Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 14/12/1999
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 1134
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 40256/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG IZ n. il 22.04.1953
avverso sentenza del 17.06.1999 PRETORE di LA SPEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Calzolari Luigi
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17.6.99 il ET di La Spezia condannava AM IO alla pena di L. 200.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., commesso nell'anno 1995; dichiarava non doversi procedere per lo stesso reato in ordine ai fatti commessi negli anni 1993 e 1994, perché estinti per prescrizione;
assolveva il predetto imputato dal reato di cui all'art. 24, co. 4 D.P.R. 203/1988, perché il fatto non sussiste. Il ET sosteneva che l'assenza del difensore ad un'udienza - per adesione all'astensione degli avvocati - costituiva un impedimento che non legittimava il rinvio, perché non era stato tempestivamente comunicato e perché il processo riguardava reati già prescritti o prossimi alla prescrizione. Premesso, poi, che il reato di cui all'art. 674 c.p. può sussistere anche quando le emissioni siano conseguenza di un'attività autorizzata - se producono molestie o hanno l'attitudine a produrre molestie che eccedono i limiti di normale tollerabilità - sosteneva che nel caso di specie il AM, quale legale rappresentante della ditta HRD, aveva colposamente provocato la fuoriuscita dall'ambiente di lavoro di gas e fumi maleodoranti per la presenza di zolfo;
che le emissioni si erano propagate nella zona circostante, ove si trovavano abitazioni private, e avevano superato il limite della normale tollerabilità, poiché l'agente AS e gli organi di controllo della SL erano intervenuti in numerose occasioni su segnalazione dei residenti vicini alla HRD, i quali avevano manifestato disturbi vari.
Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 486 co. 5 c.p.p., sostenendo che non sussisteva l'onere della preventiva comunicazione dell'astensione - che è finalizzato a non intralciare l'attività giudiziaria - e che il differimento dell'udienza poteva essere di pochi giorni. Il motivo è infondato.
L'adesione di un difensore all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, costituisce legittimo impedimento e determina la necessità di rinviare il dibattimento, ma è necessario che detta adesione venga tempestivamente comunicata all'ufficio giudiziario procedente - giacché la proclamazione dell'astensione da parte dell'associazione di categoria non vincola il singolo associato - e che non sussista un valido motivo di urgenza per la celebrazione del processo. Tale è, senza dubbio, l'imminenza della prescrizione dei reati;
ne' vale a escludere la validità del motivo di urgenza il fatto che i tempi del rinvio possano essere contenuti in modo tale da non arrivare al termine di prescrizione, dovendosi tenere conto - nel bilanciamento di interessi che il giudice è tenuto a compiere per valutare la legittimità o meno dell'impedimento del difensore - di tutti gli ostacoli che possono ritardare la conclusione del processo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale, in ordine all'elemento oggettivo e a quello psicologico del reato. Sostiene che il ET ha basato il suo convincimento, circa la non tollerabilità delle emissioni, su considerazioni sprovviste di obiettività e rigore, mentre avrebbe dovuto valutare la frequenza e l'intensità degli odori in base a parametri obiettivi ed adeguati, e non a considerazioni e opinioni soggettive, e avrebbe dovuto considerare che l'imputato non solo aveva rispettato le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, ma aveva introdotto metodologie di lavorazione assolutamente innovative. Anche tale motivo è infondato.
Invero laddove, come nel caso di specie, trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di contro della SL.
Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti a eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona e che di ciò era al corrente il AM, considerate le lamentele dei vicini e i vari interventi delle Autorità competenti.
Il provvedimento impugnato ha esaurientemente - anche se succintamente - motivato il giudizio sulla intollerabilità delle emissioni, basandosi sulle dichiarazioni dell'agente AS e degli organi di controllo della SL, che ripetutamente sono dovuti intervenire sul posto su segnalazione dei residenti vicini alla HRD, e su quelle dei vicini, i quali hanno riferito in merito ai vari disturbi manifestati e alla frequenza delle emissioni. Le argomentazioni difensive, basate sulle dichiarazioni dei testi Di UA MA e UC ST, attengono a rivalutazioni di merito - non effettuabili in questa sede - e non sono tali da evidenziare i denunciati vizi di legittimità, poiché, come ha correttamente rilevato il provvedimento impugnato, l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità non vale ad escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000