Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 35261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35261 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
35261-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 956/2017 PA NT Bruno · Presidente - REGISTRO GENERALE Sergio Gorjan N.30657/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Angelo Caputo -- Rel. Consigliere - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di: EN AV nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. Nunzia De Ceglie, Avv. Bruno Poggio, e Avv. Sergio Stravino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori degli imputati, Avv. VI Belvedere, Avv. Rossana Cribari, e Avv. Giovanni Aricò, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. се RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/04/2016 la Corte di Appello di Catanzaro - in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015, che aveva annullato con rinvio la sentenza di appello che, sul punto, aveva confermato la condanna a trenta anni di reclusione pronunciata dal Gip del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24/01/2012 emessa all'esito di giudizio abbreviato assolveva NT ER e PE TI dal reato di omicidio volontario di IR IO, contestato loro quali esecutori materiali (capo 8), dai reati di detenzione e porto illegale di due pistole (capo 9), e dal reato di ricettazione di un'autovettura Fiat Uno (capo 10); reati aggravati dall'art. 7 d.l. 151 del 1991, in quanto commessi al fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta TE.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Vizio di motivazione, violazione di legge in relazione agli artt. 192, 603 cod. proc. pen. e 6 CEDU, e omessa assunzione di prova decisiva: lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta di integrazione probatoria avanzata per colmare alcune lacune evidenziate dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, e concernente l'acquisizione di alcune note rilevanti per la valutazione di credibilità di alcune persone, e l'audizione di MA IC e ON SA, di BO IA, OT RA NA, IR AS, AG CO, RE PA, nonché di OL VI, OL CE, AG VI.
2.1.1. In particolare, deduce che la Corte territoriale non ha acquisito l'attestazione della sottoposizione del MA al programma di protezione quale testimone di giustizia, che avrebbe potuto far emergere il motivo per il quale egli, testimone oculare del fatto, per poter superare l'iniziale reticenza, sia stato allontanato dal contesto criminale;
del resto, era stata richiesta anche l'audizione su tale profilo, per far emergere il motivo della falsità delle prime dichiarazioni, allorquando aveva negato la propria presenza nella concessionaria al momento dell'omicidio, ed il motivo che lo aveva spinto a rendere dichiarazioni di diverso tenore a distanza di un anno. Del resto, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria è stato affermato anche in caso di riforma della precedente sentenza di condanna;
nel caso in esame, al 4 2 contrario, la Corte territoriale ha formulato un diverso apprezzamento della medesima prova dichiarativa, senza procedere alla rinnovazione dell'esame.
2.1.2. Le medesime considerazioni valgono per ON SA, reale obiettivo dell'azione criminosa, che all'inizio aveva mantenuto un contegno reticente, per poi fornire tutti i particolari solo una volta divenuto collaboratore di giustizia.
2.1.3. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di risentire OL VI, OL CE, AG VI, per sapere se PE TI, il giorno dell'omicidio, fosse stato nel cantiere ininterrottamente o se si fosse allontanato anche per breve tempo, affermando che l'inattendibilità dei tre testi della difesa non potesse essere desunta soltanto dal fatto che si tratta di amici dell'imputato; tuttavia, già il Tribunale del riesame e la sentenza di 1° grado avevano manifestato perplessità sull'attendibilità dei dichiaranti, tanto da determinare la trasmissione degli atti in Procura. Anche in tal caso, dunque, la modifica del giudizio di attendibilità è stata operata senza un esame diretto dei dichiaranti, in violazione dell'art. 6 CEDU.
2.1.4. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di sentire BO IA, OT RA NA, IR AS, AG CO, RE PA, sullo specifico punto della presenza del MA nella concessionaria il pomeriggio del giorno dell'omicidio, e sulla statura e sugli abiti del killer. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, perché da un lato giudica univoca l'esclusione del MA dal novero dei presenti, ma dall'altro richiama le dichiarazioni di ON in ordine agli iniziali inquinamenti delle investigazioni, ed al condizionamento operato anche nei confronti del MA. Deduce che i testi indicati, tutti presenti nella concessionaria, pur non avendo citato MA tra le persone presenti, non ne abbiano espressamente escluso la presenza;
sicchè sarebbe indispensabile l'integrazione istruttoria, soprattutto perché, nell'interrogatorio del 18/06/2010, ON ha riferito di aver raccomandato a MA di non dire a nessuno che aveva riconosciuto le voci dei killer, altrimenti sarebbe stato ucciso.
2.1.5. La Corte territoriale non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia VA IA, in quanto ritenuta "fonte di terza mano", e non ha considerato che, già nell'interrogatorio del 27/07/2010, aveva riferito di aver saputo dalla moglie di ON, RT MA, della presenza dell'operaio rumeno MA all'arrivo dei killer, e che IZ CA le aveva rivelato che uno dei killer era PE TI;
fatto appreso anche da ON SA e RE PA. 4 3 Tali dichiarazioni costituirebbero un riscontro individualizzante, sicchè la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inficiata da una valutazione parcellizzata delle fonti di prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va, preliminarmente, evidenziato che la sentenza impugnata è stata emessa nel giudizio di rinvio disposto in seguito all'annullamento della Corte di Cassazione;
in particolare, la sentenza di condanna per l'omicidio di IR IO era stata annullata nei confronti di PE TI e NT ER, considerati gli esecutori materiali, per l'assenza di motivazione in relazione alla attendibilità del collaboratore ON SA e del teste MA, che avevano in un primo momento reso dichiarazioni di diverso tenore in merito al riconoscimento dei killer, ed alla stessa presenza del MA nella concessionaria ove è avvenuto l'omicidio; altro vizio di motivazione veniva indicato nella apodittica obliterazione valutativa delle dichiarazioni rese da tre colleghi di lavoro del PE, che avevano riferito della sua presenza, in concomitanza con l'omicidio, sul luogo di lavoro, e delle dichiarazioni dei cinque testimoni presenti nella concessionaria, che non avevano indicato il MA tra i soggetti ivi presenti. La cognizione del giudice del rinvio era dunque delimitata dall'effetto devolutivo limitato, connesso all'annullamento per vizio di motivazione (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861: "Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova”). La sentenza impugnata, che, all'esito della rivalutazione del compendio probatorio, ha assolto PE e NT dal reato di omicidio, ha innanzitutto rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dal P.M., in quanto, escluso un diritto alla prova delle parti nel giudizio abbreviato di appello, l'integrazione sollecitata concerneva non già prove nuove, ma circostanze già riferite dalle fonti di prova acquisite. Ha, successivamente, formulato la valutazione probatoria delle fonti acquisite, rilevando: la scarsa credibilità di ON e MA, che avevano ammesso di aver inizialmente concordato le versioni da fornire alla polizia, per poi rendere dichiarazioni accusatorie in coincidenza con la scelta del ON di collaborare;
il possibile condizionamento del MA, legato da un solido rapporto di riconoscenza al 4 SR proprio datore di lavoro ON (che era anche l'amante della sorella), e che aveva reso le nuove dichiarazioni solo perché aveva appreso che altrettanto aveva fatto il ON;
il rapporto di astio e inimicizia che ON nutriva nei confronti di NT ER, dal quale temeva di essere eliminato;
l'inquinamento delle fonti operato dal ON, che aveva riguardato non solo MA, ma altresì la segretaria. Sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni, poi, la sentenza ha rilevato che nessuno dei cinque testimoni oculari presenti in concessionaria aveva riferito dei giubbotti antiproiettili indossati, secondo il MA, dai due killer, e della stessa presenza del MA sul luogo del delitto al momento dell'irruzione dei due esecutori materiali dell'omicidio; inoltre, a rendere ancor più incerto il quadro probatorio sono state richiamate le dichiarazioni dei tre testimoni, colleghi di lavoro del PE, la cui attendibilità non può essere "liquidata" mediante ragionamenti congetturali privi di agganci fattuali;
infine, le dichiarazioni della collaboratrice VA IA sono state ritenute di debole efficacia dimostrativa, perché, essendo de relato, o erano state smentite dalla fonte diretta (RE PA), o provenivano da fonte ritenuta non credibile (NT SA), o erano addirittura di "terza mano" (provenendo da IZ CA, che, a sua volta, aveva ricevuto l'indicazione di PE dal marito TE NT).
1.2. Tanto premesso, va innanzitutto affermata la insindacabilità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. L'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione". Ne consegue che la rinnovazione è rimessa alla decisione del giudice del rinvio, sulla base di un giudizio di rilevanza della prova dedotta, oltre che di indispensabilità. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116); in tema di giudizio di rinvio, le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, 50 CR non hanno un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, perché il giudice dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante (Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237165); il giudice di rinvio, a meno che l'annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, in vero, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232020). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione sul rilievo che le prove dedotte non fossero "nuove", concernendo elementi e circostanze già emerse, e che fossero dunque irrilevanti (Sez. 6, n. 37092 del 06/06/2012, Rotolo, Rv. 253466, che, in motivazione, ha rilevato come per "prova nuova" debba intendersi ogni fonte di prova diversa rispetto a quella esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il potere integrativo); del resto, la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione non aveva rinviato in ragione di lacune probatorie, bensì in ragione di lacune motivazionali concernenti le valutazioni di credibilità e di attendibilità delle fonti di prova già acquisite. La sentenza impugnata appare dunque immune da censure, anche considerando che, nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840) 1.3. Va, inoltre, ribadito il principio secondo cui non esiste un obbligo di rinnovazione in caso di riforma in senso assolutorio, per una pretesa esigenza di simmetria processuale. Il ricorso, infatti, lamenta altresì che l'assoluzione sia stata pronunciata sulla base della mera diversa valutazione delle fonti di prova dichiarative, senza la 48 6 rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenza 5/7/2011, Dan c. Moldavia). Al riguardo, un orientamento isolato ha affermato che, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071, che, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile). Tuttavia, sul tema della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di riforma della sentenza sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo i principi, già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali "La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). Nondimeno, le Sezioni Unite hanno chiarito che "proprio in quanto non viene in questione il principio del "ragionevole dubbio", non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa" (§ 8.1.). 7 Il principio è stato altresì ribadito nella giurisprudenza successiva, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), non trova applicazione nell'ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sentenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso · il principio del superamento del "ragionevole dubbio" (Sez. 3, n. - 42443 del 07/06/2016, G, Rv. 267931); il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).
1.4. Anche con riferimento all'obbligo di motivazione c.d. "rafforzata", del resto, la sentenza impugnata appare immune da censure. Al riguardo, va osservato che, condivisibilmente, le Sezioni Unite appena richiamate, intervenute sulla questione dei limiti dell'obbligo di rinnovazione, collocano l'interpretazione 'convenzionalmente orientata' nel solco della precedente elaborazione sulla c.d. "motivazione rafforzata", evidenziando che già a partire da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093, era stato fatto riferimento al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado;
e tale principio era stato poi ribadito e ulteriormente precisato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In senso analogo, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083, che ha affermato che «la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e 8 CR deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, § 7.1.). In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005). Tanto premesso, alla stregua di quanto evidenziato infra § 1.1., la Corte territoriale risulta aver assolto l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza (di condanna), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, e formulando autonome valutazioni in ordine alla credibilità ed all'attendibilità delle fonti dichiarative.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma il 06/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi PA NT Bruno Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 1 8 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cannet a un Qu