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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2287/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, RE
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12897/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2024/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09/06/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 01009270 24 000, emessa dall'Agente della
SI su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, per un importo complessivo di euro 21.416,67, relativo all'anno d'imposta 2019.
La pretesa erariale trae origine da una precedente comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Ufficio finanziario ha proceduto al disconoscimento di crediti d'imposta che la contribuente aveva riportato dalla dichiarazione dell'anno precedente (2018) a quella dell'anno oggetto di controllo (2019). Nello specifico, i rilievi contestati, integralmente riproposti nella cartella di pagamento impugnata, concernevano:
1. Un minor credito IRPEF per un importo di euro 14.972,00, che la ricorrente aveva indicato nel rigo
RN36 della dichiarazione "Redditi PF 2020" quale eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
2. Un minor credito per addizionale comunale all'IRPEF per un importo di euro 110,00, indicato nel rigo
RV12 quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
3. Un minor credito per addizionale regionale all'IRPEF per un importo di euro 19,00, indicato nel rigo
RV4 quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
A fondamento del proprio ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva, eccependo che il mancato riconoscimento automatico dei crediti in sede di liquidazione automatizzata era ascrivibile unicamente alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2018 (modello "Redditi 2019"). La ricorrente ha precisato che tale ritardo era stato causato da un mero problema tecnico occorso durante la procedura di invio telematico tramite la piattaforma Entratel, che aveva comportato lo scarto del file e la necessità di un nuovo invio. Di conseguenza, la dichiarazione per il 2018 era stata trasmessa e acquisita dal sistema dell'Agenzia delle Entrate solo in data 02/07/2024. Tale circostanza ha fatto sì che, al momento dell'elaborazione della comunicazione di irregolarità per il 2019, la dichiarazione del 2018 fosse considerata omessa, impedendo così il corretto "aggancio" informatico dei crediti da riportare a nuovo.
La difesa della contribuente ha tuttavia sottolineato un profilo di illegittimità dell'operato dell'Ufficio, evidenziando come, alla data di iscrizione a ruolo degli importi (20/03/2025), la dichiarazione per l'anno 2018 fosse già stata regolarmente acquisita agli atti dell'Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto tenerne conto prima di procedere all'emissione del ruolo esecutivo .
Sul piano sostanziale, la ricorrente ha argomentato in merito alla effettiva esistenza e legittimità dei crediti disconosciuti, producendone analitica documentazione probatoria. In particolare, ha dimostrato la genesi del credito IRPEF di euro 14.972,00 per l'anno 2018, derivante dall'eccedenza delle ritenute d'acconto subite
(euro 87.452,00) e degli acconti versati (euro 6.911,00) rispetto all'imposta netta dovuta (euro 79.391,00). A tal fine, ha allegato la Certificazione Unica del sostituto d'imposta e le quietanze di versamento degli acconti. Analogamente, ha documentato l'origine dei crediti per le addizionali regionale e comunale, scaturiti da un ammontare di ritenute subite superiore all'imposta dovuta.
In diritto, la ricorrente ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui le sentenze delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 17757/2016), secondo cui l'omissione della dichiarazione non preclude di per sé il diritto del contribuente al riconoscimento di un credito d'imposta, a condizione che ne venga dimostrata in giudizio l'effettiva esistenza. Sulla base di tali argomentazioni, ha concluso chiedendo l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
In data 02/10/2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio depositando un accordo di conciliazione, sottoscritto da entrambe le parti in data 01/10/2025, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con il quale la controversia è stata integralmente definita. Contestualmente,
l'Ufficio ha formulato istanza a questa Corte per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
In pari data, anche la difesa della parte ricorrente ha depositato un'istanza con la quale, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia, come risulta dall'atto di conciliazione sottoscritto in data 01/10/2025 e depositato agli atti da entrambe le parti processuali.
L'istituto della conciliazione giudiziale, disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di porre fine alla lite pendente.
Il comma 1 del citato articolo dispone infatti: "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia."
Il perfezionamento dell'accordo conciliativo, che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa e dei motivi di impugnazione, integrando una delle ipotesi di cessazione della materia del contendere .
Tale fattispecie estintiva del processo è espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale statuisce che: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere."
Nel caso di specie, la volontà concorde delle parti di definire il giudizio emerge in modo inequivocabile dalle istanze depositate, con le quali sia l'Agenzia delle Entrate che la ricorrente hanno chiesto a questa Corte di prendere atto dell'accordo raggiunto e di dichiarare l'estinzione del processo.
Pertanto, preso atto della formalizzazione dell'accordo conciliativo che risolve integralmente la pendenza oggetto del presente giudizio, questa Corte non può che accogliere le conformi istanze delle parti e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in linea con la costante prassi giurisprudenziale in materia . Per quanto attiene al governo delle spese di lite, si osserva che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la loro integrale compensazione. Tale richiesta è meritevole di accoglimento, non solo in virtù dell'accordo tra le parti, ma anche in applicazione del principio generale sancito dalla normativa processuale tributaria. L'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria), applicabile ratione temporis, prevede infatti che: "Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".
Non essendo stato pattuito diversamente, le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, RE
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12897/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100927024000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2024/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09/06/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 01009270 24 000, emessa dall'Agente della
SI su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, per un importo complessivo di euro 21.416,67, relativo all'anno d'imposta 2019.
La pretesa erariale trae origine da una precedente comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Ufficio finanziario ha proceduto al disconoscimento di crediti d'imposta che la contribuente aveva riportato dalla dichiarazione dell'anno precedente (2018) a quella dell'anno oggetto di controllo (2019). Nello specifico, i rilievi contestati, integralmente riproposti nella cartella di pagamento impugnata, concernevano:
1. Un minor credito IRPEF per un importo di euro 14.972,00, che la ricorrente aveva indicato nel rigo
RN36 della dichiarazione "Redditi PF 2020" quale eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
2. Un minor credito per addizionale comunale all'IRPEF per un importo di euro 110,00, indicato nel rigo
RV12 quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
3. Un minor credito per addizionale regionale all'IRPEF per un importo di euro 19,00, indicato nel rigo
RV4 quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione.
A fondamento del proprio ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva, eccependo che il mancato riconoscimento automatico dei crediti in sede di liquidazione automatizzata era ascrivibile unicamente alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2018 (modello "Redditi 2019"). La ricorrente ha precisato che tale ritardo era stato causato da un mero problema tecnico occorso durante la procedura di invio telematico tramite la piattaforma Entratel, che aveva comportato lo scarto del file e la necessità di un nuovo invio. Di conseguenza, la dichiarazione per il 2018 era stata trasmessa e acquisita dal sistema dell'Agenzia delle Entrate solo in data 02/07/2024. Tale circostanza ha fatto sì che, al momento dell'elaborazione della comunicazione di irregolarità per il 2019, la dichiarazione del 2018 fosse considerata omessa, impedendo così il corretto "aggancio" informatico dei crediti da riportare a nuovo.
La difesa della contribuente ha tuttavia sottolineato un profilo di illegittimità dell'operato dell'Ufficio, evidenziando come, alla data di iscrizione a ruolo degli importi (20/03/2025), la dichiarazione per l'anno 2018 fosse già stata regolarmente acquisita agli atti dell'Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto tenerne conto prima di procedere all'emissione del ruolo esecutivo .
Sul piano sostanziale, la ricorrente ha argomentato in merito alla effettiva esistenza e legittimità dei crediti disconosciuti, producendone analitica documentazione probatoria. In particolare, ha dimostrato la genesi del credito IRPEF di euro 14.972,00 per l'anno 2018, derivante dall'eccedenza delle ritenute d'acconto subite
(euro 87.452,00) e degli acconti versati (euro 6.911,00) rispetto all'imposta netta dovuta (euro 79.391,00). A tal fine, ha allegato la Certificazione Unica del sostituto d'imposta e le quietanze di versamento degli acconti. Analogamente, ha documentato l'origine dei crediti per le addizionali regionale e comunale, scaturiti da un ammontare di ritenute subite superiore all'imposta dovuta.
In diritto, la ricorrente ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui le sentenze delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 17757/2016), secondo cui l'omissione della dichiarazione non preclude di per sé il diritto del contribuente al riconoscimento di un credito d'imposta, a condizione che ne venga dimostrata in giudizio l'effettiva esistenza. Sulla base di tali argomentazioni, ha concluso chiedendo l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
In data 02/10/2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio depositando un accordo di conciliazione, sottoscritto da entrambe le parti in data 01/10/2025, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con il quale la controversia è stata integralmente definita. Contestualmente,
l'Ufficio ha formulato istanza a questa Corte per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
In pari data, anche la difesa della parte ricorrente ha depositato un'istanza con la quale, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia, come risulta dall'atto di conciliazione sottoscritto in data 01/10/2025 e depositato agli atti da entrambe le parti processuali.
L'istituto della conciliazione giudiziale, disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di porre fine alla lite pendente.
Il comma 1 del citato articolo dispone infatti: "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia."
Il perfezionamento dell'accordo conciliativo, che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa e dei motivi di impugnazione, integrando una delle ipotesi di cessazione della materia del contendere .
Tale fattispecie estintiva del processo è espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale statuisce che: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere."
Nel caso di specie, la volontà concorde delle parti di definire il giudizio emerge in modo inequivocabile dalle istanze depositate, con le quali sia l'Agenzia delle Entrate che la ricorrente hanno chiesto a questa Corte di prendere atto dell'accordo raggiunto e di dichiarare l'estinzione del processo.
Pertanto, preso atto della formalizzazione dell'accordo conciliativo che risolve integralmente la pendenza oggetto del presente giudizio, questa Corte non può che accogliere le conformi istanze delle parti e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in linea con la costante prassi giurisprudenziale in materia . Per quanto attiene al governo delle spese di lite, si osserva che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la loro integrale compensazione. Tale richiesta è meritevole di accoglimento, non solo in virtù dell'accordo tra le parti, ma anche in applicazione del principio generale sancito dalla normativa processuale tributaria. L'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria), applicabile ratione temporis, prevede infatti che: "Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".
Non essendo stato pattuito diversamente, le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.