Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI93 75 /0 1 9 I 8 IN NOME DEL POPOLITALIA e L l 6 L a . O n B e N p E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , a 1 E Oggetto 8 m N 9 e O t I 1 s - i Z SEZIONE PRIMA CIVILE 1 s A 1 R l - T a 4 S I 2 e G Sosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: h . E c i L R f i 3 A d o 2 D Dott. Pasquale REALE m Presidente R.G.N. 13690/99 E T T R N E A S Cron.21530 E Dott. Mario ADAMO Consigliere - Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere - Rep. Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NT ENZA dal Sig. per diritti L. 3 sul ricorso proposto da: il 10.7.01 GHIOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE 1-35 13000 CA DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
DE338763 ricorrente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, prepsso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 162 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 497/99 del RE di ROMA, depositata il 22/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ordinanza n.27 in data 13-12-1988 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ingiungeva ad AN ED, nella qualità di amministratore unico pro - tempore della TO s.r.l., nonché alla stessa società TO, il pagamento della somma di £.571.982.400 a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione dell'art. 2 della 1. n. 898 del 1986, indebitamente conseguito un aiuto comunitario per l'ammasso di carni suine in relazione all'anno 1987, come documentato da rapporto redatto dalla Guardia di Finanza in data 30-09-1988. Avverso detta ingiunzione proponevano distinte opposizioni sia l'AN che la TO s.r.l., mediante atti entrambi depositati in data 24 - 02 - 1989; l'opposizione proposta dall'AN, nella qualità, era decisa dal RE di OM con sentenza n.6806 in data 03-11-1997, passata in giudicato, con cui, in accoglimento dell'opposizione, veniva annullata l'ordinanza ingiunzione n.27 del 1988 in questione, mentre l'opposizione proposta dalla TO s.r.l. veniva decisa dal RE di OM con sentenza n.497 del 1999 che, invece, confermava detta ordinanza-ingiunzione. Avverso quest'ultima pronuncia propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, la TO s.r.l. (in persona dell'amministratore unico pro - tempore MO ED); resiste con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole. La TO ha altresì depositato memoria. B Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.2909 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere il RE, pur dando atto dell'essere stata emessa detta ordinanza ingiunzione sia nei confronti dell'AN che della TO, considerato che già il RE di OM (con la ricordata sentenza n.6806 del 1997) aveva annullato l'ordinanza in questione con pronuncia passata in giudicato. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 145 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere il RE affermato la nullità della notifica dell'ordinanza ingiuntiva in quanto effettuata a persona non avente alcun collegamento con la società. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 117 Cost., della 1. n. 898 del 1986 e del D.P.R. n. 616 del 1977 per avere il RE “disatteso” la questione relativa all'incompetenza del Ministero dell'Agricoltura. Con il quarto motivo si sostiene la violazione della 1. n. 689 del 1981, e relativo difetto di motivazione, per avere il RE affermato che "tutte le altre invocate nullità, ad un esame, non meritano di spendere energie di giustizia per essere respinte in quanto manifestamente infondate", con ciò venendo meno all'obbligo di motivazione in ordine al terzo, al quarto e al quinto motivo di opposizione. Il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo, con conseguenziale assorbimento delle altre doglianze. Deve, infatti, osservarsi che nell'impugnata decisione il RE di OM, pur enunciando (alla pag.6) che la violazione in questione era stata contestata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della l. n. 898 del 1986 all'amministratore p. t. AN ED in data 26-09-1988 e in pari data alla s.r.l. TO, quale corresponsabile ex art.6 n.689 del 1981, non ha assolutamente tenuto conto, nonostante anche quanto prospettatogli nel corso del giudizio, della decisiva circostanza dell'essersi lo stesso RE, in persona di diverso magistrato, pronunciato, con relativo passaggio in giudicato, nel senso dell'accoglimento dell'opposizione avverso la stessa ordinanza. Tale omissione è fortemente censurabile non solo perché nulla ha argomentato il RE sul punto nella sentenza in esame, ma anche perché, sul piano sostanziale, doveva considerare la posizione di condebitrice solidale della stessa TO con l'AN; ne è derivato, paradossalmente, che nei confronti di debitori coobbligati al pagamento della medesima sanzione sono state emesse due pronunce di opposto tenore, e questo proprio a seguito dell'omessa considerazione, nella decisione oggi impugnata, del giudicato precedentemente formatosi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di OM. In OM, il 22-01-2001 Repell on Il Presidente L'estensore N Mar 176 Nuoro WERE CANCU IL CANC Mada IN RATA DEPO I Oggi, L 9 L 8 O 6 B e . l E a N n E , e N 1 p O 8 I a Z 9 1 m A - e R t 1 T s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R . e L A h D c i 3 f i E 2 T d . N o T E m S R E A