Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 35261
CASS
Sentenza 6 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 35261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35261
    Data del deposito : 6 aprile 2017

    Testo completo