Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO AN - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 27, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIORDANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA dell'8/6/2001, rep. 57228;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2295/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 27/03/01 R.G.N. 156/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GIORDANO FEDERICO;
udito l'Avvocato LUIGI LA PECCERELLA per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 gennaio al Pretore di Santa Maria Capua Vetere AN DI conveniva in giudizio l'Inail onde sentirlo condannare al pagamento di una rendita per infortunio sul lavoro. Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 19 dicembre 1998, ritenendo tra l'altro che la prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giungo 1965 n. 1124 fosse stata interrotta dal DI con lettere raccomandate, di contenuto equivalente ad una costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, cod. civ.), del 31 marzo 1988, 21 febbraio 1989 e 24
settembre 1991.
Questa decisone veniva impugnata dall'Inail e l'appellato nel costituirsi, faceva espresso richiamo a quelle lettere raccomandate, ma il Tribunale, con sentenza del 17 marzo 2001, accoglieva l'appello e rigettava la domanda, escludendo che la prescrizione potesse essere interrotta con atti diversi dalla domanda giudiziaria. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il DI, mentre l'Inail resiste con
contro
-ricorso. Memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 e 112 d.P.R. cit., osservando di avere interrotto la prescrizione triennale del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in via stragiudiziale, attraverso richiesta di pagamento contenuta in tre lettere raccomandate, depositate in atti.
Il motivo è fondato.
Non è necessario qui pronunciare sulla questione della natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione estintiva, se di eccezione in senso stretto oppure in senso lato, essendo qui sufficiente rilevare, come già in narrativa, che il Pretore ravvisò l'interruzione sulla base di tre documenti prodotti dall'attore; che il convenuto-appellante non mosse alcuna censura circa la ritualità di tale produzione e del conseguente rilievo del primo giudice;
che l'attore-appellato richiamò espressamente quei documenti (pag. e della memoria di costituzione in appello) ex art. 346 cod. proc. civ.. Le questioni della prescrizione e della sua interruzione furono dunque legittimamente introdotte in appello, ma il Tribunale errò nel ritenere maturata l'estinzione del diritto affermato dal lavoratore assicurato, ossia nell'escludere la interruzione stragiudiziale, così ponendosi in contrasto con l'affermazione delle Sezioni unite della Corte (sent. 16 novembre 1999 n. 783) poi pacificamente seguita da questa Sezione lavoro.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, contenenti altri argomenti contrari all'affermazione di maturazione della prescrizione e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Napoli e che si uniformerà al principio di interruzione della prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 anche con gli atti stragiu-diziali ex art. 2943 cod. civ. e si pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004