Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 407
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Sentenza 14 dicembre 1999

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In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 407
    Data del deposito : 14 dicembre 1999

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