esame circa l'utilizzabilità dell'incidente di esecuzione.
Può riconoscersi assoluto rigore all'affermazione in base alla quale per la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali l'unica via da battere per il terzo che rivendichi la piena titolarità del diritto confiscato è il ricorso alla normativa prevista dal codice di procedura penale in materia di confisca, sia perché solo il codice contiene una disciplina organica applicabile in generale per tutte tali tipologie di provvedimenti sia per l'assenza nella specifica materia di una normativa in deroga alla disciplina generale;
ma è indubbio che l'indiscriminata utilizzazione dello strumento dell'incidente di esecuzione, richiamato anche per il caso di partecipazione del terzo al giudizio di cognizione, appare esorbitare dai modelli di utilizzazione dell'istituto quali delineati dalla disciplina codicistica.
8. Va ricordato che per terzo, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, deve intendersi il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso oggetto di confisca;
un soggetto, peraltro, non estraneo al procedimento di applicazione delle misure patrimoniali, se è vero che sia in sede di sequestro sia in sede di confisca le persone diverse dal proposto, sono - a norma dell'art.
2-ter, comma 5, della legge n. 575 del 1965 - chiamate dal tribunale con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
E, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione nel quale sia stata disposta la confisca di un bene ritenuto nella disponibilità della persona proposta, non sussiste alcuna nullità in relazione alla mancata citazione del soggetto formalmente intestatario del bene che potrà proporre incidente di esecuzione nei confronti del provvedimento applicativo della misura patrimoniale;
non mancandosi di ricordare che il dettato dell'art.
2-ter, comma 5, della legge 31 maggio 1965 n. 575, a norma del quale i terzi sono chiamati ad intervenire, va interpretato nel quadro di quella che è la natura e l'oggetto del procedimento di prevenzione, che non mira ad accertare là proprietà del bene (si vedano per un utile, quanto significativo, termine del raffronto, non soltanto l'art. 648-bis c.p., ma anche l'art.12-quinquies del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), sebbene la sua disponibilità da parte del proposto e che perviene ad un provvedimento che non realizza un trasferimento di beni a titolo derivativo dal precedente titolare, ma riveste carattere ablativo di tipo sanzionatorio (Sez. VI, 3 aprile 1995, Annunziata). Il procedimento di prevenzione - si è aggiunto ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, con la conseguenza che l'omessa "chiamata" del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione comporta non la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi, l'applicazione della misura di prevenzione;
ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (Sez. I, 16 aprile 1996, Biron;
Sez. V, 19 maggio 1998, Cassani;
Sez. VI, 2 marzo 1999, Morabito).
Dal sistema così congegnato, incentrato sul concetto di disponibilità del proposto e sulla fondamentale primaria esigenza teleologica da perseguire che si risolve nell'applicazione della misura di prevenzione personale, appare evidente il ruolo accessorio ed eventuale del terzo che vanti diritti sul bene, così come appare evidente che l'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione, un soggetto al quale la legge attribuisce pieno esercizio del diritto di difesa, non resta circoscritto ad un mero "incidente" della procedura costituendo in capo ad esso il ruolo sostanziale di parte soggetta a precisi oneri di allegazione sia pure in funzione di prevenire l'ablazione del bene da ricollegare alla disponibilità del bene stesso da parte del soggetto proposto.
Non può dubitarsi allora che il ricorso all'incidente di esecuzione da parte del terzo resti condizionato alla sua mancata partecipazione al giudizio di cognizione, secondo un modello conforme alle regole che non consentono di porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di "rivendicare" il suo diritto sul bene.
Resta, è vero, l'eventualità che emergano successivamente elementi non potuti acquisire perché non conosciuti dal soggetto interessato. Sennonché la natura della pretesa fatta valere, del tutto svincolata dall'oggetto del procedimento di prevenzione, che ha per necessario presupposto la pericolosità del proposto, non può che ricondurre l'eventuale azionabilità di un incidente di esecuzione entro un modello tipicamente revocatorio quale è quello - sotto il profilo della causa petendi - della revocazione prevista dall'art. 395 e segg. c.p.c. Il tutto nella logica, già avvertita da questa Corte,
che la misura patrimoniale, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di "prevenzione", costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso (un principio da ritenere, a fortiori, applicabile ai c.d. "terzi interessati") ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. c.p.; la ratio della confisca, infatti, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali e, dunque, si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata (Sez. 2, 14 febbraio 1997, Nobile;
ma, soprattutto, più di recente, Sez. 6, 18 settembre 2002, Diana).
9. Il caso sottoposto ora al vaglio di questa Corte è del tutto estraneo, quanto al modello di disciplina, a quello delineato dalle statuizioni prima rammentate.
Rimane, anzi tutto, assorbente la considerazione che il CA non può considerarsi "terzo interessato" - almeno secondo le predette enunciazioni - perché, al momento in cui venne pronunciato l'atto ablativo non aveva la disponibilità nè; aveva ancora acquistato l'immobile. Con la conseguenza che non doveva (né poteva), essere citato nel procedimento di prevenzione la cui decisione è divenuta irrevocabile prima dell'atto di acquisto. Agevole, dunque, la constatazione che il ricorrente non era "legittimato" a proporre incidente di esecuzione, riservato ai terzi interessati non citati nel procedimento di prevenzione. Poiché, fra l'altro, la confisca è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e poiché l'acquisto dell'immobile da parte del CA è avvenuto quando il procedimento di prevenzione si era ormai concluso, la vicenda si esaurisce, nell'ambito strettamente civilistico, tra il CA e l'amministrazione. Non viene in considerazione qui, dunque, una controversia sulla proprietà della cosa di cui si chieda la restituzione, ma un episodio giuridicamente qualificabile come tutto intrinseco alla tematica dell'opponibilità di un atto di acquisto del diritto da parte dell'amministrazione (sia pure in forza di un provvedimento del giudice della prevenzione) che sia stato trascritto successivamente ad un atto di acquisto a titolo derivativo da parte di un terzo di buona fede. Per di più, nel quadro di una seriazione procedimentale del tutto svincolata dal precetto dell'art. 679, comma 2, c.p.p. Va chiarito, ad ogni buon conto, che la richiesta di rimessione delle parti davanti al giudice civile costituisca l'effettivo decisum del Tribunale, dichiarando inammissibile l'incidente di esecuzione.
Il vero problema s'incentra, e l'ha correttamente evidenziato l'ordinanza impugnata, sull'opponibilità della confisca che nulla ha a che vedere con quello della procedura di prevenzione nel quale il CA non può qualificarsi né terzo interessato, né, ovviamente, parte.
Appare, oltre tutto, davvero semplicistico - al fine di attribuire la cognizione del fatto al giudice penale - affermare, come fa il ricorrente, che la domanda attiene all'esecuzione del provvedimento di confisca, una procedura ormai esaurita in forza dei provvedimenti sopra riportati. Il riferimento, poi, all'assenza di un "fatto nuovo", va verificata solo alla stregua di precedenti titoli di legittimazione che qui non sussistono.
Ciò anche considerando che il provvedimento impugnato non è in grado di assumere alcun effetto preclusivo all'esercizio dell'azione civile, per un titolo che non deriva dal procedimento di prevenzione;
solo ricordando che, in quella sede, il CA potrà disporre di strumenti diretti a sospendere l'efficacia del provvedimento di autotutela. Senza che la ratio decidendi di una simile pronuncia abbia incidenza sulla eventuale realizzazione della pretesa davanti al giudice civile.
9. Il ricorso, deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 OTTOBRE 2003.