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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1493/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7672/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Socio Della EN S.r.l.-Estinta - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EN Srl - Estinta - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032G01671-2014 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032G01671-2014 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comein atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 1369 del 2019 con la quale la locale
Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della EN RL (oggi estinta) avverso l'Avviso di presa in carico n. 298772015000015550002 del 29/05/2015 (impropriamente definito come
“cartella esattoriale”) ricevuto in data 23/06/2015 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il primo Giudice ha argomentato (in sintesi) la propria decisione ritenendo che “ … l'eventuale inesistenza della notifica è stata sanata con la proposizione del ricorso … l'opposizione all'avviso di accertamento dimostra che la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impositivo ed esattivo il quale ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. …. la comunicazione di presa in carico la ricorrente ha avuto conferma della pretesa già conosciuta con la notifica dell'accertamento effettuata dall'Ufficio in data
06.11.2014 a mani del liquidatore della società Nominativo_1 …. In conseguenza di ciò l'avviso di presa in carico n. 29877 2015 00001555 è del tutto legittimo in quanto è successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo n. TY7032G01671/2014, oggi impugnato …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia appellante concluso per la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente appellato rappresentante pro tempore della Società: ha dedotto l'inammissibilità del gravame per non essere stato lo stesso parte nel giudizio di primo grado ed ha versato in atti documentazione: sentenza del Tribunale di Siracusa (n. 50/2016 del 4 ottobre 2016) che ha dichiarato il fallimento della EN RL, il relativo Decreto del Tribunale (proc. n. 50/ 2016 R.FALL. – datato 4 dicembre 2018) con il quale è stata disposta la cancellazione della Società dal Registro delle imprese e comunicazione del proprio incarico di difensore datata 4 settembre 2018 (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello anche nei confronti di Resistente_1 il quale non era parte del giudizio di primo grado. Quest'ultimo ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del gravame.
La censura è fondata.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione ovvero a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cassazione Civile 14.7.2006 n. 16100 - Conforme, Cassazione Civile
9.7.1996 n. 6249).
2.- La Comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
La Corte di giustizia tributaria della Campania (sentenza n. 1730 del 2024) ha ritenuto che ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge.
Secondo la predetta Corte territoriale una moderna lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (cfr. anche Cassazione 21254/2023).
3.- Nel caso di specie – come detto - la Comunicazione di presa in carico non è stato il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa ed è, pertanto, non impugnabile: Secondo giudici di legittimità (soluzione basata su c.d. “tesi intermedia”) l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma
“solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (Cassazione, n. 21254 del
2023).
Nel caso in esame - come detto – era stata preceduta dalla notifica di un Avviso di accertamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella sopravvenuta giurisprudenza come sopra richiamata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate. Siracusa, 12 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA NA ST
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7672/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Socio Della EN S.r.l.-Estinta - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EN Srl - Estinta - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032G01671-2014 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032G01671-2014 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comein atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 1369 del 2019 con la quale la locale
Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della EN RL (oggi estinta) avverso l'Avviso di presa in carico n. 298772015000015550002 del 29/05/2015 (impropriamente definito come
“cartella esattoriale”) ricevuto in data 23/06/2015 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il primo Giudice ha argomentato (in sintesi) la propria decisione ritenendo che “ … l'eventuale inesistenza della notifica è stata sanata con la proposizione del ricorso … l'opposizione all'avviso di accertamento dimostra che la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impositivo ed esattivo il quale ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. …. la comunicazione di presa in carico la ricorrente ha avuto conferma della pretesa già conosciuta con la notifica dell'accertamento effettuata dall'Ufficio in data
06.11.2014 a mani del liquidatore della società Nominativo_1 …. In conseguenza di ciò l'avviso di presa in carico n. 29877 2015 00001555 è del tutto legittimo in quanto è successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo n. TY7032G01671/2014, oggi impugnato …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia appellante concluso per la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente appellato rappresentante pro tempore della Società: ha dedotto l'inammissibilità del gravame per non essere stato lo stesso parte nel giudizio di primo grado ed ha versato in atti documentazione: sentenza del Tribunale di Siracusa (n. 50/2016 del 4 ottobre 2016) che ha dichiarato il fallimento della EN RL, il relativo Decreto del Tribunale (proc. n. 50/ 2016 R.FALL. – datato 4 dicembre 2018) con il quale è stata disposta la cancellazione della Società dal Registro delle imprese e comunicazione del proprio incarico di difensore datata 4 settembre 2018 (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello anche nei confronti di Resistente_1 il quale non era parte del giudizio di primo grado. Quest'ultimo ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del gravame.
La censura è fondata.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione ovvero a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cassazione Civile 14.7.2006 n. 16100 - Conforme, Cassazione Civile
9.7.1996 n. 6249).
2.- La Comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
La Corte di giustizia tributaria della Campania (sentenza n. 1730 del 2024) ha ritenuto che ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge.
Secondo la predetta Corte territoriale una moderna lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (cfr. anche Cassazione 21254/2023).
3.- Nel caso di specie – come detto - la Comunicazione di presa in carico non è stato il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa ed è, pertanto, non impugnabile: Secondo giudici di legittimità (soluzione basata su c.d. “tesi intermedia”) l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma
“solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (Cassazione, n. 21254 del
2023).
Nel caso in esame - come detto – era stata preceduta dalla notifica di un Avviso di accertamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella sopravvenuta giurisprudenza come sopra richiamata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate. Siracusa, 12 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA NA ST