Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
AULA A 0 3 1 3 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 16604/2000소 Composta dai magistrati: Guglielmo Sciarelli Presidente Luciano Vigolo - Consigliere Giovanni Mazzurella Rep. . Cron. 7180 Guido Vidiri 3 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 27.11.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da POSTE ITALIANE SPA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 4873
contro
La LO ES NT, elettivamente domiciliato in Roma, Langateer Farewelly 25 Michelangelo presso l'avv. Arturo Maresca, che, unitamente all'avv. Marcello Ziveri, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 28 in data 10 maggio 2000 (RC, 945/1999): sentiti, nella pubblica udienza del 27 novembre 2002; il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Fiorillo, il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo R Il Tribunale di Parma ha respinto l'appello e confermato la decisione del Pretore della stessa scde, che aveva accertato il diritto di NT Lo RE, dipendente della SpA Poste IA, all'assegnazione definitiva delle mansioni proprie dell'arca quadri di 1° livello dal 12 giugno 1997. con la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Al rigetto dell'appello della società datrice di lavoro il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il diritto all'inquadramento nell'area quadri di t° livello si era perfezionato alla scadenza del terzo mesc di assegnazione di fatto alle mansioni corrispondenti, non potendo trovare applicazione, in base al contratto e alla legge, il più lungo termine di sei mesi invocato dall'appellante. Ciò perché, l'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, nel prevedere per la categoria "quadri" la necessità che l'assegnazione di fatto alle mansioni si protraesse per oltre sei mesi, non poteva essere riferito ai dipendenti che, come nel caso del 1o RE, già appartenevano alla predetta categoría e rivendicavano il livello superiore compreso nella categoría medesima. Tale conclusione, a giudizio del Tribunale, cra imposta dal dettato dell'art. 6 della L. 190/1985, nella parte in cui introduceva un'eccezione all'inderogabilità dell'art. 2103 cc., eccezione da interpretarsi in senso stretto siccome limitata all'accesso alla categoria di "quadro"; in linea con la legge, del resto, l'art. 38 del contratto non contemplava duc categorie di "quadri", né recava alcun riferimento alle diverse aree di inquadramento (primo e secondo livello); la lettura in tal senso della legge c del contratto rispondeva altresì al criterio logico basato sulla distinzione tra accesso alla qualifica di "quadro" e progressione all'interno della medesima qualifica. La cassazione della sentenza è domandata da Poste IA SpA per un unico R motivo di ricorso, al quale resiste con controricorso NT Lo RE. Entrambe le parti hano depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c.. 6 l. 190/1985 e 1362 ss- c.c., con riferimento anche agli art. 37, 38. 44, 45, 48 e 49 del contratto collettivo, nonché vizio della motivazione.
2. Sostiene la ricorrente che il periodo minimo di svolgimento delle mansioni corrispondenti, necessario per acquisire il diritto alla definitiva assegnazione all'area quadri di 1° livello. non può essere inferiore a sci mesi, ai sensi delle disposizioni contrattuali, a tanto legittimate dall'art. 61. 190/1985, norma che non pone alcuna limitazione al potere dell'autonomia collettiva di prevedere diverse qualifiche all'interno della categoria dei "quadri" e di stabilire che non solo l'accesso a quella inferiore, ma anche a quella apicale, in forza delle mansioni di fatto svolte, sia subordinato allo svolgimento dei compiti per un periodo superiore 3 ai tre mesi. Che il contratto disponesse in tal senso, doveva desumersi dalla circostanza che, nell'ambito della categoria dei "quadri", erano state previste due diverse arco di inquadramento, con differenziati requisiti di accesso (si richiedeva il titolo di studio del diploma di laurea per accedere all'arca quadri di 1° livello), e, conseguentemente, con gradi marcatamente differenti di professionalità e responsabilità.
3. La Corte giudica fondato il ricorso. L'ordine logico-giuridico impone di verificare, in primo luogo, se sia consentito all'autonomia collettiva che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (o dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993. n. 5136 stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni propric della categoria di "quadre" (o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento già posseduto dal dipendente come quadro o dirigente. 4 Una risposta negativa al quesito è stata data dalla giurisprudenza della Corte in una controversia analoga promossa nei confronti delle Poste IA (Cass. 5 maggio 1999, n. 4516). 5 La predetta sentenza ha ritenuto necessario porre in relazione le clausole contrattuali con l'art. 6 della legge 13 maggio 1985. n. 190 (recante norme in tema di riconoscimento giuridico dei quadri intenmedi), secondo il cui disposto, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c.c., come modificate dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300. l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
6. Precisato che le mansioni superiori di cui all'art. 2, alle quali fa riferimento l'art.
6. sono quelle proprie della categoria dei quadri, la sentenza in esame ha ritenuto "evidente" che la norma, nel prevedere l'assegnazione temporanca del dipendente a mansioni della categoria dei quadri, si riferisca a dipendenti che a tale categoria non appartengono e proprio in ragione del passaggio di categoria che, in tal modo, si attua, si è prevista, con norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 2103 cc., l'eventualità di un maggior periodo di assegnazione temporanea perché la stessa diventi definitiva.
7. A sostegno dell'interpretazione in tal scaso della nonna sono utilizzati i seguenti argomenti, "quadri", secondo la terminologia della L. 190/1985 e dell'art. 2095, novellato, cc., costituiscono una delle quattro categorie nelle quali i lavoratori dipendenti si distinguono a norma dello stesso art. 2095 cc., dal che può trarsi conferma che l'art. 6 L. 190/1985 consideri, appunto, l'ipotesi dell'assegnazione di un dipendente con mansioni impiegatizic o operaic a mansioni proprie della categoria dei quadri. Proprio in ragione del passaggio di categoria e delle connotazioni proprie dei quadri (prestatori di lavoro subordinati che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa (art. 2, comma primo, della legge). il legislatore. dopo aver stabilito in linea di massima lo stesso termine trimestrale per la cd, promozione automatica, ha avvertito l'esigenza, in 5 ragione delle peculiarità del lavoro nei singoli settori di attività, di consentire alla contrattazione collettiva di fissare un termine eventualmente superiore. La deroga alla regola generale, di cui all'art. 2103 c.c., ha, pertanto, una sua logica non per una qualsiasi assegnazione temporanca di un quadro a mansioni superiori all'interno della stessa categoria, ma per l'assegnazione a mansioni di quadro di chi provenga da una categoría inferiore.
8. Del resto, la suddivisione da parte del legislatore dei lavoratori dipendenti in quattro categorie perderebbe gran parte del suo significato se ad eventuali ulteriori suddivisioni, interne a ciascuna categoria, di livelli, dovesse riconoscersi una rilevanza tale da sminuire o addirittura vanificare quella distinzione per categorie cui il legislatore ha attribuito rilievo gencrale, tanto da farme oggetto di una specifica norma del codice civile. . a quest'ultimo proposito, significativo X rilevare come la nonna generale di cui all'art. 2103 cc., dopo avere considerato (primo periodo) le mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, in relazione anche alla possibile acquisizione (non automatica) di una categoria supcriore, nel prevedere la possibilità di acquisizione od. automatica del diritto all'assegnazione definitiva a mansioni superiori. ha riguardo alle mansioni in sé, indipendentemente dalla qualifica. talché può aversi acquisizione automatica di mansioni superiori sia all'interno di una medesima qualifica che al di sopra di essa. Per contro, nell'istituire la nuova categoria del quadri, il legislatore ha ritenuto di emanare una norma non riferita genericamente alla prestazione di mansioni superiori, ma, specificamente, alla assegnazione delle mansioni superiori proprie della nuova categoria e la disposizione di cui all'art. 6., anche per il suo contenuto letterale. si riferisce evidentemente solo a chi sia stato per l'innanzi addetto a mansioni di impiegato o di operaio.
9. Infine, anche sotto il profilo della ratio legis, è evidente che se maggiori garanzie di capacità professionale sono richieste per il passaggio alla categoria dei quadri, non in uguale misura sono richieste per passaggi interni alla stessa (eventualmente pur articolata) categoria. La legge n. 190 del 1985 non prevedo suddivisione di livelli all'interno della categoria dei quadri e se da ciò non può certo dedursi che suddivisioni di tal genere siano incompatibili con il nuovo assetto del lavoro subordinato risultante dall'art. I della legge medesima (del resto la contrattazione collettiva è solita dare molteplici articolazioni alle categorie di operai impiegati), ancora meno può argomentarsi che le suddivisioni interno alla categoria dei quadri consentano per la cd. promozione automatica dall'una all'altra un termine più lungo di quello generale trimestrale di cui all'art. 2103 c.c. 10. A chiusura delle argomentazioni, sono svolte anche considerazioni generali circa la funzione di garanzia svolta dal termine por la cd. promozione automatica, a bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto del lavoro, Junzione dalla quale dovrebbe dedursi una restrizione degli spazi dell'autonomia collettiva. 11 La Corte però, sottoposte a rimeditazione le ragioni che hanno condotto alla decisione nei termini sopra indicati, ha successivamente ritenuto che il risultato interpretativo, che conduce a limitare in maniera rilevante i poteri attribuiti dalla norma alla contrattazione collettiva, non sia, in realtà, giustificato nė alla lettera. né dalla ratio della disposizione legislativa (Cass. 6 luglio 2001, n. 9165; 6 marzo 2002, n. 3210: 11 maggio 2002, n. 6795). E questo secondo indirizzo giurisprudenziale che merita di essere confermato 12. E' importante, in primo luogo. ricordare che il testo dell'art. 6 L. 190/1985 è stato sostituito dall'art. 1 della successiva legge 2 aprile 1986, n. 106, e che il significato dell'innovazione, pacificamente identificato, è stato quello di sottrarre 7 allo statuto comune della ed, promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti (montre, nell'originaria versione l'autorizzazione alla contrattazione collettiva riguardava lutte le categoric dei dipendenti, quali menzionate dall'art. 2095 c.c.. novellato). 13 La ratio della restrizione va sicuramente individuata nella considerazione che soltanto le categorie dei quadri e dei dirigenti sono caratterizzate da professionalità peculiari, dall'assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi (cfr. l'art. 5 L. 190/1985 in tema di assicurazione sulla responsabilità civile), Call'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore (connotati che possono persino comportare l'inapplicabilità in toto dell'art. 2103 c.c.. come sancito per la dirigenza pubblica dall'art. 19, comma 1. d.lgs. 29/1993 (ora art. 19 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dalla legge 15 luglio 2002, n.145). 14. I rilievi che precedono giustificano, in primo lungo, due considerazioni. La prima è che il legislatore del 1986, se davvero avesse inteso non soltanto restringere gli spazi dell'autonomia collettiva alle sole categorie dei quadri e dei dirigenti, ma anche, ulteriormente limitarla nel senso dell'interpretazione che si critica, ci si sarebbe potuto attendere, ragionevolmente, una qualche precisazione al riguardo. La seconda è che, nella descritta prospettiva, non è condivisibile l'insistenza sulla pretesa eccezionalità della possibilità di derogare alla regola generale del termine massimo di tre mesi. poiché la disciplina legislativa particolare è pienamente giustificata dalle peculiarità delle qualifiche comprese nelle categorie di quadro o di dirigente. 15. In secondo luogo, si è già riferito come non si dubiti, anche sulla base dell'ampio rinvio alla fonte negoziale collettiva per stabilire i requisiti di g appartenenza alla categoria dei quadri (art. 2, comma 2, L. 190/1985), della possibilità di differenziare i dipendenti appartenenti alla categoria secondo distinte qualifiche, in relazione alla struttura organizzativa dell'impresa, alle diverse professionalità e gradi di assunzione di responsabilità. Ciò del resto, conformemente ai principi generali che inducono alla sicura distinzione tra la nozione di categoria, cui si riferisce l'art. 2095 c.c. e quella di "qualilica", intesa come sintesi verbale per descrivere il complesso di mansioni proprie di un determinato livello di professionalità. Ed infatti, alla nozione di qualifica, non ccito a quella di categoria, malgrado la dizione letteralc, si deve intendere si riferisca l'art. 2103 c.c. (più correttamente, alle mansioni corrispondenti alla qualifica si riferisce l'art. 56 d.lgs. 29/1993 per il settore pubblico). 16. Anche all'intero della categoria dei dirigenti, introdotte dalla pratica negoziale. esistono diverse qualifiche a livelli di inquadramento, spesso molto articolate in taluni settori, che talvolta segnano una vera e propria diversità qualitativa anche in ordine allo statuto del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. un.. 29 maggio 1995, n. 6041, in ordine alla distinzione tra dirigenti alter ego dell'imprenditore e i ed. pseudo-dirigenti). 17. Queste considerazioni dimostrano come non esistano nella legge elementi testuali che possono confortare la lettura in senso restrittivo del potere della contrattazione collettiva, anzi gli stessi elementi appaiono piuttosto in grado di offrire sostegno all'interpretazione di segno contrario: l'art. 6, infatti, per il suo collegamento all'art. 2103 cc. e per il suo riferimento alle "mansioni superiori". non è suscettibile di essere circoscritto alla categoria come tale e, quindi, "le mansioni superiori dell'art. 2 della presente legge' si devono intendere come 9 mansioni certamente proprie di un "quadro", ma ulteriormente specificate dalla qualifica, ove la contrattazione collettiva ne contempli di diverse all'interno della categoria slessa;
del resto, si è già ricordato come il richiamo dell'art. 2 sia stato sostituito dalla L. 106/1986. all'originario richiamo dell'art. 1 (e. quindi, dell'intero art. 2095 c.c.. come novellato dalla predetta norma), sicché deve ritenersi privo di consistenza l'argomento letterale che se ne vorrebbe trarre per leggere la norma in senso restrittivo. 18. Sotto il profilo logico-sistematico, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che la contrattazione collettiva possa stabilire un lermine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), considerato che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato. 19. La giustificazione. poi, dell'interpretazione restrittiva fondata sulla diminuzione di garanzie per i lavoratori, non può considerarsi corretta, posto che non sarebbe possibile spiegare razionalmente perché debba, mediante la rigidità dell'art. 2103 c.c., tutelarsi maggiormente la protesa al conseguimento di una qualifica superiore di colui che è già inquadrato come quadro (o dirigente) rispetto a quella di chi aspira alla stessa qualifica, essendo però inquadrato nella categoria di impiegato o di operaio. Non può soddisfare la spiegazione fondata sul "salto di qualità“, perché finirebbe per privilegiare un clemento formale rispetto al dato della professionalità sperimentata sul campo, in contrasto con i principi che 10 ispirano il complesso della disciplina relativa al diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori al compimento di un determinato periodo. 20. Conclusivamente, l'art. 6 della L. 190/1985 deve essere interpretato nel seaso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di Em'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 c.c., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l'appartenenza alla categoria) o più. e. in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti). 21. Stabilito il sucsposto principio di diritto, è in esso insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendali, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, od un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categoric dei quadri o dei dirigenti). 22. E', quindi, evidente che la risoluzione della controversia in oggetto dipendeva esclusivamente dall'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e suscettibile di essere [1 sindacato in sede di legittimità solo per violazione degli art. 1362 ss. c.c. e per vizi di motivazione. 23. La sentenza impugnata ha proceduto all'operazione ermeneutica giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria. Senonchè, il procedimento interpretativo è stato più apparente che reale, posto che il Tribunale ha ritenuto che la legge non consentisse altra conclusione c. sulla basc di tale premessa, ha considerato le clausole negoziali come se riproducessero la regola legale, Caduto il presupposto del ragionamento, ne risultano irrimediabilmente inficiati da violazione degli art. 1362 ss, e da vizi della motivazione il procedimento e la conclusione. 24. La legge, come si è dimostrato, non dice nulla in un senso o nell'altro. limitandosi ad autorizzare la contrattazione collettiva a prevedere periodi superiori a tre mesi. Per stabilire, dunque, il significato dell'art. 38. comma 7, occorreva verificame gli clementi testuali e ricercare gli altri fattori utili per determinare l'intenzione delle parti. In particolare, sarebbe stato necessario giustificare adeguatamente la conclusione che i termine di sei mesi non si riferiva alla promozione automatica all'arca quadri di 1° livello di coloro che erano inquadrati nell'arca quadri di 2° livello, non rivestendo validità logico-giuridica l'argomento che il coritratto non contemplava due distinte categorie di quadri (la categoría non può che essere una). Si sarebbe dovuto, invece, indagare sull'effettiva portata della 12 previsione di duc distinte arce professionali e sul significato dell'assenza di qualsiasi ulteriore specificazione nella provisione del tennine di sci mesi, al fine di giungere a ricostruire la comune intenzione degli stipulanti. 25. Si impone, perciò, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda, sulla base del principio di diritto enunciato, ad una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti collettive con la previsione di cui all'art. 38, comma 7. del contratto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglic il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e riavia. anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2002. Il President Linglich unh Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in shelleria 3 MAR 2003 loggi. IL CANCEL E : 13