Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
L'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio d'opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2008, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/12/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2180
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Gioacchino - Consigliere - N. 029309/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN n. il 04.07.1970;
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 05.06.2008 Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
L'avv. FRAZZA Lanfranco, in sostituzione dell'avv. PAPALEO Michele, difensore della parte civile, che conclude per la conferma della sentenza impugnata.
L'avv. SILIPO Raffaele, difensore dell'imputata, conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5.06.2008 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo in data 28.04.2006 con la quale, LL AN, ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato ai danni di ON LI, accertato in Catanzaro il 28.04.2003, è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia.
In sintesi il fatto.
La ON LI esponeva, con querela - denuncia a sua firma, che a partire dal 1998 si erano verificati degli strani episodi di furti nella sua abitazione. Periodicamente in più occasioni, infatti, era stato sottratto del denaro dal luogo in cui la stessa lo custodiva per un importo complessivo di Euro 16.200,00 circa. La stranezza consisteva nel fatto che le sottrazioni, riguardanti solo somme di danaro, per altro solo di alcune banconote dell'intera somma, e non altri oggetti, avvenivano, in più riprese, quando lei usciva di casa con il marito, e senza che vi fosse alcuna traccia di forzatura degli infissi e della porta d'ingresso. Per questo motivo aveva deciso di fare installare un sistema di telecamere a circuito chiuso, grazie al quale aveva scoperto che la EL, sua vicina di casa, in sua assenza, si introduceva nella abitazione utilizzando le chiavi che lei stessa le aveva dato, per accudire, quando si allontanava da casa, il suo cagnolino, e rovistava nell'armadio della camera da letto, dove solitamente custodiva il danaro.
La Corte d'Appello; ritenendo che la sentenza di primo grado aveva dato conto con motivazione logica ed esauriente del convincimento di colpevolezza dell'imputata, anche analizzando le deduzioni difensive, oggetto dei motivi di appello, faceva proprio l'impianto motivazionale di essa.
Ricorre per cassazione la EL a mezzo del suo difensore. Con un primo motivo denuncia mancanza o illogicità della motivazione. Si rileva che la Corte di Appello non ha fornito alcun valido e logico argomento sul fatto, oggetto di specifico motivo, che la EL era in possesso delle chiavi dell'appartamento consegnatele direttamente dalla ON, così come ha omesso di considerare circa gli ottimi rapporti, riferiti anche dalla parte offesa, tra di esse intercorrenti. In ragione di tanto la EL era considerata una persona di famiglia alla quale veniva raccontata ogni vicenda familiare e, quindi, a conoscenza verosimilmente anche dei furti, per cui appare illogico che la stessa ponesse in esser l'azione criminosa contestata e, per altro, la telecamera installata nella camera da letto era ben visibile. Inoltre la corte omette di dare adeguata motivazione del perché dopo l'installazione della telecamera non sono mai stati commessi furti negli otto mesi successivi. I giudici di appello, ponendosi in contraddizione con quanto affermato dal Tribunale, hanno ritenuto che i rilievi fotografici fossero più di uno, mentre è rimasto accertato che è uno solo, e proprio in ragione degli ottimi rapporti esistenti con i coniugi GA ON, si può giustificare la sua presenza temporanea nella loro abitazione. Il fotogramma acquisito non fornisce alcuna certezza probatoria sull'effettivo e reale impossessamento del danaro da parte dell'imputata, è un semplice indizio che diventa elemento di prova determinante per il giudicante. Le stesse deposizioni dei testi di accusa vertano sulle asserzioni della teste IA OS, alquanto singolare e di dubbia attendibilità, invitata, al di fuori di ogni regola processuale, presso lo studio del difensore della parte offesa a visionare i fotogrammi. Altrettanto non attendibile appare la testimonianza della condomina AR AN caduta in contraddizione in ordine alla circostanza se l'installazione delle telecamere a circuito chiuso nell'appartamento della ON era stata o meno riferita nel corso di una riunione condominiale. Nulla dice la sentenza in ordine al rilievo che nell'appartamento della parte offesa si trovasse una cassaforte che renderebbe illogico nascondere il danaro in altro luogo;
questo dato per il ricorrente avrebbe meritato un maggiore ed approfondito esame da parte della Corte posto che sul punto il Tribunale ha omesso ogni tipo di valutazione di merito al solo fine di valutare l'attendibilità della parte offesa. Non suscita alcuna perplessità l'argomentare della corte che i furti hanno avuto ad oggetto solo somme di danaro nonostante la presenza di altri oggetti di valore. Altrettanto apparente è la motivazione sulla inattendibilità dei testi a discarico fondata sul solo rapporto di parentela con l'imputata.
Con un secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali, e violazione dell'art. 111 Cost.. La censura prende le mosse dalla eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sollevata in Tribunale, costituita dall'impossibilità per il difensore di acquisire presso il fascicolo del P.M. le 14 foto estratte dal filmato contenente la sequenza delle immagini riprese dalla telecamera installata nella camera da letto della parte offesa. Su tale eccezione viene omessa ogni decisione dal primo giudice ed altrettanto ha fatto quello di appello benché i rilievi di nullità siano stati proposti con specifico motivo. Viene inoltre violata la norma penale che sancisce il furto, atteso che non è mai stato provato l'elemento costitutivo dell'impossessamento della refurtiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti, il primo inammissibile, in quanto non è consentito in sede di legittimità, perché concerne differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, l'altro è, comunque, infondato, sicché il ricorso deve essere rigettato. Preliminarmente va esaminata la eccezione di nullità (oggetto del secondo motivo) del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale, formulata in primo grado e successivamente proposta in appello, scaturente dalla impossibilità per il difensore di acquisire presso il fascicolo del P.M. 14 fotogrammi estratti dal filmato ripreso dalla telecamera installata nella stanza da letto della persona offesa, e prenderne così visione prima del dibattimento. Si sostiene che il Tribunale, di fronte alla richiesta di rimettere gli atti al P.M., stante la palese lesione del diritto di difesa, si era riservato di decidere ma non si è mai pronunciato, così come non si è pronunciata la Corte d'Appello sullo specifico motivo di gravame.
Orbene, come dato di fatto, per diretta conoscenza del Collegio, i suddetti fotogrammi si trovano nel fascicolo del P.M. acquisito agli atti del dibattimento di primo grado, per altro lo stesso ricorrente nei motivi di appello fa riferimento ad essi come già acquisiti (V. pag. 3 motivi di appello).
L'infondatezza del motivo discende dal rilievo che il giudizio di primo grado si è instaurato a carico dell'imputata a seguito della opposizione da essa presentata, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 10.06.2004 dal Giudice per le indagini preliminari. La citazione a giudizio a seguito di opposizione non richiede gli adempimenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p., quando, cioè, a seguito dell'espletamento delle indagini il P.M. avvisa l'indagato della loro chiusura e lo avverte nel contempo che presso la sua segreteria è depositata la documentazione relativa alle indagini effettuate.
In questo caso l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 - bis c.p.p., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma, comunque, non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio (Sez. 3^, Sentenza n. 8049 del 11/01/2007 Ud. Rv. 236102).
Questa stessa sezione già si è espressa sull'argomento affermando che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., è inapplicabile sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio di opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato di cui all'art. 464 c.p.p.. L'adempimento in questione, infatti, in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragione di essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile, sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale (Sez. 4^, Sentenza n. 4849 del 02/12/2003 Ud. Rv. 229372). Del resto, sull'inapplicabilità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel procedimento per decreto e, quindi, anche nel conseguente giudizio di opposizione, si è espressa la stessa Corte costituzionale (cfr. ord. 4 febbraio 2003 n. 32) escludendo in proposito alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Correttamente, dunque, il Tribunale non ha dato risposta alla eccezione del ricorrente che ha avuto, però, l'effetto di fare in modo che il giudice disponesse l'acquisizione dei fotogrammi agli atti del dibattimento, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Sarebbe stato, invece, abnorme il provvedimento del giudice che avesse disposto la restituzione degli atti al P.M., configurandosi in tal caso una regressione del procedimento non prevista dalla legge e, quindi, ingiustificata.
L'esame del primo motivo esige la preliminare esplicazione dei connotati propri dei vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e. Sul punto ricorda il collegio che è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1^, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5^, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.
Per il caso di specie la Corte d'appello, facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ha invero indicato, a sua volta, con puntualità, chiarezza e completezza tutti i fattori posti a fondamento della decisione adottata, esponendo le argomentazioni, pervero plausibili, che l'hanno indotta a ritenere la versione dei fatti esposti dalla persona offesa ON LI del tutto verosimile ed incompatibile con le puntualizzazioni in punto di logica e di fatto, posti a base della censura motivazionale. Alla formulazione di siffatto giudizio i giudici di merito sono pervenuti dopo aver valutato in maniera conforme alle regole tecniche nonché ai principi del comune buon senso l'intero contesto probatorio di riferimento e segnatamente la concatenazione logica dei vari avvenimenti confortati anche da dati di indiscusso significato obiettivo, quali sono le riprese della videocamera, e le dichiarazioni testimoniali acquisite. In definitiva, a fronte dell'apparato motivazionale che sorregge, in parte qua, la sentenza impugnata, i motivi di ricorso appaiono incentrati sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dal tribunale e confermate dalla Corte: essi si risolvono pertanto in censure in fatto, precluse in questa sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3). Il Collegio assolutamente rifugge dal discostarsi dai principi giurisprudenziali ora illustrati e non intende invadere il terreno di competenza del giudice di merito, però, allorquando dalla motivazione della sentenza impugnata emerga una coerenza logica della valutazione probatoria, è sicuramente consentito, nel giudizio di legittimità, integrarla facendo riferimento ad altre elementi che collimano con essa, non analiticamente indicati dal giudice del merito. Premesso, quindi, che, in buona sostanza, l'imputata non ha giustificato plausibilmente il motivo delle sue visite nascoste, non offrendo una versione alternativa a quella accusatoria, la sua mera protesta di innocenza naufraga a fronte della circostanza di fatto, evidenziata dal Tribunale, e forse non valorizzata completamente nel suo significato accusatorio dalla Corte Territoriale, che il giorno in cui essa è stata ripresa, dopo essere entrata furtivamente nella abitazione dei suoi vicini, nel mentre rovistava nell'armadio della stanza da letto, in quel luogo la ON aveva riposto la somma di Euro 600,00, al fine specifico di far cadere in trappola il presunto ladro, ed al suo ritorno aveva constato la mancanza di due banconote. Il rilievo cui si è aggrappata la difesa, secondo cui dal fotogramma non emerge che la EL avesse qualche cosa in mano, non assume significativa importanza difensiva, considerata la possibilità di nascondere due banconote, mentre era con le spalle rivolte all'obbiettivo, in una qualsiasi parte dei suoi vestiti. Quanto, poi alla censura relativa all'appiattimento dei giudici di merito sulla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della parte offesa non sufficientemente criticata alla luce di considerazioni logiche (tipo la esistenza in casa di una cassaforte, o che ci fosse un buon rapporto tra le famiglie), va riaffermato anche in questa sede, seguendosi un costante orientamento, il principio secondo il quale è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando, in via logica, taluni mezzi di prova e disattendendone altri, a causa del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite, quanto a censurabilità in sede di legittimità, della adeguata e congrua motivazione sul criterio adottato ed indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Questa attività, come già evidenziato, è stata esplicata dai giudici di merito.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alle spese in favore della parte civile che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009